Agenzia delle Entrate e Gdf hanno spiegato i dettagli dell’indagine “Scacco alla torre”

 Si è tenuta nei giorni scorsi la conferenza stampa che ha illustrato i risultati di una complessa e vasta indagine condotta in maniera congiunta dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Si tratta del cosiddetto “caso Mythos”, un’operazione che prende il nome da una società di consulenza finanziaria milanese, Mythos Arkè, e dalle sue attività illecite. L’operazione, definita anche come “Scacco alla torre”, ha avuto un buon esito grazie soprattutto, come è stato sottolineato nella stessa conferenza stampa, all’Amministrazione finanziaria lombarda, costituita sia da delle strutture dell’Agenzia che da quelle della Finanza. Grazie a questo operato perfettamente sincronizzato, si è riusciti a mettere in luce le attività di un gruppo molto vasto di società (il numero è superiore alle 1.200 unità), il quale aveva messo a punto un vero e proprio laboratorio di ingegneria dell’evasione fiscale; si è calcolato che i danni arrecati alle casse dello Stato avrebbero potuto assumere dimensioni illimitate.

 

Niente aumento per i pagamenti del modello Unico 2009 con scadenza a luglio

 Il ministero dell’Economia sta procedendo con una sorta di doppio passo per quel che riguarda le dichiarazioni dei redditi di quest’anno: dopo l’introduzione di Gerico, ecco che da via XX settembre viene dato il via libera per la revisione degli interessi sui pagamenti a rate e, inoltre, viene confermato che i pagamenti del modello Unico 2009 che verranno effettuati entro la scadenza del 16 luglio potranno evitare l’aumento dello 0,40% (misura solitamente ideata per chi adempie un mese dopo il primo termine, che è il 16 giugno appunto). Cosa ha spinto il ministero a non “penalizzare” i contribuenti che pagheranno tra poco meno di due mesi? Anzitutto, ci sono motivazioni legate al ritardo per il rilascio del modello preposto al calcolo dei ricavi per i contribuenti sottoposti agli studi di settore: il software abbisogna di lunghi tempi per la sua completa elaborazione e l’abolizione del sovraprezzo è una sorta di compensazione a questo ritardo. Il provvedimento in questione comunque non è ancora stato portato a compimento e bisognerà capire se riguarderà solo i contribuenti sottoposti agli studi di settore oppure verrà poi applicato a tutti: attualmente, si è più propensi per un’applicazione ridotta.

 

Tassazione separata per il Tfr se l’azienda viene trasferita

 La risoluzione 135/E dell’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito del trasferimento dei dipendenti che lavorano in un ramo d’azienda ceduto: ai fini fiscali, questo ambito non ha come immediata conseguenza la cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui non è stata prevista l’erogazione di competenze da corrispondere all’atto della normale cessazione del rapporto di lavoro (come ad esempio il caso del trattamento di fine rapporto). Quindi, le somme che sono percepite dagli stessi dipendenti per la rinuncia al vincolo di solidarietà sono escluse dal regime fiscale di favore, vale a dire la tassazione separata. L’Agenzia è intervenuta in proposito per portare chiarezza in un caso di cessione aziendale: infatti, a seguito della cessione del ramo farmaceutico di una azienda, i sindacati avevano siglato un accordo con cui la società cedente doveva provvedere all’erogazione di un certo numero di mensilità lorde a favore di ogni lavoratore a tempo indeterminato e impiegato nel ramo ceduto.

 

Niente bollo per i versamenti in c/c a favore dei Vigili del fuoco

 È molto interessante la precisazione inclusa nell’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione 133/E, pubblicata proprio nella giornata di ieri: il documento ha infatti previsto l’esenzione dall’imposta di bollo per quanto riguarda le ricevute dei pagamenti che sono stati erogati per mezzo di un conto corrente postale a favore dei Vigili del fuoco. Dunque, la reale effettività dell’esenzione va ad operare solamente nel caso di corresponsione tramite bollettino. La risoluzione dell’Agenzia ha introdotto questa precisazione a seguito della richiesta da parte degli stessi Vigili del fuoco, il cui dipartimento aveva chiesto di conoscere se le ricevute dei versamenti per mezzo di un conto corrente postale dovessero essere sottoposte all’imposta di bollo nel caso di un pagamento superiore ai 77,47 euro. Appunto, l’Agenzia delle Entrate ha voluto sgombrare ogni ombra di dubbio, chiarendo che il bollo, in questo caso, non è mai dovuto, in quanto si tratta di una casistica rientrante nelle eccezioni introdotte dal D.P.R. 642/1972 che disciplina proprio questo tributo.

