La Cassazione conferma l’esenzione Iva per le aree demaniali

Secondo la Cassazione la concessione demaniale non è soggetta all’imposizione dell’Iva; la recentissima sentenza della corte ha stabilito infatti che questo tipo di concessione, effettuata attraverso il conferimento di un ente pubblico economico ad un soggetto terzo del diritto all’uso di un’area di demanio pubblico, rientra nella definizione di locazione di beni immobili stabilita dalla direttiva comunitaria relativa all’imposta sul valore aggiunto n. 388 del 1977. La questione su cui ha dovuto giudicare la Cassazione era sorta dal fatto che il consorzio che aveva in gestione le aree demaniali del porto di Genova non versava l’imposta riguardo alla fatturazione dei canoni percepiti per la concessione di tali aree agli operatori del porto: l’amministrazione finanziaria aveva contestato lo svolgimento di tali prestazioni, ma i giudici hanno respinto il ricorso.

 

Firmata la Convenzione Italia-USA sul fisco

Dopo ben dieci anni è stata finalmente ratificata la convenzione tra Italia e Stati Uniti, firmata nel 1999 con il preciso intento di evitare le doppie imposizioni nel settore delle imposte sul reddito, ma anche di prevenire le evasioni fiscali. Nel testo appena approvato (per la precisione si tratta della legge 20 del 2009) è stata anche inserita una clausola di salvaguardia per l’applicazione delle disposizioni più favorevoli delle normative precedenti, in particolare la legge 763 del 1985 che è stata proprio sostituita dalla novella. A differenza del caso italiano, negli Stati Uniti si era riusciti già nel 1999 ad approvare una risoluzione interna relativa alla convenzione. Per quanto riguarda le principali novità introdotte dalla legge, anzitutto vi è la possibilità di un credito d’imposta estero parziale per l’Irap che è stata corrisposta dalle società statunitensi che operano in Italia: l’effetto di tale innovazione dovrebbe essere quello di eliminare le distorsioni derivanti dal fatto che gli interessi passivi e il costo del lavoro non sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta.

 

Il giudice tributario precisa l’assoggettamento Irap ai professionisti

Secondo una recente sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, annunciata lo scorso 20 gennaio, i soggetti professionisti sono soggetti all’Irap (l’imposta regionale sulle attività produttive) nel caso in cui la loro attività venga svolta attraverso l’ausilio di collaboratori e, inoltre, quando effettuano investimenti economici e adottano strutture informatiche: la Commissione ha ritenuto infatti che tale elementi, da soli, costituiscano una capacità contributiva e un valore aggiunto da tassare. Sempre secondo le parole dei giudici romani:

Dato che per le attività dei professionisti prevale l’apporto personale, ai fini dell’assoggettamento all’Irap dev’essere assegnato un valore e un significato autonomo al concetto di organizzazione del lavoro, il quale diviene così un fattore di produzione, creando un maggior reddito.

 

L’Agenzia delle Entrate precisa le scadenze per gli esercizi “a cavallo”

Esaminiamo nel dettaglio quali regole valgono nel caso in cui, quando non sussiste la coincidenza con l’anno solare di riferimento, non è possibile utilizzare la modulistica unificata: infatti, nel caso l’esercizio non sia corrispondente all’anno solare, il contribuente può soltanto presentare modelli distinti tra loro, regolati da termini specifici. L’Agenzia delle Entrate si è basata proprio su tale presupposto ed è andata ad adottare una precisa risoluzione in merito (nel dettaglio si tratta della risoluzione 66/E) per fugare qualsiasi tipo di dubbio: le maggiori perplessità si ponevano infatti nel caso di società che, dopo una modifica del proprio statuto, si vedevano costrette a gestire esercizi sociali di ben tredici mesi. Vediamo ora, a seconda del tipo di imposta, quale comportamento occorre assumere. Nel caso dell’Iva, bisogna utilizzare il modello dell’Iva 2009 per l’anno solare 2008: in questo caso, la scadenza per la presentazione del modulo è il 30 settembre 2009.

 

Il pagamento delle quote di Srl diventa definitivamente telematico

Si attende ormai fra pochi giorni la firma da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, del provvedimento che stabilisce le modalità per i commercialisti per versare telematicamente l’imposta di registro nei passaggi delle quote delle società a responsabilità limitata. Tale provvedimento darà la possibilità di gestire solamente per via telematica, dunque, la registrazione degli atti relativi al trasferimento delle partecipazioni di Srl. L’iniziativa di Befera rientra in quello che lo stesso direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito come “clima di collaborazione con i commercialisti“. Si parla già della fine di marzo come possibile periodo per la firma di tutti gli atti: in proposito, sarà Sogei, la società di Ict del Ministero dell’Economia, a gestire tutto il flusso telematico.

