Delega fiscale: le novità per Irap e Ires

Tra le tante novità che sono state introdotte nella cosiddetta “delega fiscale”, approvata la scorsa settimana alla Camera, figura sicuramente la revisione di una buona parte del sistema fiscale: in particolare, si è deciso di chiarire in maniera adeguata il significato dell’autonoma organizzazione, in modo da capire quando si può assoggettare un ente all’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Non si tratta di un intervento di poco conto, anzi è stata proprio questa definizione a complicare parecchio la vita ai contribuenti, dato che non sono stati mai ben compresi i veri confini applicativi dell’imposta, soprattutto quando si è avuto a che fare con gli imprenditori e i professionisti.

Contribuenti minimi: il reddito agrario non esclude l’adesione

Il regime dei contribuenti minimi è stato ideato dal legislatore per rendere ancora più semplice la vita fiscale di coloro che esercitano attività d’impresa, arti e professioni: l’accesso è previsto per coloro che in un anno solare hanno realizzato ricavi non superiori ai 30.000 euro e consente l’esonero da alcuni adempimenti, quali quello dell’Iva e dell’Irap. La risoluzione 27/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare due giorni fa ha fatto tornare d’attualità proprio questo argomento, precisando come l’esclusione da questo specifico regime tributario non abbia alcuna ragione di esistere nel caso di un reddito di partecipazione diverso da quello d’impresa e autonomo. Il documento si è reso necessario soprattutto a seguito di una vicenda che aveva visto coinvolto un contribuente, socio di una società semplice, il quale era intenzionato ad accedere al novero in questione per la propria attività di consulenza.

Acconto IVA: scadenza prorogata al 28 dicembre 2009

Ogni anno, in corrispondenza del 27 dicembre, scade il termine per il pagamento dell’acconto sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativamente al quarto trimestre fiscale se si è dei contribuenti “trimestrali”, oppure quella relativa al mese di dicembre nel caso dei contribuenti che versano l’IVA ogni mese, entro il 16, sulle operazioni del mese precedente. Ebbene, visto che quest’anno il 27 dicembre cade di domenica, il termine slitta di un giorno; a comunicarlo in via ufficiale è l’Agenzia delle Entrate, ragion per cui il giorno ultimo per il versamento dell’acconto IVA è quello del 28 dicembre del 2009. L’acconto IVA si paga come al solito con il modello F24 ed utilizzando uno dei seguenti codici tributo: “6035” per i contribuenti che effettuano i versamenti IVA con cadenza trimestrale, ed il “6013” per i contribuenti IVA mensili.

Modello Unico 2009: le imposte che si possono rateizzare

Per quest’anno, a seguito del ritardo con cui è stato messo a disposizione il softwareGerico 2009“, i contribuenti che sono chiamati a mettersi in regola con gli studi di settore potranno pagare le imposte con trenta giorni di proroga, dal 16 giugno al nuovo termine del 16 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione che, nello specifico, è pari allo 0,40% dell’importo da versare. Pur tuttavia, resta valida per i contribuenti la possibilità di avvalersi dell’opzione di pagamento rateale delle imposte effettuando il primo versamento a luglio e poi con opportunità di dilazione fino al prossimo mese di novembre. Ma quali imposte si possono rateizzare? Ebbene, il contribuente può effettuare il saldo in dilazione avendo la possibilità di poter pagare a rate sia l’IRPEF, sia l’IRES, ma anche l’IRAP; trattasi, tra l’altro, di un’opportunità aperta a tutti i contribuenti, anche se non sono titolari di partita IVA. Ad esempio, a luglio 2009 una persona fisica può optare per pagare l’IRAP in un’unica soluzione e rateizzare l’IRPEF in rate mensili di eguale importo entro e non oltre il termine del 16 novembre 2009. Oppure si può pagare a saldo l’IRAP, pagare a saldo l’IRPEF relativa ai redditi percepiti nel 2008, e portare in rateazione il primo acconto IRPEF per il 2009. Oppure, se le disponibilità di cassa sono ridotte al lumicino, si può rateizzare tutto con rate di pari importo fino al mese di novembre, ovverosia in cinque rate.