L’esenzione Iva per la cessione di diritti fotografici

L’Imposta sul Valore Aggiunto va approfondita ed esaminata nel dettaglio anche in relazione alla concessione del diritto di utilizzo delle immagini fotografiche di carattere artistico: in pratica, si sta facendo riferimento a quei fini che non sono commerciali e alla ipotetica tassazione di questa imposta. Lo spunto più importante si trova ovviamente all’interno del cosiddetto Decreto Iva, vale a dire il Dpr numero 633 del 1972. Nello specifico, il quarto comma dell’articolo 3 specifica che dall’Iva devono essere escluse quelle transazioni che hanno a oggetto i diritti esclusivi di utilizzo delle opere di ingegno: il novero in questione ricomprende dunque le cessioni, le concessioni, le licenze e le operazioni simili.

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Il trattamento fiscale dei campioni omaggio

I campioni omaggio dei più svariati prodotti commerciali sono messi a disposizione soprattutto da farmacie e profumerie, ma non solo. La vendita di un bene di questo tipo, in particolare quando il valore economico non è poi molto alto, può anche non essere soggetta all’Imposta sul Valore Aggiunto, ma occorre rispettare determinati requisiti. In particolare, il contribuente può chiedersi se è sufficiente o meno la presenza di una etichetta, come accade nella maggior parte dei casi, che rechi la dicitura “campione omaggio”.

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Aprire partita Iva all’estero con residenza in Italia

Una tipica situazione che può capitare a un contribuente italiano è quella di svolgere la propria attività professionale in un paese diverso dal nostro, mantenendo allo stesso tempo la residenza in patria: come ci si regola con la fattura e quindi con la partita Iva? Quanto appena descritto significa che la ditta individuale italiana ha trasferito la propria attività all’estero, conservando però la residenza fiscale nel nostro paese. Un trasferimento di questo tipo, comunque, non pregiudica in alcun modo la residenza dal punto di vista tributario.

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Attività chiropratica: vale l’Iva ordinaria al 20%

La risoluzione 197/E, pubblicata nella giornata di ieri dall’Agenzia delle Entrate, è entrata nel merito del rapporto tra imposizione fiscale e attività di chiroterapia: secondo quanto disposto dal documento, le prestazioni che vengono offerte dai professionisti di questa particolare disciplina non possono essere considerate come sanitarie e, di conseguenza, non sono esenti dall’Iva come le altre. Le attività dei chiropratici devono, quindi, forzatamente, scontare l’aliquota del 20%, in attesa comunque che intervenga un decreto per definire quali sono le competenze professionali degli operatori di questo settore. La pubblicazione del documento si è resa necessaria a seguito dell’istanza presentata proprio da un dottore in chiropratica, il quale, da contribuente, riteneva che i servizi da lui posti in essere rientrassero tra quelli sanitari e quindi che fossero esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto.

 

Anche le quote associative del club sono rilevanti ai fini Ires e Iva

La risoluzione 141/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel merito dei servizi prestati da un club: questi ultimi, nello specifico, diventano una vera e propria attività svolta con i caratteri della commercialità, dunque, le quote che vengono elargite dai soci alla stessa associazione per poter accedere a soggiorni di lusso e godere di specifici beni assumono rilevanza ai fini dell’assoggettamento all’Ires e all’Iva. La questione era infatti sorta dopo che un club si era rivolto all’amministrazione finanziaria per chiedere come comportarsi nei riguardi delle sue finalità istituzionali che, nel dettaglio, si riferivano all’organizzazione di alcune attività volte alla fruizione di beni storici, architettonici e culturali: il club intendeva inoltre provvedere all’acquisto degli appartamenti privati, arredati con pregio e facenti parte di un complesso storico immobiliare, in modo da dare accesso ai soci per un soggiorno e la fruizione dei beni (reception, area fitness, yoga, pilates…). Per la sua decisione, l’Agenzia si è soprattutto riferita alla qualifica del socio, il quale deve pagare, per essere ammesso al club, una quota associativa oltre che versare un’ulteriore quota variabile per delle specifiche prestazioni di servizi.

 

Come si applica l’Iva su libri e giornali

Per quanto riguarda i giornali quotidiani, i libri ed i periodici esiste un regime particolare di pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto: l’Iva viene infatti pagata in base alla copie che sono state consegnate e spedite, anche se a titolo gratuito, e diminuite di una percentuale a titolo di forfetizzazione della resa. Quest’ultima non è invece possibile per quel che riguarda la vendita di quei giornali e periodici che presentano un contenuto pornografico, i cataloghi e quei libri e quotidiani che svolgono il ruolo di supporto integrativo. La forfetizzazione della resa che abbiamo citato sopra può consistere in due precise percentuali: il 70% in relazione ai libri e l’80% per i quotidiani ed i periodici. Il momento in cui viene applicata l’imposta è quello che corrisponde alla consegna o alla spedizione del bene. In questi casi è anche possibile la cosiddetta “resa effettiva”, un’opzione da esercitare per ogni testata o titolo o limitatamente ad un singolo numero della pubblicazione.