Domicilio fiscale delle società

Del domicilio fiscale si può parlare dopo aver letto e approfondito due articoli del Dpr numero 600 del 1973 (meglio noto come TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi): si tratta degli articoli 58 e 59 per la precisione, il quale fa riferimento a tre casi ben precisi. Anzitutto, esso viene fornito per le persone fisiche che hanno la residenza nel nostro paese, più precisamente guardando alla residenza anagrafica delle stesse (vedi anche Cos’è il domicilio fiscale). Nel caso in cui si tratti di persone fisiche che non sono invece residenti, il domicilio fiscale viene dato dal comune in cui viene prodotto il reddito o in cui si è realizzato quello più alto.

Le ritenute fiscali del lavoro autonomo occasionale

Non sono rari nel nostro paese i lavori saltuari o occasionali che sono svolti da soggetti sprovvisti della partita Iva: come ci si comporta in queste situazioni (vedi anche Prime istruzioni dell’Inps sul lavoro occasionale accessorio)? Anzitutto, bisogna capire quale tipo di norme è necessario applicare per quel che riguarda le ritenute dell’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Queste attività di lavoro autonomo occasionale sono realizzate senza che vi sia alcun tipo di organizzazione e in assenza di vincoli in merito alla subordinazione.

Il trattamento fiscale degli assegni destinati al figlio naturale

Figlio legittimo e figlio naturale: quali punti di contatto vi sono dal punto di vista fiscale per quel che riguarda l’erogazione dell’assegno periodico per il mantenimento? Come stabilisce espressamente la nostra Costituzione, è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (si tratta del primo comma dell’articolo 30 per la precisione). Questo vuol dire che i genitori stessi hanno una responsabilità ben precisa per quel che riguarda la loro prole, sia quella naturale che quella legittima. Pertanto, distinzioni di sorta non possono essere fatte, nemmeno in ambito tributario.

La scadenza dell’opzione per la trasparenza fiscale

L’ultima settimana di dicembre e soprattutto del 2012 coincide con la scadenza che ha a che fare con una opzione molto particolare: si tratta, infatti, della comunicazione che va inoltrata alla nostra amministrazione finanziaria dell’opzione ricavabile da due articoli del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), vale a dire il 115 e il 116. Nello specifico, la materia contemplata è quella della trasparenza fiscale. I soggetti coinvolti in questo caso sono le società e gli enti che hanno deciso di optare per il relativo regime previsto appunto dal Dpr numero 917 del 1986 (“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”). Ma cosa dicono di tanto importante questi due articoli del decreto?

Spese mediche figli a carico

Anche la detraibilità di quelle spese mediche che vengono sostenute dai familiari del soggetto dichiarante merita un’analisi piuttosto approfondita: vi sono alcune questioni, in particolare, che necessitano di chiarimenti, con un riferimento anzitutto alla compilazione del modello 730 di quest’anno. Anzitutto, bisogna capire se queste spese mediche dei figli a carico possono beneficiare della detrazione da parte di un solo genitore. Nel dettaglio, gli oneri e la loro ripartizione sono descritti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir, il Dpr 917 del 1986 per la precisione), secondo cui la ripartizione a cui si sta facendo riferimento ha senso solo tra i genitori stessi.

Stampa e vendita di libri in proprio: la disciplina fiscale

Quando si vendono in maniera abituale e mediante un’apposita libreria delle opere che sono scritte e stampata personalmente si produce un reddito di impresa che è utile approfondire ai fini delle imposte dirette: spesso può sorgere il dubbio che un’attività simile non possa essere equiparata a quella peculiare di lavoro autonomo. Ebbene, un riferimento importante in questo senso è senza dubbio il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir, il Dpr 917 del 1986), il cui cinquantatreesimo articolo è molto chiaro.

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Cud: il sostituto d’imposta può rettificare i giorni lavorativi

Come è noto, il Cud è la certificazione unica dei redditi, il documento fiscale che ogni anno ricevono i lavoratori dipendenti (ad esempio coloro che sono legati da un contratto a progetto) e i pensionati: quando il soggetto lavora a tempo indeterminato si può però verificare una particolare situazione, ovvero che si indichino meno giorni anche se quelli effettivi sono stati 365. Allora può sorgere spontanea una domanda: può il datore di lavoro indicare un anno intero di detrazioni per il lavoro dipendente sul modello? Come precisano le indicazioni per il 2011 di quest’ultimo, i giorni che devono essere indicati in corrispondenza del campo di riferimento non sono altro che i giorni ricompresi nella durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si ha diritto alla detrazione prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tutte queste procedure sono state pensate per rendere più semplice e corretto possibile il calcolo delle detrazioni fiscali che spettano a chi percepisce il reddito in questione; inoltre, in aggiunta ciò rimane valido anche nell’ipotesi in cui la retribuzione è maturata nel periodo d’imposta ma non è stata poi erogata nei consueti tempi e nelle modalità ordinarie.

Società e ritenute: come recuperare quelle subite a San Marino?

