Modello 770: le novità per i sostituti d’imposta

 Il modello 770 si rinnova ancora: la dichiarazione fiscale in cui vanno annotati gli imponibili e i contributi versati a fini pensionistici di Tfr e altri fondi, contiene infatti delle novità piuttosto interessanti per quel che concerne l’anno attualmente in corso. Di quali innovazioni si tratta esattamente? Il quadro SY è stato modificato in maniera piuttosto sostanziale: questo quadro è quello riservato ai dati sui pignoramenti che sono avvenuti nel 2010, senza fare alcuna distinzione tra il terzo erogatore e il debitore principale, e bisognerà prestare attenzione alla nuova struttura. In effetti, il nuovo quadro viene a comporsi di due distinte sezioni, una destinata alla compilazione del terzo erogatore (indipendentemente dalla ritenuta del 20%) e un’altra per il debitore principale, il contribuente che ha l’obbligo di presentare la versione semplificata del modello, fornendo dei dati di identificazione.

Unico 2011: novità per i geometri

 Per i geometri, in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, i pagamenti e le compensazioni sono ufficialmente a portata di modello F24 in quanto entrano nel “mondo” del modello di dichiarazione Unico. A darne notizia nella giornata di oggi, giovedì 28 aprile 2011, è stata l’Agenzia delle Entrate con una nota nel mettere in risalto come nel modello Unico, in corrispondenza dell’apposito quadro, l’RR, i geometri possano determinare l’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali che sono dovuti alla propria cassa di previdenza, e come, in linea con quanto sopra accennato, anche in compensazione, si possa procedere ai relativi pagamenti utilizzando il modello F24. Trattasi di una novità preannunciata nei giorni scorsi e che ora diventa a tutti gli effetti pienamente operativa dopo che Fausto Amadasi, Presidente della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, e Marco Di Capua, Direttore vicario dell’Agenzia delle Entrate, hanno firmato proprio oggi, giovedì 28 aprile 2011, l’apposita convenzione.

Irlanda: beni artistici per la compensazione fiscale

 L’Office of the Revenue Commissioners, l’Agenzia delle Entrate irlandese, e l’arte non sono mai stati così vicini come in questo momento. In effetti, l’amministrazione finanziaria di Dublino ha introdotto una novità di rilievo per quel che riguarda la propria attività di riscossione; per la prima volta, oltre alle consuete voci come le imposte sui redditi, l’Iva e i vari profitti, è apparso anche il bene artistico ed il motivo di tale scelta è piuttosto semplice da spiegare. Tutti i quadri, i documenti storici, le sculture e altri oggetti di rilievo artistico possono essere ceduti dai contribuenti che ne sono proprietari al Fisco come veri e propri sostituti delle tasse dovute; questi tesori, quindi, vengono a costituire una sorta di compensazione tributaria innovativa, una mossa che ha anche l’obiettivo di sostenere l’economia nazionale, così duramente provata dall’ultimo terribile anno.

730/2011: tempi consegna si stringono

 Per chi, ai fini della presentazione del modello 730/2011, si avvale del sostituto d’imposta, i tempi per la consegna si restringono; l’ultima data utile per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, per la presentazione del modello, infatti, è quella del 2 maggio del 2011. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate nel sottolineare come il contribuente, oltre al modello debitamente compilato, debba altresì consegnare in busta chiusa anche il 730-1, ovverosia la scheda con la quale si sceglie a chi destinare il proprio 5 per mille ed 8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Ricordiamo come la scelta del 5 e dell’8 per mille non comporti alcun aggravio fiscale aggiuntivo; trattasi infatti di scegliere a chi destinare la quota percentuale di imposta pagata al Fisco a valere sui redditi percepiti complessivamente nel 2010.

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Ctr Lazio: la dichiarazione Irap non integra il presupposto d’imposta

 L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, più precisamente la sua dichiarazione, non può rappresentare da sola un elemento da configurare come presupposto d’imposta: la constatazione può essere estrapolata da ben due sentenze piuttosto recenti della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale ha voluto sostanzialmente ribadire l’importanza dell’autonoma organizzazione, l’unico requisito in grado di dar vita a questa applicazione fiscale per quel che concerne i professionisti. Da ciò se ne può ricavare che nell’ipotesi di un presupposto sostanziale del tutto assente, allora l’Irap non è in alcun modo dovuto, nemmeno quando si presenta la dichiarazione tributaria. Le due pronunce in questione risalgono a pochi mesi fa, ma vanno a rimpolpare la già vasta giurisprudenza relativa all’applicazione dell’imposta a questi specifici contribuenti. Tra l’altro, bisogna sottolineare come gran parte di queste sentenze siano andate a favorire la posizione dei contribuenti stessi e non il fisco, anche perché in molti casi si era verificata la compilazione del quadro IQ della dichiarazione Irap, ma sempre dimenticando di citare l’autonoma organizzazione, un elemento che emerge con chiarezza dal Decreto Legislativo 446 del 1997 (il testo normativo che ha introdotto il tributo).

