È davvero molto interessante la precisazione delineata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 21/E pubblicata proprio nel corso della giornata di ieri: in risposta, infatti, a una società attiva nella produzione e nella vendita del fumo, è stato chiarito che, quando si parla di cessione di tabacchi lavorati, allora occorre necessariamente applicare il regime monofasico ai fini dell’Iva, mentre le cessioni successive alla prima non hanno alcuna rilevanza in questo senso. Il riferimento specifico va alla cessione di sigarette, sigari e agli altri generi di monopolio. Alla conferma del versamento in un’unica soluzione si contrappone invece il diniego al Decreto legge 331 del 1993 (“Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte su oli minerali, bevande alcoliche e tabacchi”), il quale prevede di sospendere l’imposta, nell’ipotesi del trasferimento della merce da una deposito all’altro.
In Italia i contribuenti sono letteralmente tartassati dal Fisco per effetto di una