La risoluzione 137/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta per disciplinare gli sconti tariffari sul consumo energetico da parte di ex dipendenti: come sottolinea la stessa circolare, la tassazione continua a rimanere in vigore per quel che riguarda questi sconti percepiti anche da chi è andato in pensione nell’ambito di un rapporto di lavoro sulla somministrazione di energia elettrica. L’Agenzia ha deciso di pubblicare il documento a seguito della richiesta da parte di un ente della previdenza che doveva fronteggiare le istanze di dipendenti a riposo, i quali beneficiavano dello stesso sconto sul consumo di energia di quando lavoravano con l’azienda erogatrice. Il testo che le Entrate hanno preso a riferimento per risolvere la disputa è il Tuir, il quale individua in maniera dettagliata le tipologie di retribuzione in base al rapporto di lavoro. È chiaro dalla lettura del testo normativo che l’assoggettamento a Irpef degli introiti non concerne solamente le somme in denaro, ma anche i vantaggi che integrano la retribuzione, i cosiddetti “fringe benefits”: questi ultimi altro non sono che compensi in natura, servizi o beni e sono erogati dal datore di lavoro per degli sconti particolari.