Le novità brasiliane sul transfer pricing

Sono diverse le novità introdotte dal Brasile per quel che riguarda il transfer pricing (vedi anche Il piano vietnamita per il Transfer Pricing). Nel corso del 2012 sono stati infatti lanciati dei nuovi metodi per determinare questi prezzi di trasferimento: un esempio molto interessante è senza dubbio quello relativo al confronto di prezzo interno, senza dimenticare quello che riguarda il prezzo esterno per i vari beni e materie prime. Il nuovo sistema in questione si chiama Método dos Preços Independentes Comparados ed è semplificato con la sigla Pic.

Le ultime novità gestionali dell’Irs

L’Internal Revenue Service, l’amministrazione finanziaria degli Stati Uniti, ha deciso di cambiare: in effetti, l’agenzia americana ha scelto di modificare la gestione di alcune tematiche, vale a dire quelle relative alla risoluzione delle controversie dal punto di vista internazionale e anche quelle relative al cosiddetto “transfer pricing”. Che cosa bisogna attendersi di preciso? La prima novità a cui si è fatto riferimento non è altro che il trasferimento dell’Apa Program (l’acronimo in questione sta a indicare l’Advance Pricing Agreement) dalle competenze dello Chef Counsel a quelle del Transfer Pricing Director, il quale fa capo alla Large Business and International Division.

Il piano vietnamita per il Transfer Pricing

È ormai un mese esatto che in Vietnam è stato un nuovo piano di intervento relativo ai prezzi di trasferimento (Transfer Pricing) per il triennio compreso tra l’anno attualmente in corso e il 2015: si tratta di una parte molto importante della riforma fiscale che la nazione asiatica intende implementare da qui al 2020, con il General Department of Taxation che dovrà necessariamente svolgere un ruolo essenziale in questo senso. Di cosa si tratta esattamente? Oltre ai normali controlli e alle verifiche tributarie, vi sarà anche ampio spazio per i cosiddetti Apa, vale a dire gli Advance Pricing Agreements, strumenti di politica fiscale che di solito hanno il merito di unire i destini di contribuenti e Fisco.

Ue e casi triangolari: le conclusioni del JTPF

Il transfer pricing è l’argomento prediletto del Jtpf, il forum che si occupa appunto delle tematiche legate alla determinazione dei prezzi di trasferimento: le ultime conclusioni di tale organismo sono state molto chiare, soprattutto alla luce dell’implementazione di un adeguato codice di condotta in questo campo. In particolare, questa serie di norme ha bisogno di una rivisitazione piuttosto approfondita, nonostante la sua introduzione risalga solamente a due anni fa, dato che ha visto la luce nel 2009. Le novità più rilevanti sono quelle che riguardano i cosiddetti casi triangolari all’interno dell’Unione Europea. Di cosa si tratta esattamente? Tali casi prevedono una fase in cui viene posta in essere una procedura arbitrale e le autorità comunitarie che sono competenti non sono in grado di dare una risoluzione alla doppia imposizione, visto che un’altra impresa associata ha influenzato in maniera significativa e determinante un risultato che non rispetta appieno il principio della libera concorrenza.

Sconti infragruppo: non si configura una elusione fiscale

La Corte di Cassazione ha aggiunto un altro tassello alla disciplina fiscale del cosiddetto transfer pricing: secondo la Suprema Corte, infatti, quando aziende del nostro paese e società di nazionalità estera pongono in essere delle operazioni con sconti infragruppo, queste stesse attività non hanno alcun rilievo in relazione a tale normativa. Si tratta di una sentenza piuttosto controversa e che è andata a sciogliere i dubbi sorti in merito a un contenzioso degli anni Novanta, quindi piuttosto datato. Se le imprese coinvolte fanno parte di un gruppo, la loro valutazione deve avvenire necessariamente al “valore normale”, vale a dire quel valore che rappresenta il prezzo di libera concorrenza, le condizioni che sarebbero state stabilite da parti completamente indipendenti. Nel dettaglio, questa disputa aveva riguardato un’impresa italiana e altre consociate alle prese con degli sconti solitamente non adottati sulle cessioni di beni simili a società indipendenti.

