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Fringe benefit: anche gli sconti devono essere valutati

Il forum Lavoro che si è tenuto nel corso della giornata di ieri a Roma ha rappresentato un importante passo in avanti per quel che riguarda il fringe benefit, vale a dire le forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale: in effetti, l’Agenzia delle Entrate ha voluto ribadire in questa occasione che i beni acquistati dall’azienda in convenzione e successivamente offerti ai dipendenti rappresentano, a tutti gli effetti, un reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali. Tale concetto è stato stabilito prendendo a riferimento il minor prezzo di acquisto che ha ottenuto il datore di lavoro, oltre al Tuir, per la precisione il suo articolo 51, il quale stabilisce che, nell’ambito della valorizzazione di beni e servizi destinati al lavoratore, si devono applicare le regole solitamente previste per la determinazione del valore normale degli stessi beni (articolo 9 del Testo Unico).

 

In effetti, erano sorti alcuni dubbi in merito all’applicazione di quest’ultimo articolo, alla luce, in particolare, della diffusione delle varie convenzioni che consentono di acquistare servizi a prezzi vantaggiosi. Il quesito posto alle Entrate era ben preciso: comprendere se era di fatto possibile assoggettare a imposte e contributi il valore di beni e servizi, anche se il costo sostenuto dall’azienda fosse stato inferiore rispetto a quello determinato col valore normale. La risposta dell’amministrazione finanziaria, tra l’altro, ha chiarito come vadano ricompresi anche i cosiddetti “sconti d’uso” quando si calcola appunto il valore normale.

 

Un’altra precisazione, infine, ha riguardato l’universo dei ticket restaurant e delle indennità sostitutive della mensa che vengono erogate a lavoratori come gli addetti ai cantieri edili o a unità produttive che si trovano in zone sprovviste di servizi di ristorazione. In questo senso, il Tuir prevede espressamente che tale tipologia di erogazioni devono essere sottoposte a un’esenzione di 5,29 euro al giorno, con la parte eccedente che è imponibile dal punto di vista fiscale e che non forma in alcun modo la franchigia di 258,23 euro annui, somma prevista per i compensi in natura.