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Il “fringe benefit” continua a essere tassato anche se si è pensionati

La risoluzione 137/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta per disciplinare gli sconti tariffari sul consumo energetico da parte di ex dipendenti: come sottolinea la stessa circolare, la tassazione continua a rimanere in vigore per quel che riguarda questi sconti percepiti anche da chi è andato in pensione nell’ambito di un rapporto di lavoro sulla somministrazione di energia elettrica. L’Agenzia ha deciso di pubblicare il documento a seguito della richiesta da parte di un ente della previdenza che doveva fronteggiare le istanze di dipendenti a riposo, i quali beneficiavano dello stesso sconto sul consumo di energia di quando lavoravano con l’azienda erogatrice. Il testo che le Entrate hanno preso a riferimento per risolvere la disputa è il Tuir, il quale individua in maniera dettagliata le tipologie di retribuzione in base al rapporto di lavoro. È chiaro dalla lettura del testo normativo che l’assoggettamento a Irpef degli introiti non concerne solamente le somme in denaro, ma anche i vantaggi che integrano la retribuzione, i cosiddetti “fringe benefits: questi ultimi altro non sono che compensi in natura, servizi o beni e sono erogati dal datore di lavoro per degli sconti particolari.

 


Come chiarisce la risoluzione, la tesi dei pensionati non può essere accettata, dato che il testo unico fa riferimento esclusivamente a quanto si è percepito durante il rapporto di lavoro e non anche dopo la cessazione dello stesso. Non è la prima volta che l’Agenzia delle Entrate interviene in questo ambito, visto che negli ultimi dodici anni si è pronunciata già cinque volte. Per quanto riguarda dunque l’operatività di questi sconti, l’azienda erogatrice avrà il compito di comunicare all’ente previdenziale a quanto ammonta il valore del fringe benefit che è stato elargito ai dipendenti a riposo.

 

In questo modo si potrà procedere a tassare lo stesso insieme alla pensione dei soggetti in questione (il prelievo sarà identico a quello effettuato al dipendente ancora in servizio).

2 commenti su “Il “fringe benefit” continua a essere tassato anche se si è pensionati”

  1. Ma l’azienda che comunica il benefit, sullo sconto dell’energia elettrica, all’ente previdenziale non deve “togliere” dal valore € 258,23 ?
    esempio: benefit di 800,00 € – 258,23 = 541,77 € ( cifra su cui pagare l’irpef ).
    Sbaglio ? Grato se vorrete rispondermi.
    Cordialità giairo Di Biase

  2. Buongiorno signor Giairo,
    Il compenso in natura, calcolato ai fini del benefit deve essere rapportato al periodo dell’anno (in trecentosessantaciquesimi) durante il quale al dipendente (o collaboratore) viene concesso l’uso promiscuo. Se il valore complessivo dei fringe benefit riconosciuto al dipendente o al collaboratore (anche da parte di altri datori di lavoro), nel corso del periodo d’imposta interessato, non eccede i 258,23 euro, allora questo è escluso dalla base imponibile e quindi risulterà esente sia da imposte, per il dipendente, sia da contributi per il dipendente e l’azienda.
    Cordiali saluti

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