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Maltempo Toscana 2009: sospesi i versamenti fiscali

Come è noto, la fine dello scorso anno e gli inizi del 2010 sono stati caratterizzati da una forte ondata di maltempo che ha duramente colpito la Toscana, la Liguria e l’Emilia Romagna: è proprio per questo motivo che l’Agenzia delle Entrate ha deciso di correre in soccorso dei contribuenti toscani, danneggiati proprio da questo specifico evento climatico, interrompendo momentaneamente gli adempimenti e i versamenti al fisco che prevedono una scadenza compresa tra il 20 dicembre 2009 e il prossimo 30 aprile 2010. A tal proposito, non bisogna dimenticare che, tramite un decreto del presidente del Consiglio dei ministri che risale ormai allo scorso 13 gennaio, è stato dichiarato lo stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2010 a seguito della situazione meteorologica sopracitata. La Gazzetta Ufficiale di riferimento in cui è stata pubblicata questa notizia è quella del 12 marzo; per essere più precisi, è stato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze a scrivere nuovamente le scadenze tributarie per quel che concerne i soggetti che hanno vista danneggiata la loro attività commerciale dal maltempo.

 

Le province indicate dal testo normativo sono, nel dettaglio, Lucca, Pisa e Massa Carrara, indicazioni che possono essere facilmente rinvenute nell’elenco che è allegato alla nota della Presidenza del consiglio dei ministri. In questo senso, si deve anche aggiungere che la sospensione fiscale che stiamo esaminando produce la propria efficacia solamente nei confronti degli obblighi e dei versamenti che sono relativi alle attività svolte nelle aree appena descritte.

 

Il nuovo termine è stato posticipato al 31 maggio di quest’anno, mentre i versamenti dovranno essere eseguiti entro il prossimo 16 giugno, senza tralasciare il fatto che a partire da quest’ultima data, gli stessi versamenti andranno invece pagati mediante sette rate mensili dello stesso importo, senza che venga applicato alcun tipo di sanzione e interesse. Infine, i sostituti d’imposta non sono ricompresi nel novero dei beneficiari dello stop fiscale.