Basilicata: la regione impugna la tassa sulle disgrazie

 La particolare denominazione di “tassa sulle disgrazie” è stato affibbiato a uno dei tanti provvedimenti che sono stati inseriti nel cosiddetto Decreto Milleproroghe: nello specifico, questa imposizione fiscale prevede che le accise sui carburanti vengano aumentate nell’ipotesi di una calamità naturale (da qui il nome così curioso ma anche incisivo). La scelta del governo sembra andare contro le esigenze più naturali dei cittadini, e quindi non deve stupire più di tanto l’ultima iniziativa adottata a tal proposito dalla Regione Basilicata. In effetti, la regione meridionale ha impugnato questo stesso tributo di fronte alla Corte Costituzionale, adducendo come motivo principale la violazione di ben quattro articoli della nostra Costituzione. L’associazione tra la tassa e la Basilicata è dovuta al fatto che lo scorso 1° marzo si è verificata proprio in questa zona una forte alluvione, la quale ha provocato danni considerevoli per tutto il metapontino.

Cedolare secca affitti 2011

 E’ entrata ufficialmente in vigore nei giorni scorsi l’imposta sostitutiva sui redditi da locazione, ovverosia quella che in gergo fiscale viene da tutti definita come la cedolare secca sugli affitti. Trattasi di un regime fiscale opzionale di cui possono avvalersi i proprietari di immobili che affittano case ad uso residenziale. Rispetto alla dichiarazione del reddito da locazione, nella maniera classica, ovverosia ai fini dell’Irpef, il proprietario di immobili può avvalersi della cedolare che genera un risparmio fiscale proporzionale all’ammontare del reddito dichiarato. L’aliquota, appunto, è secca, e pari al 21% per i contratti di locazione sul mercato libero, e più agevolata, al 19%, per i contratti di locazione a canone concordato. La cedolare secca sugli affitti, inoltre, sostituisce non solo l’imposta ai fini Irpef, ma anche quella di bollo e quella di registro.

Scadenze fiscali del 2 maggio 2011

 Quella del 2 maggio prossimo, ai fini fiscali, è una delle scadenze più importanti dell’anno per quei contribuenti che, essendo lavoratori dipendenti o pensionati si avvalgono dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta. Entro lunedì prossimo, infatti, in accordo con quanto si legge sullo scadenziario maggio 2011 pubblicato online dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti citati dovranno presentare al datore di lavoro, oppure all’ente pensionistico, il modello 730/2011, nonché la busta che contiene il Mod. 730-1, ovverosia la scheda per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Sempre entro il 2 maggio 2011, per le parti contraenti di contratti di locazione e di affitto, scatta il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e di affitto stipulati in data 1 aprile 2011, oppure rinnovati in via tacita a decorrere sempre dalla data dell’1 aprile scorso.

Sconti infragruppo: non si configura una elusione fiscale

 La Corte di Cassazione ha aggiunto un altro tassello alla disciplina fiscale del cosiddetto transfer pricing: secondo la Suprema Corte, infatti, quando aziende del nostro paese e società di nazionalità estera pongono in essere delle operazioni con sconti infragruppo, queste stesse attività non hanno alcun rilievo in relazione a tale normativa. Si tratta di una sentenza piuttosto controversa e che è andata a sciogliere i dubbi sorti in merito a un contenzioso degli anni Novanta, quindi piuttosto datato. Se le imprese coinvolte fanno parte di un gruppo, la loro valutazione deve avvenire necessariamente al “valore normale”, vale a dire quel valore che rappresenta il prezzo di libera concorrenza, le condizioni che sarebbero state stabilite da parti completamente indipendenti. Nel dettaglio, questa disputa aveva riguardato un’impresa italiana e altre consociate alle prese con degli sconti solitamente non adottati sulle cessioni di beni simili a società indipendenti.

