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Studi di settore: come difendersi in caso di accertamento

A causa della crisi finanziaria ed economica, è probabile che quest’anno molti contribuenti, in particolar modo i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e le piccole imprese rientranti negli studi di settore, vadano a dichiarare in sede di Unico 2009 un ammontare di reddito 2008 inferiore a quello che, in via presuntiva, è emerso attraverso il software Ge.Ri.Co. 2009. In tal caso, il contribuente, pur dichiarando l’effettivo ammontare dei redditi, è potenzialmente sottoposto a verifiche che, in sede di contraddittorio, dovranno indurre il contribuente stesso a presentare in tutto e per tutto delle “attenuantiall’Amministrazione finanziaria, ovverosia delle motivazioni valide per cui sono stati conseguiti redditi inferiori a quelli presunti. Il contribuente onesto può comunque stare sostanzialmente tranquillo, visto che, in accordo con quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005, prima che l’Ufficio delle Entrate emetta l’avviso di accertamento, il contribuente viene avvisato con una lettera nella quale vengono esplicitati gli elementi relativi all’accertamento, e nella quale si viene invitati a presentarsi presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

A questo punto, spetta al contribuente far presente all’Amministrazione finanziaria le cause, anche a carattere personale ed individuale, che lo hanno portato a conseguire e dichiarare redditi inferiori a quelli presunti; a tal fine, è di fondamentale importanza che il contribuente abbia diligentemente conservato tutta la documentazione necessaria da poter porre e sottoporre all’attenzione dell’Ufficio delle Entrate per tutte le verifiche del caso.

E nel caso in cui in via preventiva non si dovesse raggiungere un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, e scattasse l’accertamento, il contribuente può optare o per l’accertamento con adesione, ed in tal caso dovrebbe pagare le maggiori imposte che scaturiscono dalle stime presunte degli studi, oppure può sempre e comunque presentare ricorso presso la Commissione tributaria della propria provincia.

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