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Contribuenti minimi: il reddito agrario non esclude l’adesione

Il regime dei contribuenti minimi è stato ideato dal legislatore per rendere ancora più semplice la vita fiscale di coloro che esercitano attività d’impresa, arti e professioni: l’accesso è previsto per coloro che in un anno solare hanno realizzato ricavi non superiori ai 30.000 euro e consente l’esonero da alcuni adempimenti, quali quello dell’Iva e dell’Irap. La risoluzione 27/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare due giorni fa ha fatto tornare d’attualità proprio questo argomento, precisando come l’esclusione da questo specifico regime tributario non abbia alcuna ragione di esistere nel caso di un reddito di partecipazione diverso da quello d’impresa e autonomo. Il documento si è reso necessario soprattutto a seguito di una vicenda che aveva visto coinvolto un contribuente, socio di una società semplice, il quale era intenzionato ad accedere al novero in questione per la propria attività di consulenza.


Nello specifico, poi, la società di questo soggetto svolgeva attività di tipo agricolo, pertanto il reddito da imputare non poteva che qualificarsi come quello fondiario. In base alla Finanziaria del 2008, il testo normativo che di fatto ha introdotto la nozione di contribuenti minimi, non rientrano in questa agevolazione coloro che fanno parte di società personali, associazioni professionali e srl che hanno optato per la trasparenza dal punto di vista fiscale: l’esclusione nasce essenzialmente dall’esigenza di scongiurare l’assoggettamento a due diverse tassazioni di redditi che fanno parte della medesima categoria.

Il reddito diverso da quello d’impresa è l’ipotesi tradizionale per il regime dei contribuenti minimi, dunque anche quello agrario è parte integrante di tale beneficio tributario. Tra l’altro, la nostra amministrazione finanziaria aveva già deciso alla stessa maniera nel 2008, quando una apposita circolare aveva fatto comprendere come il fine ultimo fosse quello di evitare una disparità di trattamento tra i soggetti che dovevano accedere al regime e che pongono in essere un’attività agricola in forma collettiva.

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