 

Terzo “compleanno” per Europe Direct, la rete europea di informazione fiscale

 La rete Enterprise Europe ha recentemente festeggiato il suo terzo compleanno e si può affermare a ragione che si tratta di un compleanno allietato dal successo che ha caratterizzato nel corso del tempo l’iniziativa della Commissione Europea. L’obiettivo principe di questa rete di informazione fiscale, ma non solo, è quello di potenziare l’efficacia dei centri sul territorio e favorire la sinergia tra gli stessi. Si tratta ormai di una realtà consolidata e sono i dati a confermarlo: i 500 punti di contatto e i 4.000 esperti rappresentano infatti la più vasta rete europea di servizi per le imprese. Le tematiche di maggior interesse per i cittadini europei che vengono affrontate dalla rete riguardano ovviamente anche il settore fiscale e tributario. I 27 stati dell’Unione Europea possono ora beneficiare di una struttura di antenne locali, la cosiddetta “rete di informazione Europe Direct”, la quale ha il compito di diffondere in maniera capillare fatti e cifre relativi alle politiche dell’Europa, anche attraverso l’importante contributo delle università più importanti. Per quel che concerne l’Italia, informazioni a carattere fiscale riguardanti le politiche dell’Ue possono essere apprese nei 46 centri informativi dislocati nelle varie zone del paese.

 

La mancata comunicazione del cambio di indirizzo non viola il contraddittorio

 La Corte di Cassazione, con una recente sentenza dello scorso 11 maggio (per la precisione si tratta della sentenza numero 10702) è intervenuta per disciplinare i casi in cui il ricorrente non adempia all’onere della comunicazione delle successive variazioni del suo indirizzo: tale evento infatti comporta l’impossibilità di effettuare la notifica da parte della commissione tributaria. La corte ha precisato che la notifica dell’atto presso la commissione viene consentita anche in questo caso, una volta terminati gli inutili tentativi di consegna e non comporta pertanto la violazione del principio di contraddittorio. La sentenza è nata dall’impugnazione di un avviso di accertamento, tramite il quale l’Agenzia delle Entrate era entrata in contrasto con una società in accomandita semplice a cui erano state contestate indebite detrazioni dell’Iva dopo il riscontro da parte della Guardia di Finanza di fatturazioni riguardanti false operazioni commerciali. L’appello presentato dalla stessa Agenzia non era andato a buon fine dato che risultavano alcuni fatti particolari: anzitutto, il difensore domiciliatario non era più iscritto all’albo, lo stesso liquidatore era irreperibile e non risultava alcun esercizio di attività imprenditoriale presso la società.

 

Ecco i principi alla base della ritenuta degli utili delle società non residenti

 La circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate ha messo in luce alcuni chiarimenti riguardanti le modifiche normative che la Finanziaria 2008 ha apportato al regime fiscale dei dividendi in uscita: il chiarimento più importante si riferisce ai dividendi corrisposti a società ed enti residenti nell’Ue, per i quali non vige alcuna presunzione in base a cui gli utili distribuiti si considerano formati in via prioritaria entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. L’intento della legge finanziaria era principalmente quello di portare degli adeguamenti al regime italiano delle ritenute sui dividendi in uscita in conformità a quanto dispongono i principi proprio dell’Unione Europea. In particolare, si è provveduto ad eguagliare il carico tributario che grava sui dividendi corrisposti ai soggetti che risiedono all’interno dell’Ue a quello che invece è corrisposto per gli utili a soggetti residenti. La ritenuta deve essere applicata su dividendi e strumenti considerati simili alle azioni dal punto di vista fiscale, ma anche su proventi da contratti di associazione in partecipazione.