 

Il Cud: cos’è e quali sono le novità del 2009

Il Cud, acronimo che sta per certificazione unica dei redditi, è un documento destinato ai lavoratori dipendenti e a quei soggetti che percepiscono un reddito per attività che sono considerate lavoro dipendente (ad esempio coloro che lavorano con un contratto a progetto..); tra l’altro, anche i percettori di un reddito da pensione ricevono il Cud. È cura dei datori di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, e degli enti che provvedono all’erogazione del trattamento pensionistico, nel caso dei pensionati, consegnare il documento ai contribuenti. La presentazione del Cud da parte di chi ha l’incarico di rilasciarlo ha avuto termine lo scorso 28 febbraio, mentre nel caso si interrompa il rapporto di lavoro, il documento dev’essere rilasciato entro dodici giorni dalla data di cessazione del rapporto. Il modulo Cud prevede essenzialmente l’indicazione di questi precisi elementi: i redditi che sono stati corrisposti nell’anno precedente, le detrazioni fiscali, i dati previdenziali e assistenziali dei contributi versati e i contributi assistenziali e previdenziali a carico del lavoratore.

 

Il governo approva un decreto per l’applicazione della “pornotax” in internet

La cosiddetta “pornotax”, ovvero il prelievo del 25% sul guadagno di chi ottiene un lucro dalla pornografia, vale ora anche per internet: la decisione è arrivata dopo l’approvazione da parte del governo del decreto di attuazione, il quale ha in previsione delle imposte straordinarie per combattere il problema. Era stato già il decreto anti-crisi a prevedere questa sorta di addizionale sui prodotti pornografici; la pubblicazione del decreto impone dunque che sia esigibile il supplemento di tributo pardi al 25% del reddito, in maniera proporzionale ai ricavi che sono stati ottenuti anche dalla trasmissione di programmi televisivi a carattere pornografico. Questo supplemento di tributo dovrà essere pagato facendo riferimento al periodo di imposta 2008. Ma il decreto approvato dal governo vale anche per quei soggetti che fanno uso di trasmissioni televisive che sfruttano e sollecitano la credulità popolare attraverso la proposizione di numeri telefonici a pagamento: l’addizionale verrà applicato anche in capo a tali soggetti.

 

La Confcommercio illustra le misure da adottare in materia fiscale

L’Ufficio Studi della Camera di Commercio, l’organo dell’istituzione che supporta e promuove gli interessi di imprese e imprenditori, ha sottolineato come, nel momento di attuale crisi economica, i redditi delle famiglie incontrano una grande difficoltà nella loro crescita; allo stesso tempo, la produttività delle principali imprese italiane è ormai giunta a livelli insoddisfacenti. Il rischio più grande in cui può incorrere l’Italia, precisa sempre l’Ufficio Studi, è quello di veder ridurre in misura drastica il prodotto interno lordo e che i consumi tornino ai livelli raggiunti circa dieci anni fa. Le ricette suggerite dalla Camera di Commercio per affrontare la fase di ristagno economico sono essenzialmente due: far ripartire i consumi delle famiglie italiane e agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese. L’intervento dell’ente pubblico è avvenuto nel corso del forum di Cernobbio, il quale ha affrontato numerose problematiche economiche e finanziarie (si è tra l’altro parlato dell’adozione dei Tremonti bond da parte delle banche): si sono dunque proposte alcune interessanti linee guida, volte ad evitare una contrazione superiore ai due punti percentuali del Pil.

 

Le società non quotate chiedono il rinvio dei termini per il bilancio

In un periodo difficile, in cui la crisi economica e finanziaria tende ogni giorno di più a peggiorare, le società non quotate in Borsa stanno vagliando la possibilità di ampliare il termine per la convocazione dell’ assemblea a 180 giorni. La motivazione è presto spiegata: la redazione del bilancio relativo al 2008 è resa sempre più difficile dai diversi provvedimenti anti-crisi attuati nei giorni scorsi ed ancora più ardua risulta la valorizzazione delle poste dell’attivo (rimanenze, crediti…). Nel calcolo delle imposte di competenza della società, infatti, hanno una fondamentale influenza le novità fiscali introdotte dalla Finanziaria 2008: si passa dai limiti di deducibilità degli interessi passivi alle spese di rappresentanza, dalle nuove modalità per il calcolo della base imponibile dell’ Irap alla possibilità di non riconoscere l’impatto causato dalla modifica dei criteri di valutazione per gli ammortamenti. Tutti questi fattori stanno dunque inducendo le società non quotate a richiedere il rinvio della data di approvazione del bilancio a fine giugno, anche se tale eventualità è attuabile in rari casi da cinque anni a questa parte; è infatti necessario che l’impresa presenti una determinata struttura e oggetto (ad esempio, eventi esterni alla società non sono ritenuti idonei per il rinvio).

