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L’imposta di bollo sulle relazioni tecniche

I periti sono soliti compilare delle relazioni tecniche piuttosto approfondite: questi documenti sono soggetti, come previsto espressamente dalla legge, all’imposta di bollo, ma cosa succede quanto si tratta di atti che vanno a rappresentare degli allegati, oltre che una parte integrante di altri atti che sono soggetti a tale tributo fin dall’origine? Quando si ha a che fare con atti o documenti che costituiscono degli allegati alle relazioni in questione, bisogna fare riferimento a quanto previsto dal Dpr 642 del 1972 (“Disciplina dell’imposta di bollo”).

In effetti, il ventottesimo articolo della tariffa allegata al testo in questione indica in modo molto chiaro come ogni singolo elemento di questo tipo (bisogna aggiungere nel novero anche i registri soggetti a imposizione fiscale) debbano essere associati a un trattamento particolare. Volendo essere ancora più precisi, c’è da dire che la tassazione avviene in caso d’uso, con il bollo che è stato previsto nella misura di cinquantadue centesimi di euro per ogni foglio o esemplare. Si fa dunque riferimento ai tipi, ai disegni, ai modelli, ai piani, alle dimostrazioni, ai calcoli e anche agli altri lavori che sono posti in essere da professionisti come ingegneri, periti, architetti e geometri.

Quali altre precisazioni devono essere fatte da questo punto di vista? I cinquantadue centesimi appena menzionati vengono aumentati fino a un euro secondo quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 3 dello stesso decreto citato in precedenza (“modi di pagamento”: si parla del pagamento dell’imposta all’Ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale). Gli stessi atti e documenti sono soggetti all’imposta di bollo perfino quando sono degli allegati o delle parti integranti di atti che sono soggetti fin dall’origine, nella misura di un euro per ogni singolo foglio o esemplare. Altra legge importante in tal senso, infine, è la 296 del 2006 (la Finanziaria per l’anno 2007).