Home » Imposte » Valute estere: il Tuir dispone le plusvalenze da cessione

Valute estere: il Tuir dispone le plusvalenze da cessione

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (meglio noto con la sigla Tuir; si tratta del Dpr 917 del 1986) contiene delle norme e dei riferimenti molto importanti anche per quel che concerne l’ambito delle valute straniere: il Fisco e il Forex vanno dunque di pari passo, visto che, nello specifico, l’articolo 68 di questo testo normativo determina in modo chiaro quelle che sono le plusvalenze delle divise estere, mentre altrettanto importante è l’articolo 92, il quale provvede a valutare le relative rimanenze. In pratica, ci stiamo riferendo a quelle disposizioni del Tuir che rendono strettamente necessario l’accertamento su base mensile delle monete straniere, un’operazione che viene posta in essere appunto dall’Agenzia delle Entrate. Pochi giorni fa, tra l’altro, è stato pubblicato un apposito provvedimento che consente di chiarire ogni aspetto relativo al mese di agosto.


Entrando maggiormente nel dettaglio di questa disciplina, c’è da dire che l’articolo 110 (recante le norme generali sulle valutazioni) è quello predisposto a valutare questo tipo di cambio: in questo caso, lo spunto deriva dalle norme sull’Imposta sul reddito delle persone fisiche e da quella sul reddito delle società, le quali beneficiano anche di un parere conforme della Banca d’Italia. Riguardo alle plusvalenze, bisogna precisare che quelle che derivano da valute estere sono determinanti per la formazione del reddito, ma soltanto nell’ipotesi in cui la giacenza oltrepassa la soglia dei 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi consecutivi.

Il costo, inoltre, viene ad essere assimilato al valore della valuta al minore dei cambi che avvengono ogni singolo mese nel periodo d’imposta di riferimento (cioè quando la plusvalenza viene effettivamente realizzata). Il corrispettivo, in tale caso, altro non è che il valore normale della divisa stessa, vale a dire quanto essa vale nel momento in cui viene posto in essere il prelievo. L’articolo 92, invece, contempla la variazione delle rimanenze, assumendo come valore quello che risulta alla fine dell’esercizio.