Home » Società di Capitali » Ecco i principi alla base della ritenuta degli utili delle società non residenti

Ecco i principi alla base della ritenuta degli utili delle società non residenti

La circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate ha messo in luce alcuni chiarimenti riguardanti le modifiche normative che la Finanziaria 2008 ha apportato al regime fiscale dei dividendi in uscita: il chiarimento più importante si riferisce ai dividendi corrisposti a società ed enti residenti nell’Ue, per i quali non vige alcuna presunzione in base a cui gli utili distribuiti si considerano formati in via prioritaria entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. L’intento della legge finanziaria era principalmente quello di portare degli adeguamenti al regime italiano delle ritenute sui dividendi in uscita in conformità a quanto dispongono i principi proprio dell’Unione Europea. In particolare, si è provveduto ad eguagliare il carico tributario che grava sui dividendi corrisposti ai soggetti che risiedono all’interno dell’Ue a quello che invece è corrisposto per gli utili a soggetti residenti. La ritenuta deve essere applicata su dividendi e strumenti considerati simili alle azioni dal punto di vista fiscale, ma anche su proventi da contratti di associazione in partecipazione.

 


Quali sono i destinatari di questo provvedimento? I soggetti che beneficiano della ritenuta sono sostanzialmente quegli enti o società estere che siano residenti in uno stato membro dell’Ue o in una nazione aderente allo Spazio Economico Europeo o che siano soggetti passivi della locale imposta societaria, senza tener conto del fatto che ne siano esenti per via delle agevolazioni compatibili con la normativa europea. L’aliquota che entrerà in vigore per le società italiane sarà dell’ 1,375%, nel caso in cui vi sia la richiesta da parte dei soggetti che ne beneficiano: per questa richiesta bisogna allegare anche la certificazione della residenza e la situazione fiscale rilasciata dalle autorità.

 

Come detto, verranno presi in considerazione quegli utili che si sono formati a parti dall’esercizio immediatamente successivo a quello che era in corso al 31 dicembre 2007, mentre per quel che concerne gli esercizi precedenti a tale data, essi continueranno ad essere assoggettati al 27%.