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Diverso regime Irap per Ipab ed enti privati da esse derivanti

Ci sono delle importanti conseguenze dal punto di vista fiscale per quel che concerne la trasformazione giuridica delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (Ipab) da ente pubblico di natura non economica a ente privato; infatti, in tale caso viene posta in essere una distinta soggettività passiva e l’applicazione di un diverso regime tributario ai fini dell’imposizione Irap. È stata l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione 90/E, a far chiarezza riguardo il trattamento tributario da applicare ai fini Irap ad una ipotesi di trasformazione di una Ipab a seguito del processo di “depubblicizzazione” di tali istituzioni. La precisazione dell’Agenzia è arrivata dopo la precisa richiesta avanzata dal contribuente, interessato a conoscere se la trasformazione in esame determinasse o meno, ai fini dell’assoggettamento all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, la nascita di un nuovo soggetto d’imposta: in particolare, esistevano dubbi riguardo alla quantificazione dell’obbligazione tributaria.

 


L’Agenzia delle Entrate si è rifatta ad una precisa normativa, il decreto legislativo 446/1997 (che disciplina proprio l’Irap), il quale elenca i soggetti passivi dell’imposta, individuando anche le istituzioni private non commerciali e le amministrazioni pubbliche: il decreto prevede per queste tipologie di soggetti delle differenti modalità di determinazione della base imponibile e diverse aliquote d’imposta. Dunque, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per le Ipab sussiste una distinta e autonoma soggettività passiva rispetto alla fondazione privata che deriva dalla depubblicizzazione.

 

Le conclusioni tratte dall’Agenzia sono in linea con la disciplina extra-fiscale che ha previsto la trasformazione delle Ipab e, soprattutto, con due normative: anzitutto con le previsioni del decreto legislativo 207/2001 (“riordino del sistema delle Ipab”) e con quelle contenute nella disciplina regionale, secondo la quale non si determina alcuna soluzione di continuità legale nel caso in questione. Dunque, per concludere, le Ipab e le fondazioni di diritto privato che nascono dalla loro trasformazione sono due soggetti autonomi d’imposta e in capo ad essi deve essere applicato un diverso regime tributario ai fini Irap.