Fringe benefit: nuovo anno e nuove tabelle dei costi

Il fringe benefit è già a conoscenza dei propri valori per quel che concerne il nuovo anno che si appresta a cominciare: la retribuzione in natura che spetta in alcuni casi particolari ai dipendenti beneficerà infatti delle tabelle elaborate dall’Aci in merito ai costi chilometrici di esercizio per il 2011, un provvedimento che è stato reso noto, tra l’altro, dalla Gazzetta Ufficiale di due giorni fa. L’obiettivo, in questo caso, è quello di determinare in maniera precisa l’imponibile fiscale e della previdenza in relazione ai veicoli aziendali messi a disposizione dei collaboratori per l’uso di tipo promiscuo, vale a dire sia per esigenze personali che lavorative. Le regole forfetarie, invece, si trovano tutte all’interno del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, norme che formano appunto il reddito da lavoro dipendente; volendo essere più precisi, il fringe benefit ammonta al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza di circa quindicimila chilometri, un totale che viene calcolato al netto degli importi che sono stati trattenuti.

Fringe benefit: anche gli sconti devono essere valutati

Il forum Lavoro che si è tenuto nel corso della giornata di ieri a Roma ha rappresentato un importante passo in avanti per quel che riguarda il fringe benefit, vale a dire le forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale: in effetti, l’Agenzia delle Entrate ha voluto ribadire in questa occasione che i beni acquistati dall’azienda in convenzione e successivamente offerti ai dipendenti rappresentano, a tutti gli effetti, un reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali. Tale concetto è stato stabilito prendendo a riferimento il minor prezzo di acquisto che ha ottenuto il datore di lavoro, oltre al Tuir, per la precisione il suo articolo 51, il quale stabilisce che, nell’ambito della valorizzazione di beni e servizi destinati al lavoratore, si devono applicare le regole solitamente previste per la determinazione del valore normale degli stessi beni (articolo 9 del Testo Unico).

 

Fringe benefit: l’Aci comunica le nuove tabelle

Sono stati fissati i costi, in chilometri di esercizio, per quel che riguarda le autovetture, i ciclomotori e i motocicli in relazione al 2010: si tratta di tabelle molto importanti, le quali devono essere utilizzate per individuare il reddito in natura delle vetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. I costi sono stati elaborati dall’Aci (Automobile Club d’Italia) e pubblicati in Gazzetta Ufficiale; in questo modo, sarà molto più agevole determinare quello che è l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit riguardo questi veicoli, usati per esigenze di lavoro e private. Di solito, si fa riferimento all’articolo 51 del Tuir per la determinazione delle regole speciali forfetarie in questo ambito; in proposito, il quarto comma dell’articolo stabilisce che il valore del fringe benefit è pari al 30% dell’importo relativo alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, somma stimata al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente. Le tabelle vanno predisposte ogni anno entro il 30 novembre e presentate all’Agenzia delle Entrate, che poi le pubblica entro la fine dell’anno proprio per dar loro valore nell’anno successivo: solitamente, c’è una classificazione in base al tipo di alimentazione e di produzione.

 

Svolta in Lituania: abolita la ritenuta sugli interessi

Il Parlamento lituano ha approvato alcuni emendamenti relativi a leggi sulla tassazione delle persone fisiche e delle società: in particolare, molto importante in questo senso è risultata l’abolizione alla fonte sugli interessi da corrispondere alle società non residenti, una svolta fiscale davvero interessante. Tale operazione dovrebbe consentire di agevolare l’erogazione di finanziamenti alle società dell’ex repubblica sovietica, visto che si va sostanzialmente a rinunciare al 10% che è previsto di solito, mentre il paese del finanziatore vede inalterata l’imposizione su questo reddito. Ma bisogna anche precisare che l’agevolazione tributaria in questione ha valore solamente nel caso in cui la società che finanzia si trova in un paese dell’Europa o nello Spazio Economico Europeo. Tra l’altro, le società potranno anche dedurre i contributi previdenziali erogati in favore dei soci. Detto delle novità relative alle società, passiamo ora ad esaminare il caso delle persone fisiche; in particolare, verrà aperto in via temporanea il regime di tassazione dei cosiddetti fringe benefit.

 

Il “fringe benefit” continua a essere tassato anche se si è pensionati

La risoluzione 137/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta per disciplinare gli sconti tariffari sul consumo energetico da parte di ex dipendenti: come sottolinea la stessa circolare, la tassazione continua a rimanere in vigore per quel che riguarda questi sconti percepiti anche da chi è andato in pensione nell’ambito di un rapporto di lavoro sulla somministrazione di energia elettrica. L’Agenzia ha deciso di pubblicare il documento a seguito della richiesta da parte di un ente della previdenza che doveva fronteggiare le istanze di dipendenti a riposo, i quali beneficiavano dello stesso sconto sul consumo di energia di quando lavoravano con l’azienda erogatrice. Il testo che le Entrate hanno preso a riferimento per risolvere la disputa è il Tuir, il quale individua in maniera dettagliata le tipologie di retribuzione in base al rapporto di lavoro. È chiaro dalla lettura del testo normativo che l’assoggettamento a Irpef degli introiti non concerne solamente le somme in denaro, ma anche i vantaggi che integrano la retribuzione, i cosiddetti “fringe benefits: questi ultimi altro non sono che compensi in natura, servizi o beni e sono erogati dal datore di lavoro per degli sconti particolari.