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Regime fiscale società tra professionisti

Il Consiglio dei ministri ha recentemente fornito alcuni chiarimenti molto importanti sul regime fiscale da applicare alle c.d. “Società tra professionisti” (StP), nuove forme giuridiche societarie che sono state introdotte nel nostro ordinamento per disciplinare le attività di studi associati e altre attività di collaborazione. Stando a quanto chiarito dal Consiglio, professionisti e imprenditori che vorranno costituire una società per l’esercizio delle attività professionali, dovranno sottostare, anche ai fini Irap, al regime fiscale previsto per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche.

Insomma, in altri termini alle società tra professionisti – come ben più di qualcuno aveva ipotizzato ancor prima del chiarimento del Consiglio dei ministri – si applicherà il regime fiscale proprio degli studi associati.

In particolare, la nota del Consiglio afferma che “alle società costituite ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” (vedi anche il nostro approfondimento sul pagamento dei diritti camerali).

In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio è intervenuto anche sugli aspetti della contribuzione che le società dovranno alle casse di previdenza, stabilendo che la fattura emessa dalla società sarà gravata del contributo integrativo e che – una volta incassato questo – il contributo andrà versato alla cassa di previdenza di categoria.

Di contro, la quota di utile che il socio non professionista dovesse incassare, rimarrà nel campo del lavoro autonomo (con applicazione Irpef) se il socio è soggetto non imprenditore, o diverrà cumulativo del reddito di impresa, se il socio è imprenditore.