Contenzioso: Commissione tributaria, prenotazione appuntamenti online

In parecchie Regioni italiane i contribuenti, in materia di contenzioso, possono abbattere notevolmente i tempi di attesa per richiedere informazioni sull’iter dei ricorsi e degli appelli presentati presso le competenti Commissioni Tributarie provinciali. Questo grazie all’attivazione ed all’estensione del servizio di prenotazione online degli appuntamenti con i funzionari nelle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana, Piemonte e Lombardia. A darne notizia è FiscoOggi.it, il Quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate nel precisare come il servizio di prenotazione online degli appuntamenti sia attivo 24 ore su 24 da un’apposita pagina Web della Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia. Il servizio, quindi, nel complesso semplifica la vita non solo al contribuente, ma anche agli enti impositori ed ai professionisti che sui ricorsi o sugli appelli vogliono acquisire informazioni aggiornate, oppure devono richiedere delle copie di specifiche sentenze.

Fisco e contenzioso: sentenze viaggiano on line anche nel Lazio

Anche nella Regione Lazio le sentenze possono viaggiare online. A comunicarlo nei giorni scorsi è stata la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate a seguito di uno specifico protocollo d’intesa che è stato siglato con il Dipartimento delle Finanze, ed in particolare con la Direzione Generale della Giustizia tributaria, e con la Commissione tributaria regionale del Lazio; l’accordo, nello specifico, definisce, in merito alle sentenze depositate, sia i termini, sia le modalità per la trasmissione e per l’acquisizione della relativa copia informale che, quindi, può viaggiare online attraverso la posta elettronica. Le sentenze delle Commissioni tributarie che viaggeranno online sono chiaramente quelle in corrispondenza delle quali l’Agenzia delle Entrate risulta essere una delle parti coinvolte; il tutto con il chiaro vantaggio che gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria dello Stato potranno così acquisire una integrale ed una tempestiva conoscenza delle sentenze. Inoltre, il rafforzamento della collaborazione tra le Commissioni Tributarie ed il Fisco garantisce nella Regione Lazio risparmi sia nell’impiego del personale, sia nell’utilizzo di materiali, così come della strumentazione e delle attrezzature.

Fisco e contenzioso tributario: Campania, sentenze viaggiano on line

Nella Regione Campania, grazie ad un apposito accordo siglato tra l’Agenzia delle Entrate e le Commissioni tributarie, le sentenze viaggiano online. A darne notizia mercoledì scorso è stata la Direzione regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate nel sottolineare come l’intesa, siglata nella giornata del 12 ottobre 2010 tra l’Amministrazione Finanziaria dello Stato e la Commissione tributaria regionale che fa capo alla Direzione Generale della Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze, permetta l’acquisizione delle sentenze, in copia informale, attraverso il mezzo della posta elettronica. La trasmissione delle sentenze emanate dalle Commissioni tributarie campane a favore dell’Agenzia delle Entrate avviene quindi in maniera rapida e veloce con un impatto ed una ricaduta positiva per quel che riguarda la semplificazione degli adempimenti unitamente ad un ingente risparmio in termini di materiali, strumenti e risorse umane. In questo modo, inoltre, l’Agenzia delle Entrate sia in maniera tempestiva, sia in maniera integrale, potrà subito entrare a conoscenza delle sentenze.

Istanze di interpello: le risposte del Fisco non sono impugnabili

In materia di istanze di interpello, le risposte del Fisco non sono impugnabili. A farlo presente con una nota ufficiale è stata l’Agenzia delle Entrate dopo quanto stabilito dai giudici in sede di Commissione tributaria nella Provincia di Ancona. L’interpello, quindi, non ammette ricorso sebbene questo sia stato presentato al riguardo da una società marchigiana che aveva ricevuto dal Fisco delle risposte negative in merito alla richiesta di disapplicazione della disciplina sulle società non operative per gli anni di imposta 2006 e 2007. La sentenza dei giudici, quindi, ha in sostanza confermato quanto già l’Agenzia delle Entrate aveva rimarcato con due circolari, una del marzo 2009, e l’altra del giugno del corrente anno, in merito a tale interpretazione. In particolare, il ricorso della società marchigiana è stato respinto in virtù del fatto che la risposta ad un’istanza di interpello individua un mero parere mentre per rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale un contribuente deve far leva su un atto tale da identificare una definita e compiuta pretesa di natura tributaria.

La Cassazione giudica inammissibile il ricorso per imposte diverse

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha messo in luce il modo con cui disciplinare tutte quelle sentenze che si riferiscono a delle imposte e a degli anni differenti, nel momento in cui il contribuente presenta il proprio ricorso: quest’ultimo, in pratica, non è ammissibile, ma cerchiamo di capire i motivi di un tale pronunciamento. Tutto era nato da un ricorso di una società di persone contro una Commissione Tributaria Regionale in merito agli accertamenti di Ilor, Irpeg ed Iva; la stessa società aveva preteso di riunire le cause proprio in commissione, ma da questa era giunto il diktat circa una decisione da effettuare con delle sentenze separate. Un ricorso cumulativo, in effetti, è consentito soltanto quando la soluzione per ogni tipo di sentenza viene a dipendere dalle medesime questioni di diritto che sono comuni a tutte le cause, al fine di porre in essere un giudizio da rilevare in ogni controversia. Nel caso in questione, invece, mancavano l’identità del collegio atto a giudicare e l’identità della struttura argomentativa.

 

La mancata comunicazione del cambio di indirizzo non viola il contraddittorio

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza dello scorso 11 maggio (per la precisione si tratta della sentenza numero 10702) è intervenuta per disciplinare i casi in cui il ricorrente non adempia all’onere della comunicazione delle successive variazioni del suo indirizzo: tale evento infatti comporta l’impossibilità di effettuare la notifica da parte della commissione tributaria. La corte ha precisato che la notifica dell’atto presso la commissione viene consentita anche in questo caso, una volta terminati gli inutili tentativi di consegna e non comporta pertanto la violazione del principio di contraddittorio. La sentenza è nata dall’impugnazione di un avviso di accertamento, tramite il quale l’Agenzia delle Entrate era entrata in contrasto con una società in accomandita semplice a cui erano state contestate indebite detrazioni dell’Iva dopo il riscontro da parte della Guardia di Finanza di fatturazioni riguardanti false operazioni commerciali. L’appello presentato dalla stessa Agenzia non era andato a buon fine dato che risultavano alcuni fatti particolari: anzitutto, il difensore domiciliatario non era più iscritto all’albo, lo stesso liquidatore era irreperibile e non risultava alcun esercizio di attività imprenditoriale presso la società.

 

Il giudice tributario precisa l’assoggettamento Irap ai professionisti

Secondo una recente sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, annunciata lo scorso 20 gennaio, i soggetti professionisti sono soggetti all’Irap (l’imposta regionale sulle attività produttive) nel caso in cui la loro attività venga svolta attraverso l’ausilio di collaboratori e, inoltre, quando effettuano investimenti economici e adottano strutture informatiche: la Commissione ha ritenuto infatti che tale elementi, da soli, costituiscano una capacità contributiva e un valore aggiunto da tassare. Sempre secondo le parole dei giudici romani:

Dato che per le attività dei professionisti prevale l’apporto personale, ai fini dell’assoggettamento all’Irap dev’essere assegnato un valore e un significato autonomo al concetto di organizzazione del lavoro, il quale diviene così un fattore di produzione, creando un maggior reddito.