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Sconti infragruppo: non si configura una elusione fiscale

La Corte di Cassazione ha aggiunto un altro tassello alla disciplina fiscale del cosiddetto transfer pricing: secondo la Suprema Corte, infatti, quando aziende del nostro paese e società di nazionalità estera pongono in essere delle operazioni con sconti infragruppo, queste stesse attività non hanno alcun rilievo in relazione a tale normativa. Si tratta di una sentenza piuttosto controversa e che è andata a sciogliere i dubbi sorti in merito a un contenzioso degli anni Novanta, quindi piuttosto datato. Se le imprese coinvolte fanno parte di un gruppo, la loro valutazione deve avvenire necessariamente al “valore normale”, vale a dire quel valore che rappresenta il prezzo di libera concorrenza, le condizioni che sarebbero state stabilite da parti completamente indipendenti. Nel dettaglio, questa disputa aveva riguardato un’impresa italiana e altre consociate alle prese con degli sconti solitamente non adottati sulle cessioni di beni simili a società indipendenti.


In pratica, l’Agenzia delle Entrate aveva tassato questi stessi sconti, mentre la stessa Cassazione, come già ricordato in precedenza, aveva stabilito che si dovesse tener conto solamente degli sconti praticati verso soggetti estranei al gruppo. Per l’opinione più diffusa, comunque, si tratta di una pronuncia non soddisfacente e poco appropriata alla materia.

Cerchiamo di capire il perché. I dettami dell’Ocse prevedono dei bonus in relazione ai volumi delle vendite: ad esempio, nei principi dell’organizzazione si afferma che in presenza di transazioni libere e di gruppo, è proprio questo elemento quello più determinante (punto 1.39 delle direttive). Inoltre, un’impresa di tipo associato può anche porre in essere una vendita pari a mille tonnellate di prodotto a un’altra del gruppo, il tutto a determinati prezzi e quantitativi. La conclusione è semplice: come stanno ricordando molti esperti, la Cassazione avrebbe dovuto prendere in considerazione più che altro il fatto che le tariffe possono andare al ribasso per le vendite infragruppo dal nostro paese, senza configurare in tal modo un’elusione fiscale.