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Pagare le tasse a rate: interessi tagliati

Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» nella giornata di ieri il provvedimento che dispone il taglio degli interessi su pagamenti e rimborsi delle imposte. Vengono così agevolati i pagamenti rateali, in particolare i contributi che risultano dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, Unico compreso. Mentre prima la percentuale di interesse per il pagamento rateale era del 6% annuo, ora si abbassa al 4%.

Sono però escluse dal beneficio le persone fisiche che presentano le dichiarazioni Unico PF2009 alla posta entro il 30 giugno 2009 e scelgono di eseguire i versamenti in modo rateale.

Il beneficio potrà essere applicato dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni che saranno presentate dal 1° luglio, infatti i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva e dell’Irap scadono dopo il 1° luglio, e chiaramente tutte le dichiarazioni saranno presentate a partire da tale data. ecco quindi che il beneficio dello “sconto” sul pagamento rateale diviene immediato.

Non finiscono le agevolazioni: con il decreto che ha sancito il taglio, dal 1° gennaio 2010 gli interessi per ritardato rimborso delle imposte pagate saranno ridotti dall’attuale 2,75% annuo al 2% annuo.

Pagamenti rateali previsti anche per i contribuenti minimi: riguardo al versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura del 20% sul reddito, possono per il saldo della tassa anche provvedere ad un pagamento rateale. Lo annuncia l’Agenzia delle Entrate in un comunicato. I contribuenti minimi che desiderano rateizzare il pagamento dell’imposta dovranno indicare nell’apposito campo dell’F24 le informazioni sulla rateazione dell’imposta.

Ricordiamo che ieri era l’ultimo giorno per pagare l’ Ici, salvo differenti termini stabiliti dal Comune interessato. Occorre che sia stata versata la prima rata (in acconto) dell’ imposta comunale sugli immobili dovuta per il 2009. Infine oggi é l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati, o effettuati in misura insufficiente, entro il 18 maggio 2009 (si tratta del cosisdetto ‘ravvedimento operoso’).