Le ritenute fiscali del lavoro autonomo occasionale

Non sono rari nel nostro paese i lavori saltuari o occasionali che sono svolti da soggetti sprovvisti della partita Iva: come ci si comporta in queste situazioni (vedi anche Prime istruzioni dell’Inps sul lavoro occasionale accessorio)? Anzitutto, bisogna capire quale tipo di norme è necessario applicare per quel che riguarda le ritenute dell’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Queste attività di lavoro autonomo occasionale sono realizzate senza che vi sia alcun tipo di organizzazione e in assenza di vincoli in merito alla subordinazione.

Capitali all’estero: la ritenuta intermedia del 5%

Non sono certo poche le compagnie del nostro paese che sono solite raccogliere dei capitali all’estero, il tutto grazie al prezioso contributo di altre società controllate europee: queste ultime, le quali vengono anche chiamate “veicoli”, nascono proprio per dar corpo a bond in grado di essere collocati sulle piazze continentali. Il denaro ottenuto in questo modo, poi, viene sfruttato per finanziare in maniera adeguata la controllante stessa. Come impone la normativa fiscale in questo caso, gli interessi delle aziende italiane vengono versati e sono soggetti a una specifica ritenuta d’imposta, il 5% per la precisione, invece che il tradizionale 12,5%. Questo succede perché non esiste alcun tipo di prova che il veicolo citato in precedenza sia il beneficiario effettivo dei pagamenti. Un documento illuminante in tal senso è sicuramente la circolare 41/E dell’Agenzia delle Entrate, il quale illustra nel dettaglio in che modo devono essere effettuate le esenzioni tributarie e le corresponsioni degli interessi.

Società e ritenute: come recuperare quelle subite a San Marino?

Una casistica interessante relativa alle ritenute delle fatture è quella che riguarda le società semplici del nostro paese e quelle di San Marino. Come bisogna comportarsi quando, ad esempio, una società in accomandita semplice presta dei servizi ad una compagnia sanmarinese e quest’ultima pone in essere una ritenuta del 20% a titolo definitivo? Anzitutto, bisogna comprendere se è possibile recuperare questa stessa ritenuta. L’ipotesi in questione potrebbe essere risolta in modo positivo, soprattutto se si facesse riferimento all’articolo 165 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (“Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero”): in effetti, in base a questo testo viene riconosciuto un credito per le tasse versate in una nazione estera su un reddito già tassato in Italia.

Modello 770: le novità per i sostituti d’imposta

Il modello 770 si rinnova ancora: la dichiarazione fiscale in cui vanno annotati gli imponibili e i contributi versati a fini pensionistici di Tfr e altri fondi, contiene infatti delle novità piuttosto interessanti per quel che concerne l’anno attualmente in corso. Di quali innovazioni si tratta esattamente? Il quadro SY è stato modificato in maniera piuttosto sostanziale: questo quadro è quello riservato ai dati sui pignoramenti che sono avvenuti nel 2010, senza fare alcuna distinzione tra il terzo erogatore e il debitore principale, e bisognerà prestare attenzione alla nuova struttura. In effetti, il nuovo quadro viene a comporsi di due distinte sezioni, una destinata alla compilazione del terzo erogatore (indipendentemente dalla ritenuta del 20%) e un’altra per il debitore principale, il contribuente che ha l’obbligo di presentare la versione semplificata del modello, fornendo dei dati di identificazione.

Contribuente minimo: regime e fattura

La finanziaria 2008 ha introdotto il nuovo regime dei contribuenti minimi. Innanzitutto occorre chiarire chi sono costoro per poi capire se si possa applicare o meno il regime del contribuente minimo. Il contribuente minimo é la persona fisica che:

– esercita attività di impresa, arte o professione che nell’anno solare precedente ha conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro;
– non ha effettuato cessioni all’esportazione, o operazioni assimilate ;
– non ha sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori;
– non ha acquistato, nei tre anni precedenti, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.