 

Pubblicate in Gazzetta le indicazioni su bonus e donazioni per i terremotati abruzzesi

 Sono state ormai pubblicate da più di una settimana le disposizioni in favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal recente sisma: lo scorso 16 maggio, infatti, la Gazzetta Ufficiale ha reso pubblico un decreto del prefetto dell’Aquila, il quale spiega con precisione a quali enti le imprese possono elargire donazioni e come deve essere gestito il cosiddetto “bonus ricerca”, vale a dire la gestione del credito d’imposta per quel che riguarda le attività di ricerca e sviluppo. Sono stati pertanto individuati gli enti e le associazioni a cui è possibile effettuare erogazioni liberali in denaro in favore della regione abruzzese (tali erogazioni sono ovviamente deducibili dal reddito d’impresa): per entrare nel dettaglio, si tratta di organizzazioni senza scopo di lucro e di utilità sociale, fondazioni, comitati ed enti che abbiano, tra le proprie, la precipua finalità di intervenire in favore delle popolazioni colpite da calamità e disastri, le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e, infine, le associazioni sindacali e di categoria. Dunque, è un elenco molto ampio e specifico.

 

La Svizzera propone l’amnistia fiscale per superare la crisi

 L’ultima proposta avanzata dal governo svizzero conferma la gravità della crisi economica: anche la nazione europea , infatti, uno dei principali paradisi fiscali, sta assistendo al rallentamento della propria economia e delle entrate fiscali, oltre che a una leggera crescita del tasso di disoccupazione. La ricetta dello Stato elvetico per fronteggiare questa situazione è presto detta: il governo di Berna intende varare un’amnistia fiscale generale, al fine di favorire l’emersione di ben 141 miliardi di euro, i quali non sarebbero mai stati dichiarati al fisco svizzero. Si tratta dunque di una sorta di “perdono tributario” e, secondo le stime degli analisti, si potrebbe concludere con il ritorno nelle casse dell’erario di una somma compresa tra i 7 e i 14 miliardi di euro. I politici svizzeri sono infatti convinti che in tal modo il denaro verrebbe riversato sul mercato nazionale, con l’importante conseguenza di contenere gli squilibri prodotti dalla crisi e favorendo la ripresa economica.

 

Agevolazione provvisoria dall’Iva per molti viaggi all’estero

 Gli acquisti di aeromobili, e di beni e servizi a questi connessi possono beneficiare del regime di non imponibilità Iva: tale condizione vale solamente nel caso in cui tutti questi beni sono destinati a coprire delle tratte internazionali (ovviamente la condizione deve sussistere nel periodo d’imposta antecedente l’operazione ed essere confermata nell’anno dell’acquisto). È abbastanza intuibile, poi, come in caso di mancato rispetto da parte della compagnia aerea della condizione appena citata e dell’impossibilità di portare una reale dimostrazione che sono stati effettuati prevalentemente trasporti a livello internazionale, il beneficio venga a decadere e si andrà allora ad emettere fattura con addebito dell’imposta oppure una nota di variazione in aumento. Tutte queste disposizioni sono rinvenibili nella risoluzione 126/E dell’Agenzia delle Entrate, la quale, tra l’altro, ha anche spiegato cosa intende per “prevalenza”: sostanzialmente, vengono confrontati su base annua i corrispettivi legati ai due tipi di voli, quelli nazionali e quelli internazionali, e il prevalere appunto dei secondi sui primi comporta la fruizione del beneficio.

