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L’assegno di mantenimento, anche se rateizzato, non è deducibile dal reddito

 La risoluzione 153/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nella giornata di ieri, ha inteso disciplinare l’ambito degli assegni periodici di mantenimento: infatti, in base a questo documento, l’importo che viene corrisposto all’ex coniuge, anche se frazionato con la modalità rateale, non può essere dedotto dal reddito del contribuente. L’ipotesi relativa al pagamento rateale della somma dovuta rappresenta sempre una forma di liquidazione e mantiene tutte le peculiarità di una risoluzione definitiva tra i due coniugi. Il chiarimento da parte dell’Agenzia si è reso necessario dopo l’interpello da parte di un uomo separatosi circa dieci anni fa dalla moglie e che corrisponde un assegno di mantenimento mensile portato sempre a deduzione. L’uomo aveva preso come riferimento specifico normativo in questo senso la circolare 50/2002, sempre relativa alle Entrate, la quale precisava che la deduzione dal reddito non era prevista in caso di versamento effettuato in un’unica soluzione.

 

L’Agenzia ha poi spiegato che il pagamento in un’unica soluzione rappresenta una transazione con cui si definiscono posizioni patrimoniali pregresse: per queste somme non è dunque prevista alcuna forma di tassazione. A conferma di questa posizione c’è anche una dichiarazione della Corte Costituzionale. Perché esiste questa diversa disciplina tributaria in proposito? Il legislatore italiano ha voluto escludere che anche i trasferimenti patrimoniali fossero portati a deduzione dal reddito totale. Quindi, l’ammontare che deve essere pattuito nei confronti del coniuge e che viene versato in misura frazionata in un numero definito di rate può essere assimilato alla liquidazione una tantum: ovviamente, questa ipotesi vale se si esclude l’eventualità di presentare in un momento successivo una domanda di contenuto economico. Come si può concludere in proposito?

 

Possiamo certamente affermare che la possibilità di pagare a rate l’importo è soltanto una modalità diversa per liquidare la somma tra le due parti: che sia in via rateale o una tantum, la risoluzione rimane sempre definitiva, quindi la rateizzazione non può essere assimilata alla corresponsione periodica dell’assegno.