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Disciplina fiscale delle auto aziendali

La disciplina delle deduzioni fiscali previste per le auto di impresa è diventata, dopo le modifiche apportate al comma 7, dell’articolo 102, del Tuir a seguito dell’introduzione del Dl 16/2012, ancora più complicata.

Le deduzioni – L’articolo 164 del Tuir stabilisce i limiti di deduzione per i componenti negativi in merito ai mezzi di trasporto utilizzati dalle imprese. Limitando l’analisi alle sole auto aziendali ve ne sono di tre categorie:

Autovetture ad uso esclusivamente strumentale ( noleggio, taxi) per i quali le spese sono interamente deducibili;

Autovetture ricadenti nell’art. 164 lettera b) del comma 1 ( non adibite ad uso esclusivamente strumentale) per i quali la deduzione (ammortamento in 48 mesi) ha un doppio limite, secondo tale schema:

 

ATTIVITA’

% DEDUCIBILITA’

COSTO MASSIMO

GENERICA

40 %

(dal 1° gennaio 2013, 27,5%)

18.075,99

AGENTI E RAPPRESENTANTI

80 %

25822,84

 
Auto ad uso promiscuo date ai dipendenti ( lettera b-bis del comma 1) per le quali la deduzione è pari al 90 % ( per effetto della riforma Fornero la percentuale nel 2013 scenderà al 70 %).

Beni in leasing
– A seguito delle modifiche apportate dal Dl 16/2012 al comma 7 dell’articolo 102 del Tuir è variata anche la disciplina inerente la deducibilità dei beni in leasing ( comprese le auto aziendali). Attualmente è possibile dedurre i canoni di leasing in un periodo non inferiore al periodo di ammortamento stabilito dal coefficiente contenuto nel Dm 31 dicembre 1988. Per le auto aziendali il periodo minimo è quindi di 4 anni.

Per quanto riguarda gli interessi pagati su canoni di leasing, in base alla circolare 47/E/2008, tali oneri sono deducibili in base a quanto contenuto nell’art. 164 ( in deroga a quanto disposto dall’art. 96 del Tuir). In questo caso il problema è capire la quota di deduzione nel caso in cui gli interessi si riferiscono a un contratto di leasing di durata ridotta rispetto al periodo minimo di deduzione.

Irap – In materia Irap, qualora l’auto sia un mezzo completamente strumentale è possibile dedurre integralmente i costi della vettura. E’ inoltre possibile la deduzione Irap anche per la quota capitale di competenza dell’esercizio in merito a contratti di leasing stipulati dopo il 29 aprile 2012 se siano di durata inferiore al periodo di deduzione del costo ex comma 7 dell’art. 102. Naturalmente, in materia di Irap, chi si attiene alle disposizioni contenute nelle circolari 36/E e 37/E del 2009 sicuramente non sarà assoggettato ad alcun tipo di controllo per quanto riguarda l’imposta regionale.