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La deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione

La deducibilità fiscale non riguarda da vicino le spese che vengono effettuate in relazione alla pubblicità, alla sponsorizzazione e alla propaganda tra due società clienti: la casistica è diventata di opinione pubblica a seguito dell’intervento della Corte di Cassazione, la quale ha dovuto esprimere il proprio parere in merito a una impresa che era appunto cliente dell’altra. La motivazione è presto detta. In effetti, secondo i giudici di Piazza Cavour, in questo caso viene a mancare del tutto l’inerenza aziendale, elemento che deve essere in ogni caso provato dal contribuente che è interessato direttamente a questa deduzione di spesa per quel che concerne il proprio reddito. La sentenza in questione, tra l’altro, risale ad appena tre giorni fa.

Un riferimento normativo fondamentale è rappresentato senza dubbio dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in particolare dal suo articolo 108; in base a questa disposizione, infatti, per dedurre le spese pubblicitarie è obbligatoria l’inerenza, vale a dire che il calcolo del reddito aziendale beneficia di una componente negativa quando è inerente all’attività imprenditoriale che viene posta in essere. Per questo motivo, non si può sfruttare nessun tipo di giustificazione, come ad esempio la presenza di un collegamento tra il costo che è stato sostenuto e i ricavi dell’azienda stessa. La Cassazione ha poi precisato altri aspetti legati alla deducibilità tributaria.

Il contribuente del caso preso in esame si era difeso in maniera fin troppo semplicistica, mancando la sua tesi di qualsiasi allusione all’indagine e alla congruità della spesa in quanto riferibile a dei vantaggi futuri. Il contratto di sponsorizzazione prevede che non vi sia alcuna mera prestazione pubblicitaria nel caso di una richiesta da parte del contribuente in favore di un terzo soggetto. Infine, bisogna ricordare che la deduzione non può avvenire mediante un contratto per conto di altri e con conseguente non inerenza dal punto di vista aziendale.