Lussemburgo: nuove disposizioni sul transfer pricing

Risale ormai a quasi due mesi fa una importante circolare emessa dall’amministrazione finanziaria del Lussemburgo: si tratta, per la precisione del “Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe”, documento che mette in luce quali sono le disposizioni per il trattamento tributario dei finanziamenti infragruppo tra più nazioni. Cerchiamo dunque di comprendere quanto è stato stabilito nel piccolo Granducato, uno dei perni dell’Unione Europea sin dal momento della sua costituzione. In particolare, il trattamento si riferisce alle cosiddette imprese associate, vale a dire quelle che partecipano, anche in maniera indiretta, al controllo e alla gestione del capitale di un’altra società. Questa fattispecie va a rappresentare di fatto il presupposto soggettivo del transfer pricing. Inoltre, la circolare lussemburghese prevede che tra i finanziamenti di specie si possa ricomprendere anche i prestiti e le anticipazioni elargiti in favore delle stesse imprese associate.

Enti non commerciali: via libera al modello Unico ENC 2011

Il tempo delle bozze è finito, anche per Unico ENC 2011 è il momento di entrare a far parte del novero dei documenti fiscali definitivi: si tratta del modello che deve essere utilizzato dagli enti non commerciali per la dichiarazione definitiva di Ires e Iva e per quel che concerne l’ultimo periodo d’imposta, quello del 2010. Modello e istruzioni sono già presenti nel sito web dell’Agenzia delle Entrate. Che cosa si intende per enti non commerciali? Essi non sono altro che enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale. Anche per questi specifici contribuenti sono state introdotte nuove integrazioni e innovazioni, così da adeguare l’adempimento tributario in questione all’evoluzione delle norme giuridiche. Le principali novità riguardano soprattutto il quadro RS di Unico ENC.

Corea del Sud, a breve nuova disciplina sul transfer pricing

Risale ormai allo scorso 23 agosto l’avvio di un provvedimento davvero importante per quel che concerne il campo fiscale in Corea del Sud: il ministero per la Strategia e la Finanza del paese asiatico ha infatti varato una riforma molto ampia dell’imposizione diretta e indiretta, la quale comprenderà, nel 2011, imposte come la Corporate Income Tax e la Tax Incentive Limitation, mentre gli interventi sul transfer pricing (analisi e documentazioni relative a beni, servizi e utilizzo della proprietà) andranno a modificare in pratica l’International Tax Coordination Law. Questa specifica disciplina tributaria esiste ormai da oltre quattordici anni ed è contenuta proprio nel testo normativo appena citato; le ispirazioni provengono direttamente da quanto stabilito dall’Ocse (la Corea è uno dei principali membri dell’organizzazione parigina) in merito al cosiddetto “arm’s length principle”.

Il Fisco irlandese riduce il rischio sul transfer pricing

Risale ormai a più di un mese e mezzo fa l’introduzione in Irlanda di una innovativa guida fiscale, volta in particolare a regolare le tematiche legate al cosiddetto transfer pricing: in effetti, le Entrate della nazione britannica hanno introdotto alcune fondamentali novità in questo senso, cercando di venire incontro nella maggior misura possibile ai contribuenti. La legge che ha portato al nuovo regime di transfer pricing, vale a dire il Finance Bill 2010, prevede che le imprese sono tenute a disciplinare e documentare i prezzi di trasferimento che sono stati adottati nel corso delle loro specifiche attività e, inoltre, la lacuna relativa alla forma e ai requisiti da rispetto in tal senso è stata colmata proprio dalla nota in questione.

Il Fisco svedese si allinea agli Advance Pricing Agreement

Il Riksdagen (il Parlamento della Svezia) e il Fisco della nazione scandinava (Skatteverket) hanno finalmente trovato un punto di contatto; in effetti, gli Apa (Advance Pricing Agreement) sono stati introdotti soltanto da pochi mesi, ma era necessaria l’approvazione del governo di Stoccolma. A questo punto, il programma in questione andrà a riguardare tutti quei contribuenti che fanno parte del novero delle società da tassare in Svezia, ma anche le compagnie estere che sono stabilmente organizzate in questo territorio e le varie partnership. Come funziona questo accordo nello specifico? Anzitutto, è necessario presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate svedese, anche se le raccomandazioni in questo senso parlano di incontri preliminari e antecedenti questo momento. La differenza dell’ordinamento svedese rispetto ad altri risiede soprattutto nel fatto che i soggetti interessati dal programma devono pagare una tariffa, la quale cambia di ammontare a seconda delle situazioni: la somma va infatti dalle 150.000 corone (l’equivalente di 15.000 euro) per la richiesta di Apa, fino a 125.000 corone per quel che concerne il rinnovo dell’accordo già in essere in cui sono stati introdotti dei cambiamenti.