Fisco e commercialisti: Umbria, scatta la collaborazione pro Civis

 Con l’ottica di andare a rafforzare la collaborazione tra i professionisti e l’Amministrazione finanziaria dello Stato, nei giorni scorsi nella Regione Umbria è stato siglato un importante accordo tra l’Agenzia delle Entrate, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Terni, e quello di Perugia. A darne notizia è stata la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Umbria nel mettere in risalto come, innanzitutto, l’accordo preveda l’istituzione, presso gli Uffici di Terni e di Perugia, di sportelli appositamente dedicati per ricevere i commercialisti; questi ultimi, presso tali sportelli, potranno così assolvere a tutta una serie di adempimenti che possono spaziare, per conto dei propri assistiti, dalle denunce di successione alla registrazione di atti, e passando per l’abilitazione ai servizi telematici e la registrazione di atti.

Edilizia: i vantaggi della ritenuta ridotta al 4%

 La ritenuta d’acconto relativa a quelle somme che sono incassate da chi esegue ristrutturazioni e pone in essere il risparmio energetico dal punto di vista edilizio potrebbe essere ridotta dal 10 al 4%: la percentuale attuale è stata fissata ormai la scorsa estate, quando la novità è stata introdotta in relazione ai due bonus tipici del settore, vale a dire quello del 36% (detrazione sulle ristrutturazioni) e del 55% (il bonus energetico appunto). La ritenuta stessa viene trattenuta dagli istituti di credito nel momento in cui diventa obbligatorio pagare le spese esclusivamente con dei bonifici bancari. L’applicazione, quindi, non ha alcuna ragione di esistere se il contribuente che beneficia delle detrazioni è un’impresa. Tra l’altro, bisogna anche precisare che la banca non può conoscere l’importo esatto dell’Imposta sul Valore Aggiunto relativo al bonifico ed è per questo motivo che la nostra amministrazione finanziaria ha deciso di delineare alcuni chiarimenti in merito alla base imponibile.

Burocrazia fiscale: un salasso per le Pmi

 In Italia, rispetto agli altri Paesi dell’Europa occidentale, le piccole e medie imprese devono subire sia una burocrazia ottusa, sia un fisco opprimente, con la conseguenza che i costi annui rappresentano in tutto e per tutto un salasso. E’ questa la posizione espressa da Giuseppe Bortolussi, il segretario della CGIA di Mestre, nell’apprezzare le recenti dichiarazioni rilasciate dal Ministro all’Economia, Giulio Tremonti, sulla necessità di rendere meno opprimente a carico del sistema imprenditoriale italiano la burocrazia ed il fisco. C’è quindi bisogno di una maggiore semplificazione che dallo Stato può essere messa in atto praticamente a costo zero, mentre nel contempo le piccole e medie imprese possono tagliare i costi ma anche il tempo che, per assolvere agli adempimenti, porta via centinaia di ore l’anno.

Cedolare secca: la disciplina delle case a uso foresteria

 Si è parlato tanto in questi giorni della cosiddetta cedolare secca sugli affitti, ma manca ancora un tassello per completare questo interessante quadro fiscale: si tratta delle case a uso foresteria e di quelle che vengono affittate a una società, a sua volta affittuaria. Cosa accade in queste ultime due ipotesi? Anzitutto, c’è da ricordare che l’inquilino non deve presentare un requisito soggettivo specifico, quindi esso può assumere le sembianze di una persona fisica, ma può anche essere una società o un’impresa. Quando la locazione si riferisce a una società che poi non utilizza in modo diretto l’immobile, ma lo affitta direttamente a uso residenziale a dei soggetti terzi, la cedolare secca non ha ragione di esistere, in quanto si tratta di una fattispecie per la quale essa va esclusa; l’Agenzia delle Entrate ancora non si è pronunciata a tal proposito, ma il motivo addotto per l’esclusione dovrebbe essere il mancato utilizzo del fabbricato come abitazione.

Bonus ricerca e sviluppo fino ad esaurimento fondi

 Il beneficio fiscale legato al cosiddetto bonus ricerca e sviluppo, può essere concesso ai richiedenti nel limite delle risorse che vengono stanziate dallo Stato. A metterlo in evidenza è stata in data odierna, venerdì 22 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate in forza ad alcune sentenze, in Abruzzo, da parte della Commissione tributaria regionale, che danno ragione all’Amministrazione finanziaria dello Stato. Trattasi, in particolare, di due pronunce del 25 marzo scorso da parte dei  giudici della Sezione Staccata di Pescara che, in materia di “click day” sul bonus ricerca e sviluppo, hanno accolto gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate. Introdotto con la Legge numero 296 del 2006, il bonus ricerca e sviluppo viene concesso in base proprio al cosiddetto “click day“, ovverosia sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle istanze, rappresentata da un formulario da inviare in modalità telematica, e nei limiti degli importi annualmente messi a disposizione dallo Stato.