 

Cambiano l’invio telematico e le scadenze dei corrispettivi delle imprese

Ci sono delle importanti novità per quanto riguarda la trasmissione per via telematica dei corrispettivi. A partire dal mese di giugno, infatti, questa possibilità non sarà più un’esclusiva delle sole aziende commerciali che fanno parte della grande distribuzione, ma tale novero sarà ampliato anche alle imprese di servizi. L’iniziativa è stata proposta da Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale ha voluto estendere la fruibilità della via telematica riguardo all’invio dei dati sulle somme incassate quotidianamente dai punti vendita delle varie imprese per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. A questa innovazione se ne aggiunge poi anche un’altra, relativa al cambiamento del calendario delle comunicazioni: queste ultime, infatti, non avranno più la solita cadenza settimanale, ma andranno effettuate ogni mese ed inoltre, andranno inviate all’amministrazione entro il quindicesimo giorno lavorativo posteriore alla scadenza del periodo di riferimento. Cambiano dunque molte delle scadenze relative ai corrispettivi relativi ai mesi di giugno e luglio: i dati del mese di giugno 2009 andranno trasmessi entro il quindicesimo giorno lavorativo del successivo mese di luglio, mentre i dati sulle operazioni effettuate fino al 31 maggio vanno presentati rispettando la vecchia programmazione.

 

Il regime di tassazione delle nuove iniziative produttive

Tra le principali novità apportate dalla Finanziaria 2009 vi è sicuramente l’introduzione di un nuovo regime di determinazione delle imposte per quanto riguarda quei soggetti (imprese o professionisti) i cui ricavi e compensi non superino i 30.000 euro. Il regime di tassazione per le nuove iniziative produttive si affianca dunque al regime ordinario e, in relazione a quei soggetti che iniziano una nuova attività, al regime N.I.P. (Nuove Iniziative Produttive) specificato nell’articolo 13 della legge 388/2000 (la Finanziaria 2001): tale articolo aveva infatti introdotto un regime sostitutivo a livello di Irpef per i soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2001 avevano iniziato un’attività di impresa in forma individuale che permettesse loro di versare un’imposta sostitutiva del 10%. Tale regime alternativo a quelli tradizionali può essere utilizzato per i primi tre anni di attività.

Tremonti annuncia l’Iva permanente nel settore edilizio

Il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, ha annunciato che a breve diverrà permanente il regime agevolato per quanto riguarda l’Iva da applicare alle ristrutturazioni edilizie (attualmente il regime di imposta in questo settore è temporaneo). L’Ecofin ha infatti dato il suo assenso a questa misura fiscale: l’Italia ha un forte interesse nei suoi confronti, in particolare dopo il piano dell’edilizia lanciato nei giorni scorsi dallo stesso ministro. Il regime attuale dell’Imposta sul Valore Aggiunto sulle ristrutturazioni in Italia è al 10% e, grazie a questa decisione che consentirà di mantenerlo in maniera permanente, non scadrà più nel 2010 come era stato fissato in precedenza. Tremonti ha assegnato una notevole importanza a questo fatto, soprattutto alla luce della politica che lui e il governo intendono attuare in materia di edilizia.

 

ICI: modalità di calcolo e scadenze

L’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è una delle principali imposte statali del nostro paese, la quale viene applicata sui fabbricati e sui terreni agricoli e da costruzione della Repubblica Italiana. La legge che attualmente regola tale tributo è il decreto legislativo 504/1992 che ha fatto diventare l’ICI la principale entrata del bilancio dei comuni italiani. Anzitutto, l’ICI non è un’imposta progressiva come le imposte che gravano sul reddito, ma colpisce il valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa da ogni singolo comune.
Quali sono i soggetti che sono tenuti al pagamento dell’ICI? Come già detto, i proprietari di fabbricati e terreni, ma anche i concessionari di aree demaniali, i locatari e i titolari di diritti reali di godimento sui beni (usufrutto, uso…).

Iva: L’imposta generali sugli scambi

L’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) è un’imposta che è stata introdotta dalla legislazione europea: la disciplina principale di tale tributo è contenuta nel D.P.R. 633/1972 e in alcune direttive europee, per quanto riguarda il livello comunitario. Le modalità di applicazione di un’imposta generale sugli scambi possono essere di tre tipi: 1)imposta monofase, la quale colpisce in una sola fase del processo di produzione del bene; 2)imposta plurifase cumulativa, che invece colpisce in tutte le fasi di tale processo; 3)imposta plurifase non cumulativa, la quale si applica solo all’incremento di valore realizzato in una determinata fase. I soggetti passivi dell’Iva sono gli imprenditori, gli esercenti arti e professioni e tutti quei soggetti che effettuano importazioni intracomunitarie. Esistono diverse aliquote in Italia da applicare ai vari beni: un’aliquota del 4% per i beni di prima necessità e le abitazioni, 10% per servizi turistici e recupero edilizio, 20% che rappresenta l’aliquota ordinaria.