Svolta in Lituania: abolita la ritenuta sugli interessi

Il Parlamento lituano ha approvato alcuni emendamenti relativi a leggi sulla tassazione delle persone fisiche e delle società: in particolare, molto importante in questo senso è risultata l’abolizione alla fonte sugli interessi da corrispondere alle società non residenti, una svolta fiscale davvero interessante. Tale operazione dovrebbe consentire di agevolare l’erogazione di finanziamenti alle società dell’ex repubblica sovietica, visto che si va sostanzialmente a rinunciare al 10% che è previsto di solito, mentre il paese del finanziatore vede inalterata l’imposizione su questo reddito. Ma bisogna anche precisare che l’agevolazione tributaria in questione ha valore solamente nel caso in cui la società che finanzia si trova in un paese dell’Europa o nello Spazio Economico Europeo. Tra l’altro, le società potranno anche dedurre i contributi previdenziali erogati in favore dei soci. Detto delle novità relative alle società, passiamo ora ad esaminare il caso delle persone fisiche; in particolare, verrà aperto in via temporanea il regime di tassazione dei cosiddetti fringe benefit.

 

Spazio economico europeo: uguali diritti anche in ambito fiscale

I giudici europei si sono pronunciati in merito ad una norma che era stata ritenuta discriminatoria, per la precisione quella promulgata dai Paesi Bassi sui dividendi. La controversia era nata da un ricorso portato avanti dalla Commissione Europea: il punto di maggior contrasto riguardava i dividendi pagati da una società olandese ad un’altra azienda stabilita in uno Stato membro dell’Ue o al di fuori di essa, i quali, in base alla legge già menzionata, erano esentati dalla ritenuta alla fonte dell’imposta sui dividendi a carico della prima società. Questa discriminazione, a detta della Commissione, rappresenterebbe una evidente violazione del principio che sancisce la libera circolazione di capitali. Il ricorso alla Corte di Giustizia ha  avuto proprio il preciso intento di far accertare che, non esonerando i dividendi pagati alle società stabilite in paesi come Islanda e Norvegia (i più discriminati dalla normativa) dalla ritenuta alla fonte dell’imposta sui dividendi, l’Olanda è venuta meno alle disposizioni relative all’accordo sullo Spazio Economico Europeo.

 

Ecco i principi alla base della ritenuta degli utili delle società non residenti

La circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate ha messo in luce alcuni chiarimenti riguardanti le modifiche normative che la Finanziaria 2008 ha apportato al regime fiscale dei dividendi in uscita: il chiarimento più importante si riferisce ai dividendi corrisposti a società ed enti residenti nell’Ue, per i quali non vige alcuna presunzione in base a cui gli utili distribuiti si considerano formati in via prioritaria entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. L’intento della legge finanziaria era principalmente quello di portare degli adeguamenti al regime italiano delle ritenute sui dividendi in uscita in conformità a quanto dispongono i principi proprio dell’Unione Europea. In particolare, si è provveduto ad eguagliare il carico tributario che grava sui dividendi corrisposti ai soggetti che risiedono all’interno dell’Ue a quello che invece è corrisposto per gli utili a soggetti residenti. La ritenuta deve essere applicata su dividendi e strumenti considerati simili alle azioni dal punto di vista fiscale, ma anche su proventi da contratti di associazione in partecipazione.