Il forum Lavoro che si è tenuto nel corso della giornata di ieri a Roma ha rappresentato un importante passo in avanti per quel che riguarda il fringe benefit, vale a dire le forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale: in effetti, l’Agenzia delle Entrate ha voluto ribadire in questa occasione che i beni acquistati dall’azienda in convenzione e successivamente offerti ai dipendenti rappresentano, a tutti gli effetti, un reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali. Tale concetto è stato stabilito prendendo a riferimento il minor prezzo di acquisto che ha ottenuto il datore di lavoro, oltre al Tuir, per la precisione il suo articolo 51, il quale stabilisce che, nell’ambito della valorizzazione di beni e servizi destinati al lavoratore, si devono applicare le regole solitamente previste per la determinazione del valore normale degli stessi beni (articolo 9 del Testo Unico).
Si avvicina a grandi passi la scadenza del termine per la fruizione, da parte dei datori di lavoro aventi i requisiti, del cosiddetto “bonus assunzioni“; entro e non oltre il 31 marzo 2010, pena la decadenza del diritto al credito di imposta, occorre infatti presentare, utilizzando il modello C/IAL, la relativa comunicazione telematica che attesta il mantenimento dei livelli occupazionali che, per le