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Anche le quote associative del club sono rilevanti ai fini Ires e Iva

La risoluzione 141/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel merito dei servizi prestati da un club: questi ultimi, nello specifico, diventano una vera e propria attività svolta con i caratteri della commercialità, dunque, le quote che vengono elargite dai soci alla stessa associazione per poter accedere a soggiorni di lusso e godere di specifici beni assumono rilevanza ai fini dell’assoggettamento all’Ires e all’Iva. La questione era infatti sorta dopo che un club si era rivolto all’amministrazione finanziaria per chiedere come comportarsi nei riguardi delle sue finalità istituzionali che, nel dettaglio, si riferivano all’organizzazione di alcune attività volte alla fruizione di beni storici, architettonici e culturali: il club intendeva inoltre provvedere all’acquisto degli appartamenti privati, arredati con pregio e facenti parte di un complesso storico immobiliare, in modo da dare accesso ai soci per un soggiorno e la fruizione dei beni (reception, area fitness, yoga, pilates…). Per la sua decisione, l’Agenzia si è soprattutto riferita alla qualifica del socio, il quale deve pagare, per essere ammesso al club, una quota associativa oltre che versare un’ulteriore quota variabile per delle specifiche prestazioni di servizi.

 

Ebbene, tali quote portano alla remunerazione del godimento dell’appartamento assegnato a ogni socio e, in particolare, l’attività posta in essere dal club assume i contorni di un’attività commerciale. I riferimenti normativi del caso, l’articolo 148 del Tuir e il Dpr 633/1972, che si riferiscono alle agevolazioni per gli enti non commerciali a struttura associativa, non devono essere quindi applicati al caso in questione.

 

I motivi di tale esclusione sono abbastanza semplici: a sfavore del club gioca anzitutto un ruolo fondamentale la complessità dell’attività che esso svolge e poi, proprio secondo il Dpr 633/1972 il possesso e gestione di immobili non rappresentano un’attività commerciale nel caso in cui la partecipazione da parte di società ed enti consenta una fruizione gratuita, o almeno a un corrispettivo inferiore al valore normale, dei beni.