 

Il Fisco taglia gli interessi al 4%: benefici immediati per i destinatari

 La conferma del taglio degli interessi  sulle principali dichiarazioni dei redditi è arrivata direttamente dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera: il provvedimento, approvato tramite un decreto firmato dal ministro dell’Economia Giulio Tremonti, dovrebbe portare degli interessanti benefici per quei contribuenti che pagano in ritardo o ratealmente le imposte sui redditi, l’Iva, l’Irap e i modelli Unico. In cosa consiste questa riduzione fiscale degli interessi? Sostanzialmente, il nuovo tasso è stato abbassato dal 6% al 4% e si riferisce a quelle dichiarazioni  che sono state presentate a partire dal 1° luglio 2009; per quel che concerne invece il modello Unico 2009, dato che esso dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2009, l’applicazione del tasso al 4% è già attiva per i pagamenti delle imposte che scadono il 16 giugno. C’è anche da dire che il campo di applicabilità di questo provvedimento è molto vasto: si va dai rimborsi alla chiusura dei verbali, dal concordato alla conciliazione giudiziale, sempre con l’intento di rendere meno gravosi gli interessi per Iva e Irap.

 

In Germania è praticamente obbligatoria la “tassa sulla religione”

 La situazione tedesca relativa alle “tasse di religione” ricalca molto vicina quella italiana, seppur con qualche differenza: infatti, visto che esiste una forte ingerenza da parte della Chiesa in molte delle attività dello Stato teutonico, i contributi fiscali che sono destinati alla confessione religiosa vengono direttamente riscossi dall’anagrafe tributaria. Non solo; si procede anche alla verifica e al controllo della cartella delle imposte sul reddito, al fine di accertare se il contribuente ha pagato o meno questa tassa. Indicando la propria appartenenza alla fede religiosa (le lettere EV indicano i protestanti, RK i cattolici), si è ufficialmente membri della chiesa e occorre pagare la relativa imposta. Il tributo, chiamato in Germania Kirchensteuer, è destinato quindi alle confessioni religiose e si affianca ad un’altra tassa simile, il Kultussteuer. A differenza del nostro “otto per mille”, la Kirchensteuer viene pagata solo in caso di scelta espressa ed il suo valore ammonta al 9% del corrispettivo dell’Irpef tedesca.

 

È online “Parametri 2009” per il calcolo di ricavi e incassi aziendali

 Parametri 2009 è il software informatico che consente alle aziende e ai professionisti di quantificare in maniera precisa e corretta i ricavi e gli incassi conseguiti e che non sono sottoposti agli studi di settore. L’Agenzia delle Entrate ha proprio provveduto a pubblicare nel proprio sito internet questo speciale prodotto; nello specifico, esso offre la possibilità di effettuare il calcolo dei ricavi e dei compensi che sono stati realizzati dalle imprese e dai soggetti esercenti arti e professioni, per i quali gli studi di settore non sono stati approvati o, nel caso invece l’approvazione abbia avuto luogo, operano in condizioni di inapplicabilità che non possono essere estesi ai parametri stessi. In che modo funziona questo interessante prodotto informatico? Sostanzialmente, viene utilizzato un sistema di calcolo del software che si basa su delle specifiche variabili contabili in relazione all’attività svolta dal contribuente e, inoltre, su una particolare combinazione di alcune tecniche proprie della statistica e della matematica.

 

Prosegue il progetto per migliorare la qualità del contenzioso tributario

 Continua a gonfie vele il progetto “Qualità”, avviato lo scorso anno, che ha l’intento di potenziare gli esiti favorevoli delle principali controversie economiche; tutti i punti principali in materia di contenzioso tributario sono contenuti nella circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate. L’iniziativa si è posto l’obiettivo specifico di far crescere il gettito delle imposte e, in tal senso, molto utile, se non fondamentale, è il successo delle stesse controversie. È sotto questa luce che vanno letti i cambiamenti che hanno interessato la stessa Agenzia: ad esempio, l’introduzione delle direzioni provinciali, le quali svolgono attività istruttorie di autotutela e di conciliazione giudiziale, oppure l’assegnazione alle direzioni regionali di attività di controllo e contenzioso verso i cosiddetti “grandi contribuenti”, ovvero coloro che percepiscono compensi non inferiori a 100 milioni di euro. È lo stesso governo che ha voluto incentivare ogni tipo di azione che fosse in grado di ridurre i conflitti nei rapporti con i contribuenti, al fine di perseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2009-2011.