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Imposta di bollo leggera per gli atti da depositare al Genio Civile

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per disciplinare il deposito presso il Genio Civile di documenti uniti ad atti ad esso destinati. Per atti e allegati di questo tipo, come precisa la risoluzione 139/E, sono in vigore due diversi tipi di bollo: per la precisione, viene applicata un’imposta nella misura di 14,62 euro per ogni foglio relativo a relazioni ultimate, mentre per quel che riguarda i documenti a corredo, vige un’imposta di 1 euro per esemplare e solamente in caso d’uso. L’intervento dell’Agenzia si era reso necessario a seguito della richiesta di una Giunta regionale circa la possibilità di pagare l’imposta di bollo solo sulla relazione ultimata, senza andare a considerare gli altri allegati. Le motivazioni di questo forte interesse da parte della Giunta erano soprattutto dettate dal fatto che gli adempimenti da effettuare per relazioni e documenti allegati raggiungono molto spesso degli importi non indifferenti.

 


Nonostante ciò, come abbiamo visto, la circolare delle Entrate ha spiegato che anche le certificazioni a corredo, costituendo una parte integrante del documento principale, vanno sottoposte a bollo. L’Agenzia ha anche precisato che questa situazione si viene a creare a causa della natura stessa delle relazioni a strutture ultimate da destinare al Genio Civile: queste ultime, infatti, rappresentano delle vere e proprie scritture private che contengono dichiarazioni unilaterali, quindi già dalla loro origine scontano l’imposta di 14,62 euro per ogni foglio (così come anche sottolineato dal Dpr 642/72, la “disciplina dell’imposta di bollo”).

 

Per quel che concerne gli allegati alle relazioni, invece, si tende ad applicare un’imposta di bollo diversa, più leggera e limitata al caso d’uso, ovvero 1 euro per ogni foglio: il caso d’uso significa che il bollo “interviene” quando i documenti sono presentati all’ufficio per la registrazione. Gli allegati sono dunque una parte integrante degli atti fin dalla loro origine: in proposito, tra l’altro, era già intervenuta una risoluzione, la n.74 del 2009.

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