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L’Agenzia delle Entrate precisa le scadenze per gli esercizi “a cavallo”

Esaminiamo nel dettaglio quali regole valgono nel caso in cui, quando non sussiste la coincidenza con l’anno solare di riferimento, non è possibile utilizzare la modulistica unificata: infatti, nel caso l’esercizio non sia corrispondente all’anno solare, il contribuente può soltanto presentare modelli distinti tra loro, regolati da termini specifici. L’Agenzia delle Entrate si è basata proprio su tale presupposto ed è andata ad adottare una precisa risoluzione in merito (nel dettaglio si tratta della risoluzione 66/E) per fugare qualsiasi tipo di dubbio: le maggiori perplessità si ponevano infatti nel caso di società che, dopo una modifica del proprio statuto, si vedevano costrette a gestire esercizi sociali di ben tredici mesi. Vediamo ora, a seconda del tipo di imposta, quale comportamento occorre assumere. Nel caso dell’Iva, bisogna utilizzare il modello dell’Iva 2009 per l’anno solare 2008: in questo caso, la scadenza per la presentazione del modulo è il 30 settembre 2009.

 


Tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate ha tenuto a sottolineare come, anche nel caso dell’anno solare 2007 la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto andava presentata in maniera autonoma. Riguardo invece all’Ires, l’imposta sul reddito delle società, il riferimento è la modulistica del 2009; andrà quindi utilizzato il modello che è stato approvato il 31 gennaio 2009 con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Anche nel caso dell’Ires, così come nell’Iva, il termine ultimo per la presentazione della modulistica è il 30 settembre 2009. Infine, in relazione all’Irap, le dichiarazioni riguardanti il periodo che va dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 vanno presentate in forma autonoma, utilizzando il modello “Irap società di capitali 2008”.

 

Un ultimo cenno merita poi la questione del saldo e acconto dei versamenti Ires e Irap: il pagamento di tali imposte, per saldare lo stesso periodo poc’anzi ricordato, in acconto per quello che va dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, va effettuato attraverso l’utilizzo di un modello distinto F24 per l’esercizio cosiddetto “a cavallo”.

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