Sono indeducibili i costi di promozione e rappresentanza per quel che riguarda le aziende farmaceutiche; questa regola vale per quelle spese che sono state sostenute, dunque, per le attività di informazione svolta nei confronti della classe medica. La normativa di riferimento in questo senso è la legge 289 del 2002 (la Finanziaria 2003), la quale ha espressamente ritenuto non deducibili dal reddito di impresa questi costi; la legge si riferisce a quelle spese sostenute per acquistare beni o servizi che sono destinati a soggetti come medici, veterinari, farmacisti, con l’intento di agevolare la diffusione di medicinali o altri prodotti ad uso farmaceutico (rientra pertanto in questo novero l’attività di informazione a livello scientifico che viene usualmente effettuata nei confronti dei medici).