Anche le quote associative del club sono rilevanti ai fini Ires e Iva

 La risoluzione 141/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel merito dei servizi prestati da un club: questi ultimi, nello specifico, diventano una vera e propria attività svolta con i caratteri della commercialità, dunque, le quote che vengono elargite dai soci alla stessa associazione per poter accedere a soggiorni di lusso e godere di specifici beni assumono rilevanza ai fini dell’assoggettamento all’Ires e all’Iva. La questione era infatti sorta dopo che un club si era rivolto all’amministrazione finanziaria per chiedere come comportarsi nei riguardi delle sue finalità istituzionali che, nel dettaglio, si riferivano all’organizzazione di alcune attività volte alla fruizione di beni storici, architettonici e culturali: il club intendeva inoltre provvedere all’acquisto degli appartamenti privati, arredati con pregio e facenti parte di un complesso storico immobiliare, in modo da dare accesso ai soci per un soggiorno e la fruizione dei beni (reception, area fitness, yoga, pilates…). Per la sua decisione, l’Agenzia si è soprattutto riferita alla qualifica del socio, il quale deve pagare, per essere ammesso al club, una quota associativa oltre che versare un’ulteriore quota variabile per delle specifiche prestazioni di servizi.

 

Svizzera: tassa Co2 e redistribuzione

 Dal 1° gennaio 2008 in Svizzera é in vigore la “tassa della Co2” sui combustibili fossili. La tassa ha portato l’industria e i proprietari di immobili a ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica. Il gettito ricavato dalla tassa resta entro i confini nazionali e viene redistribuito alle imprese e alla popolazione.

In questi giorni una novità: è stata proposta una revisione legislativa di tale tassa (su iniziativa del consigliere nazionale Rolf Hegetschweiler), in base alla quale un terzo del reddito imponibile, un massimo di 200 milioni di franchi all’anno, dovrebbe essere destinato a misure di riqualificazione energetica per gli edifici.

Modello Unico 2009: come pagare le tasse con la compensazione

 In vista della compilazione del modello Unico 2009, che porterà alla determinazione delle imposte da pagare, anche in funzione degli studi di settore per chi rientra nei relativi settori economici, i contribuenti come ogni anno avranno la possibilità di usufruire, ai fini del pagamento delle tasse, dell’importante istituto della compensazione. Tutti coloro che infatti vantano dei crediti fiscali, ai fini del pagamento di imposte e contributi, con il modello F24, potranno avvalersi del meccanismo della compensazione; l’istituto, tra l’altro, è applicabile da tutti i contribuenti, anche quelli che non sono titolari di partita IVA, con la conseguenza che si possono portare in compensazione crediti e debiti che il contribuente vanta nei confronti non solo dello Stato, ma anche dei Comuni, delle Regioni,  dell’INPS, INAIL, ENPALS e Camere di Commercio.

Ampliata l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa

 Il contribuente che possiede un’abitazione e che, ai fini di un suo ampliamento, provvede all’acquisto di un immobile contiguo, ha diritto al beneficio dell’agevolazione “prima casa”, nel caso in cui i due alloggi costituiscano un’unica abitazione che non rientra nel novero degli immobili di lusso: in sintesi, è questo quanto emerge dall’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione 142/E di ieri, che ha preso come testo normativo di riferimento il decreto del 2 agosto 1969 (“caratteristiche delle abitazioni di lusso”) e il Dpr 131 del 1986. L’intervento dell’Agenzia si è reso necessario per rispondere all’interpello di un notaio in merito all’applicabilità delle agevolazioni relative alla prima casa quando si ha a che fare anche con un alloggio adiacente che è stato acquistato senza usufruire di questi benefici. In cosa consistono sostanzialmente le agevolazioni che si riferiscono alla prima abitazione? In pratica, l’imposta di registro nella misura del 3% e le imposte ipotecaria e catastale (queste ultime in misura fissa) vanno ad applicarsi ai trasferimenti che concernono le abitazioni non di lusso.

 

Irap: Agenzia delle Entrate per la determinazione del valore

 L’Irap ha sopresso altre tasse: l’Ilor, l’Iciap, l’imposta sul patrimonio netto, la tassa sulla partita Iva, la tassa salute (contributo SSN) e altri contributi minori, tasse di concessione comunali. Il ricavato (in gergo fiscale si dice gettito) dell’Irap va alle Regioni e spesso viene impiegato nella sanità. La base imponibile è quasi il valore del prodotto nazionale netto, la remunerazione della produzione nel capitale e di lavoro, in pratica i ricavi di un’attività economica.

Per determinare la base imponibile Irap, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un’apposita Circolare. Ben 27 pagine che spiegano dettagliatamente i passi per la determinazione del valore della produzione ai fini Irap per le società di capitali, per le imprese assicurative, gli istituti di credito e gli enti finanziari. Tra le varie precisazioni l’Agenzia ricorda che nei costi deducibili ai fini Irap rientrano le spese funzionali sostenute per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti (per esempio l’acquisto l’acquisto di tute e scarpe da lavoro, i corsi di aggiornamento professionale, i servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti).