Una casistica interessante relativa alle ritenute delle fatture è quella che riguarda le società semplici del nostro paese e quelle di San Marino. Come bisogna comportarsi quando, ad esempio, una società in accomandita semplice presta dei servizi ad una compagnia sanmarinese e quest’ultima pone in essere una ritenuta del 20% a titolo definitivo? Anzitutto, bisogna comprendere se è possibile recuperare questa stessa ritenuta. L’ipotesi in questione potrebbe essere risolta in modo positivo, soprattutto se si facesse riferimento all’articolo 165 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (“Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero”): in effetti, in base a questo testo viene riconosciuto un credito per le tasse versate in una nazione estera su un reddito già tassato in Italia.

Valute estere: il Tuir dispone le plusvalenze da cessione

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (meglio noto con la sigla Tuir; si tratta del Dpr 917 del 1986) contiene delle norme e dei riferimenti molto importanti anche per quel che concerne l’ambito delle valute straniere: il Fisco e il Forex vanno dunque di pari passo, visto che, nello specifico, l’articolo 68 di questo testo normativo determina in modo chiaro quelle che sono le plusvalenze delle divise estere, mentre altrettanto importante è l’articolo 92, il quale provvede a valutare le relative rimanenze. In pratica, ci stiamo riferendo a quelle disposizioni del Tuir che rendono strettamente necessario l’accertamento su base mensile delle monete straniere, un’operazione che viene posta in essere appunto dall’Agenzia delle Entrate. Pochi giorni fa, tra l’altro, è stato pubblicato un apposito provvedimento che consente di chiarire ogni aspetto relativo al mese di agosto.

Attività agricole connesse: ecco i beni collegati al Tuir

La pubblicazione che è stata effettuata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 settembre ha avuto una rilevanza notevole dal punto di vista fiscale e tributario, in particolare per quel che concerne l’ambito del settore primario: in effetti, un apposito testo normativo, il Decreto dello scorso 5 agosto (si tratta di una legge appositamente individuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha provveduto a indicare nel dettaglio quali sono i beni che possono diventare oggetto delle cosiddette “attività agricole connesse” (come recita espressamente l’articolo 2135 del codice civile, queste attività sono quelle che sono poste in essere dall’imprenditore agricolo e che sono dirette alla conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione di un determinato fondo).

Cassazione: anche gli interessi concorrono a formare il reddito

Il fatto che gli interessi relativi a una mora di pagamento non siano stati percepiti quando si parla di crediti con società dello stesso gruppo, comporta, per il contribuente interessato, un onere nell’ipotesi in cui la mancata contabilizzazione sia evidentemente antieconomica: si tratta di una importante precisazione che è stata effettuata dalla Corte di Cassazione, mediante la pubblicazione di una sentenza dello scorso 7 maggio. La pronuncia della Suprema Corte si era resa necessaria alla luce di una contestazione, da parte della Guardia di Finanza, riguardo degli interessi su crediti nei confronti dei clienti. In quel caso, infatti, l’ufficio coinvolto aveva dovuto rettificare il maggior reddito all’impresa; il contribuente aveva vinto la sentenza di secondo grado, ma contro questa decisione si era opposta l’Agenzia delle Entrate, portando come motivazione la violazione del Tuir proprio in questo specifico ambito. Il comportamento antieconomico era dettato dal fatto che non veniva usato lo stesso criterio di addebito nei riguardi di una società del gruppo, un modus operandi che consentiva di ritenere tassabili gli interessi del caso.

 

Fringe benefit: anche gli sconti devono essere valutati

Il forum Lavoro che si è tenuto nel corso della giornata di ieri a Roma ha rappresentato un importante passo in avanti per quel che riguarda il fringe benefit, vale a dire le forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale: in effetti, l’Agenzia delle Entrate ha voluto ribadire in questa occasione che i beni acquistati dall’azienda in convenzione e successivamente offerti ai dipendenti rappresentano, a tutti gli effetti, un reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali. Tale concetto è stato stabilito prendendo a riferimento il minor prezzo di acquisto che ha ottenuto il datore di lavoro, oltre al Tuir, per la precisione il suo articolo 51, il quale stabilisce che, nell’ambito della valorizzazione di beni e servizi destinati al lavoratore, si devono applicare le regole solitamente previste per la determinazione del valore normale degli stessi beni (articolo 9 del Testo Unico).

 

Fringe benefit: l’Aci comunica le nuove tabelle

Sono stati fissati i costi, in chilometri di esercizio, per quel che riguarda le autovetture, i ciclomotori e i motocicli in relazione al 2010: si tratta di tabelle molto importanti, le quali devono essere utilizzate per individuare il reddito in natura delle vetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. I costi sono stati elaborati dall’Aci (Automobile Club d’Italia) e pubblicati in Gazzetta Ufficiale; in questo modo, sarà molto più agevole determinare quello che è l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit riguardo questi veicoli, usati per esigenze di lavoro e private. Di solito, si fa riferimento all’articolo 51 del Tuir per la determinazione delle regole speciali forfetarie in questo ambito; in proposito, il quarto comma dell’articolo stabilisce che il valore del fringe benefit è pari al 30% dell’importo relativo alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, somma stimata al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente. Le tabelle vanno predisposte ogni anno entro il 30 novembre e presentate all’Agenzia delle Entrate, che poi le pubblica entro la fine dell’anno proprio per dar loro valore nell’anno successivo: solitamente, c’è una classificazione in base al tipo di alimentazione e di produzione.