 

Russia: la Duma approva la riforma sul transfer pricing

Sono ormai quasi due mesi che la Duma, camera bassa dell’Assemblea federale della Russia, ha posto il suo voto favorevole alla legge di riforma relativa al cosiddetto transfer pricing: sono previste, al momento attuale, altre due letture di questo tipo, ma il processo avviato è molto importante dal punto di vista fiscale per la vasta nazione europea. Tra le novità più rilevanti in questo senso possiamo citare, senza dubbio, l’estensione del requisito soggettivo: in effetti, sono ora considerate parti correlate al trasferimento di prezzi, oltre alle persone giuridiche e fisiche che partecipano per una quota superiore al 20%, anche le imprese con le società partecipate oltre il 50%, il soggetto che ha fondato un trust all’estero con i beneficiari e le varie entità gestite e le società dove l’amministrazione viene diretta da una stessa persona fisica. Per quel che riguarda, invece, le società che avranno aderito al consolidato russo, vi sarà l’esclusione dall’applicazione di questo specifico regime tributario.

 

Messico e transfer pricing: per i revisori obbligo di report

L’amministrazione finanziaria del Messico ha provveduto a introdurre nuovi obblighi di report per quel che riguarda il transfer pricing a carico di società di revisione contabile (i cosiddetti contadores públicos): l’intento principale di questa operazione è sostanzialmente quello di rendere più agevoli i controlli da parte del Fisco su tali prezzi. Le regole in questione sono state introdotte nel corso di quest’anno e impongono dei vincoli più stringenti nell’ambito della certificazione del bilancio; i revisori, in effetti, dovranno conformarsi al principio di libera concorrenza delle transazioni, per venire incontro ai fini fiscali (si tratta, nello specifico, dell’impuesto sobre la renta e dell’impuesto impresarial a tasa unica). Anzitutto, al revisore viene richiesto di compilare dei moduli aggiuntivi in formato elettronico, utilizzando l’apposito sistema SIPRED e vi è inoltre un questionario specifico sui prezzi di trasferimento.

 

Ungheria: cambia la documentazione sul transfer pricing

È ormai un mese che il ministero delle Finanze ungherese ha provveduto ad emanare un nuovo decreto relativo agli obblighi di documentazione per il cosiddetto “transfer pricing: la normativa in questione sostituisce alcune disposizioni che vigevano nel paese magiaro da diciassette anni, visto che la disciplina sul transfer pricing era stata introdotta nel 1992. Il vecchio decreto stabilisce che il contribuente deve presentare una specifica documentazione in questo senso: per essere più precisi si tratta delle informazioni principali relative alla società (ad esempio, la denominazione sociale e la sede legale), i contratti stipulati con altre società del gruppo (l’oggetto del contratto stesso ed eventuali modifiche), come si caratterizzano i beni e i servizi, le funzioni svolte e agli assets usati, la conformazione del mercato di riferimento (posizioni competitive, concorrenza), il metodo che è stato selezionato per determinare il transfer pricing e le ragioni della scelta, l’indicazione del prezzo, margine e utile e, infine, il prezzo di libera concorrenza che viene adottato.

 

Il Fisco cinese rafforza i controlli sui prezzi di trasferimento

La State Administration of Taxation, il fisco della Cina, ha provveduto a potenziare e rafforzare i controlli sulle principali operazioni relative alla disciplina del transfer pricing. Si tratta di una disciplina che, negli anni recenti, ha avuto considerevoli sviluppi e che può contare su disposizioni normative molto variegate tra loro. In particolare, quando si parla di prezzi di trasferimento, si prendono a riferimento soprattutto il PRC Income Tax Law for Foreign-Invested Enterprises and Foreign Enterprises e i Guoshuifa numero 114 e numero 2 del 2008 e 2009. Molto importante è anche il Guoshuifa numero 85, sempre del 2009, il quale tratta dell’accertamento e della ripresa del reddito imponibile del contribuente, per quel che concerne, appunto, l’applicazione della disciplina del transfer pricing. L’obiettivo che si vuole perseguire con questa disciplina è quello di intensificare il controllo sulle operazioni di evasione fiscale: in questo senso, investimenti, operazioni societarie, transazioni e dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi vengono sottoposti a verifica in caso di audit.