Inps: l’accertamento reddituale dei pensionati residenti all’estero

Il messaggio 8948 dell’Inps risale ormai a una settimana fa, ma merita un approfondimento importante; si tratta, infatti, di una serie di chiarimenti fondamentali per quel che concerne l’accertamento dei redditi di quei pensionati che vantano una residenza all’estero. Quali sono le modalità specifiche in tal senso? Esse possono essere rinvenute all’interno della Legge 289 del 2002 (la Finanziaria per il 2003 per intenderci), il cui primo punto dell’articolo 49 chiarisce ogni dettaglio. Tale operazione deve avvenire mediante l’acquisizione di certificazioni che sono state rilasciate dagli organismi di nazionalità straniera. I redditi a cui si riferisce sono quelli previdenziali, quelli da lavoro, quelli immobiliari (esclusa la prima casa), quelli di capitale e quelli a carattere assistenziale.

Irap: i precedenti tentativi di abolizione

Si parla molto in questi giorni di Irap e di una sua possibile abolizione o, al massimo, progressiva riduzione: si tratta di una soluzione già cercata in passato dai vari governi, la quale si è contraddistinta per i numerosi aspetti controversi. In effetti, ogni proposta in questo senso ha visto la netta opposizione da parte delle imprese ed è stata costellata da diverse vicende giudiziarie. Già nella legge 80 del 2003 (la cosiddetta “legge delega Tremonti”) si parlò di abolizione progressiva dell’imposta: tra l’altro, l’Irap era stata introdotta da pochi anni, avendo sostituito a partire dal 1998 sette imposte preesistenti, ma già doveva fare i conti con questa difficoltà. Nel 2001, inoltre, la Corte Costituzionale aveva dovuto esprimere il proprio parere in merito alla legittimità del tributo. In sostanza, si può parlare, in quell’occasione, di un “salvataggio in corner” per l’Irap, visto che fu richiesto per gli autonomi il riscontro dell’autonoma organizzazione per essere soggetti ad essa.

 

La definizione agevolata estingue liti fiscali e recuperi d’imposta

L’ordinanza 21719 che la Corte di Cassazione ha provveduto a pubblicare lo scorso 13 ottobre è intervenuta in merito al patteggiamento col fisco: per essere più precisi, è stato messo in luce come la definizione agevolata introdotta dalla legge 289 del 2002 (la Finanziaria 2003) porta all’estinzione di qualsiasi tipo di rimborso, si tratti di liti fiscali o di recuperi d’imposta. In particolare, tale condono esclude la possibilità di recuperare l’Irap anche nel caso in cui il professionista sia aiutato da una sola dattilografa. La pronuncia della Suprema Corte si è resa necessaria a seguito di un avviso di accertamento Irap notificato a una ditta individuale: la Commissione del riesame aveva provveduto ad accogliere l’appello del contribuente, riconoscendo così ad esso il rimborso dell’imposta versata nei cinque anni precedenti.

 

Indeducibili i costi di promozione delle aziende farmaceutiche

Sono indeducibili i costi di promozione e rappresentanza per quel che riguarda le aziende farmaceutiche; questa regola vale per quelle spese che sono state sostenute, dunque, per le attività di informazione svolta nei confronti della classe medica. La normativa di riferimento in questo senso è la legge 289 del 2002 (la Finanziaria 2003), la quale ha espressamente ritenuto non deducibili dal reddito di impresa questi costi; la legge si riferisce a quelle spese sostenute per acquistare beni o servizi che sono destinati a soggetti come medici, veterinari, farmacisti, con l’intento di agevolare la diffusione di medicinali o altri prodotti ad uso farmaceutico (rientra pertanto in questo novero l’attività di informazione a livello scientifico che viene usualmente effettuata nei confronti dei medici).