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Cassazione: le penali dei contratti aziendali sono deducibili

Può accadere spesso, quando si ha a che fare con un contratto aziendale, che siano previste delle penalità al suo interno per quel che concerne le consegne effettuate in ritardo: ebbene, questa casistica va affrontata in maniera attenta e minuziosa anche dal punto di vista fiscale, visto che proprio queste penali, in base a una recente sentenza della Corte di Cassazione, beneficiano della deducibilità tributaria. Come si è arrivati di preciso a questa pronuncia? Il giudizio in questione si basa essenzialmente sul fatto che le stesse penalità si riferiscono ad attività che riguardano da vicino l’azienda e di conseguenza sono anche deducibili. Mettendo un po’ d’ordine in questa disciplina, c’è da dire che la sentenza dei giudici di Piazza Cavour risale allo scorso 27 settembre (si tratta, per la precisione, della sentenza numero 19702).

La decisione di pochi giorni fa rappresenta una novità importante per i contribuenti italiani, anche perché si è deciso dopo diverso tempo di invertire la direzione. In base a quanto stabilito dalla Suprema Corte, infatti, tutte quelle penalità che le imprese sono solite versare a causa delle violazioni di determinati obblighi inseriti nei contratti sono deducibili: non la pensava alla stessa maniera l’Agenzia delle Entrate, la quale aveva presentato un ricorso, richiedendo espressamente di impedire questa soluzione in riferimento a una mancata consegna di appartamenti in locazione da parte di un’azienda immobiliare.

La linea di pensiero della nostra amministrazione finanziaria non è però stata ritenuta valida, dato che un conto sono le sanzioni pecuniarie e un altro conto le penalità in questione. Inoltre, le clausole penali hanno solitamente un obiettivo, vale a dire quello di determinare un patto accessorio con la funzione di risarcimento nell’ipotesi di un mancato adempimento. Questo vuol dire che le penali non hanno una natura punitiva, ma sono volte semplicemente a irrobustire il contratto e a liquidare il rimborso stesso.