Servizi fiscali: nasce un canale “dedicato” per le comunicazioni di irregolarità

 L’Agenzia delle Entrate ha reso noto d’aver attivato un canale dedicato ai professionisti, ovverosia agli esperti contabili, ai consulenti tributari, ai consulenti del lavoro ed ai dottori commercialisti che sono dotati posta elettronica certificata. Il canale, tramite posta elettronica, è nello specifico finalizzato a fornire chiarimenti ed assistenza in merito alle dichiarazioni che, per il periodo di imposta 2006, riguardano le comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato dei modelli Unico 2007 per le società di capitali. Il nuovo strumento di accesso ai servizi di assistenza può essere richiesto dai professionisti sopra citati rivolgendosi all’Associazione di categoria o all’Ordine di appartenenza, dove potrà essere acquisito sia il relativo indirizzo di posta elettronica, sia le modalità operative per l’accesso al servizio stesso. Il nuovo canale “dedicato” per le comunicazioni di irregolarità si va quindi ad aggiungere sia a quelli offerti presso tutti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sparsi sul territorio nazionale, sia tramite l’accesso al call center dell’Amministrazione finanziaria cui possono chiamare anche i contribuenti.

Pagare il canone Rai anche senza televisore?

 Non avete un televisore in casa? Poco probabile, al giorno d’oggi ogni famiglia ne possiede almeno due, eppure qualcuno che preferisce non guardare quello schermo rettangolare (che in effetti ci propina sempre più trasmissioni trash) esiste. Stiamo parlando di Gabriele Giunchi, di professione preside a cui non è stato concesso di non possedere una televisione. La società di riscossione per conto Rai “Equitalia” lo ha dichiarato moroso per non aver pagato il canone di una televisione ch enon ha chiedendo e ottenendo il sequestro di un quinto dello stipendio per i canoni non pagati più le spese legali.

Invani i tentativi del preside di difendersi: La televisione non mi interessa. Cosa c’è di strano? Perché non sono mai venuti a vedere se la tv ce l’avevo o no? Evidentemente il pensiero che qualcuno non abbia questo elettrodomestico in casa è per loro talmente assurdo da essere escluso in partenza. Così la tassa del Grande fratello si paga per esproprio.

La detassazione degli straordinari nel modello Unico 2009

 Una delle novità più interessanti che presenta il modello della dichiarazione dei redditi Unico 2009 riguarda sicuramente la detassazione degli straordinari e delle somme volte a incrementare la produttività aziendale. In proposito, sono stati inseriti due appositi righi (RC4 e RC5) per la rettifica della tassazione relativa al 2008: questi due righi vanno compilati solamente da quei contribuenti che hanno l’obbligo di portare a rettifica l’assoggettamento a imposta di quello che hanno guadagnato nell’anno passato. Nel caso, invece, non sia necessario effettuare delle rettifiche, ovviamente i due righi vanno lasciati in bianco. La grande innovazione di Unico 2009 consiste proprio nel fatto che il modello già presentato può essere corretto nel corso della stessa presentazione. Si deve però anche dire che esistono due tipologie di rettifica in questo senso: anzitutto, vi sono le rettifiche obbligatorie, tra cui, solo per fare un esempio, le variazioni che nascono dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, e poi le rettifiche facoltative, come il ripristino della tassazione al 10% e l’opzione di scelta in favore della tassazione ordinaria. Un dato che può essere sottolineato si riferisce al fatto che per l’anno in corso la detassazione continua a proseguire, ma solo per quel che concerne le somme che sono state erogate ai dipendenti per la loro produttività ed efficienza.

 

Finanza agevolata: bonus fiscale e credito d’imposta

 Per finanza agevolata si intende l’insieme degli investimenti a favore delle imprese, allo scopo di agevolare lo sviluppo di progetti. Si cerca in questo modo di mettere le imprese in condizioni di “vantaggio competitivo” in termini economici. Cosa é concretamente la finanza agevolata? Può essere per esempio una legge che prevede sgravi fiscali per l’assunzione agevolata di personale disabile o qualsiasi altro intervento di legge che finanzi attività di investimento e di sviluppo aziendale. Le agevolazioni fiscali posso quindi mirare anche all’incremento dell’occupazione e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro. Usufruendo di tali agevolazioni l’impresa può utilizzare risorse finanziarie da destinare ad altre esigenze gestionali.

