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L’Unico 2009 società di capitali si allinea ai principi contabili internazionali

Vi sono importanti novità per quanto riguarda il modello Unico 2009 per le società di capitali, soprattutto in relazione al trattamento delle divergenze che derivano dall’applicazione dei principi contabili internazionali. Le norme sono contenute nel decreto “anti-crisi”: quest’ultimo ha infatti previsto la possibilità di riallineare le divergenze che sussistono all’inizio del secondo periodo d’imposta successivo a quello che è in corso al 31 dicembre 2007. Tali divergenze possono essere di vario tipo e possono derivare, ad esempio, dall’adozione dei principi contabili internazionali (Ias, International Accounting Standards, o Ifrs, International Financial Reporting Standards) e dalla valutazione di beni fungibili e dall’eliminazione di ammortamento e fondi di accantonamento. Molto interessanti sono le previsioni del decreto in relazione alla prima ipotesi che abbiamo citato: essa è stata infatti pensata per quei soggetti che, al momento della redazione del bilancio in base agli standard internazionali di contabilità, abbiano esercitato l’opzione per il riallineamento delle divergenze ai fini dell’Ires e dell’Irap.


C’è comunque da dire che non saranno ammessi tutti i disallineamenti dai principi contabili internazionali; ad esempio, verranno esclusi quelli che sono emersi in sede di prima applicazione dei principi stessi (Fta) e che derivano dalla valutazione di beni fungibili e dall’eliminazione di ammortamenti, ma anche quelli che conseguono dalle deduzioni extracontabili. La prima parte della sezione dedicata a tale dichiarazione prevede tre colonne (3, 6 e 8) per l’indicazione delle quote da applicare ai fini Ires, Irap e le eventuali maggiorazioni; l’imposta deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte che si riferiscono all’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Se si dovesse verificare il caso in cui il saldo dell’Ires o dell’Irap risultasse negativo, allora c’è la possibilità di dedurre lo stesso, per quote costanti, dall’imponibile del secondo esercizio successivo a quello che è in corso al 31 dicembre 2007 e dei successivi quattro esercizi.