Modello Unico 2009: gli errori da evitare con l’F24

 Scaduti i termini per la presentazione del modello 730/2009 da parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, con l’entrata del mese di giugno si avvicina l’appuntamento con la compilazione del modello Unico 2009 da parte dei titolari di partita IVA. Ma per mettersi in regola con il fisco non basta compilare correttamente e trasmettere il modello della dichiarazione dei redditi; occorre altresì versare correttamente le imposte, tramite il modello F24, senza incorrere in errori formali. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha stilato una vera e propria “classifica” degli errori più frequenti che i contribuenti commettono quando pagano le tasse con il modello F24; tra gli errori più comuni c’è quello relativo al codice tributo, mediante il quale con il modello F24 viene univocamente identificata l’imposta che si sta versando. Sono frequenti infatti gli errori relativi a versamenti dell’IRPEF scambiando un codice per un altro, così come molto spesso si sbaglia ad indicare, riguardo alle addizionali regionali, il codice della Regione corretto.

Imposta di bollo leggera per gli atti da depositare al Genio Civile

 Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per disciplinare il deposito presso il Genio Civile di documenti uniti ad atti ad esso destinati. Per atti e allegati di questo tipo, come precisa la risoluzione 139/E, sono in vigore due diversi tipi di bollo: per la precisione, viene applicata un’imposta nella misura di 14,62 euro per ogni foglio relativo a relazioni ultimate, mentre per quel che riguarda i documenti a corredo, vige un’imposta di 1 euro per esemplare e solamente in caso d’uso. L’intervento dell’Agenzia si era reso necessario a seguito della richiesta di una Giunta regionale circa la possibilità di pagare l’imposta di bollo solo sulla relazione ultimata, senza andare a considerare gli altri allegati. Le motivazioni di questo forte interesse da parte della Giunta erano soprattutto dettate dal fatto che gli adempimenti da effettuare per relazioni e documenti allegati raggiungono molto spesso degli importi non indifferenti.

 

Modello Unico 2009: le imposte che si possono rateizzare

 Per quest’anno, a seguito del ritardo con cui è stato messo a disposizione il softwareGerico 2009“, i contribuenti che sono chiamati a mettersi in regola con gli studi di settore potranno pagare le imposte con trenta giorni di proroga, dal 16 giugno al nuovo termine del 16 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione che, nello specifico, è pari allo 0,40% dell’importo da versare. Pur tuttavia, resta valida per i contribuenti la possibilità di avvalersi dell’opzione di pagamento rateale delle imposte effettuando il primo versamento a luglio e poi con opportunità di dilazione fino al prossimo mese di novembre. Ma quali imposte si possono rateizzare? Ebbene, il contribuente può effettuare il saldo in dilazione avendo la possibilità di poter pagare a rate sia l’IRPEF, sia l’IRES, ma anche l’IRAP; trattasi, tra l’altro, di un’opportunità aperta a tutti i contribuenti, anche se non sono titolari di partita IVA. Ad esempio, a luglio 2009 una persona fisica può optare per pagare l’IRAP in un’unica soluzione e rateizzare l’IRPEF in rate mensili di eguale importo entro e non oltre il termine del 16 novembre 2009. Oppure si può pagare a saldo l’IRAP, pagare a saldo l’IRPEF relativa ai redditi percepiti nel 2008, e portare in rateazione il primo acconto IRPEF per il 2009. Oppure, se le disponibilità di cassa sono ridotte al lumicino, si può rateizzare tutto con rate di pari importo fino al mese di novembre, ovverosia in cinque rate.

Onlus: agevolazioni fiscali

 Le Onlus sono associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato che svolgono attività nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, della formazione e altri fini di utilità sociale. Gli enti pubblici non possono essere Onlus, che devono quindi avere carattere privato. Non possono essere Onlus le società commerciali diverse da quelle cooperative proprio perchè la finalità delle società commerciali é lucrativa. Non possono esserlo neanche le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di categoria. Alle Onlus si applica la disciplina relativa agli enti non commerciali.

Per le Onlus sono previste una serie di agevolazioni fiscali:

Lettere di avviso per i contribuenti anomali degli studi di settore

 L’Amministrazione fiscale sta puntando alla consegna di oltre 100.000 lettere di avviso da inviare agli altrettanti contribuenti che hanno compilato in maniera erronea gli studi di settore relativi al triennio 2005-2007: le lettere hanno infatti lo scopo precipuo di avvisare questi soggetti dell’erronea indicazione di dati strutturali e di contabilità e di dissuadere gli stessi contribuenti dal porre in essere comportamenti fiscali scorretti attraverso un adeguato scambio di informazioni. È allo studio, tra l’altro, un programma informatico che dovrebbe consentire di mettere in evidenza le imprecisioni della compilazioni e le motivazioni dell’anomalia stessa. Già l’anno scorso, comunque, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto all’invio di ben 200.000 avvisi di questo tipo, sempre in riferimento alle molte anomalie riscontrate negli studi di settore relativi al triennio 2003-2005 e 2004-2006. Non sono rari quindi i casi in cui il contribuente, nonostante possa risultare congruo ai risultati degli studi, presenta dell’anomalie, dettate soprattutto dall’omissione o dalla indicazione errata di dati fondamentali per l’applicazione degli stessi; addirittura, si sono verificati anche molti casi in cui il contribuente non ha nemmeno trasmesso il modello.