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Agevolazione provvisoria dall’Iva per molti viaggi all’estero

Gli acquisti di aeromobili, e di beni e servizi a questi connessi possono beneficiare del regime di non imponibilità Iva: tale condizione vale solamente nel caso in cui tutti questi beni sono destinati a coprire delle tratte internazionali (ovviamente la condizione deve sussistere nel periodo d’imposta antecedente l’operazione ed essere confermata nell’anno dell’acquisto). È abbastanza intuibile, poi, come in caso di mancato rispetto da parte della compagnia aerea della condizione appena citata e dell’impossibilità di portare una reale dimostrazione che sono stati effettuati prevalentemente trasporti a livello internazionale, il beneficio venga a decadere e si andrà allora ad emettere fattura con addebito dell’imposta oppure una nota di variazione in aumento. Tutte queste disposizioni sono rinvenibili nella risoluzione 126/E dell’Agenzia delle Entrate, la quale, tra l’altro, ha anche spiegato cosa intende per “prevalenza”: sostanzialmente, vengono confrontati su base annua i corrispettivi legati ai due tipi di voli, quelli nazionali e quelli internazionali, e il prevalere appunto dei secondi sui primi comporta la fruizione del beneficio.

 

Una valutazione di questo tipo, comunque, può essere fatta solo nel momento in cui viene determinato l’ammontare dei corrispettivi che ha ottenuto la compagnia. Di quali acquisti si tratta in questo caso? Il vettore può acquistare gli aerei e altri beni, come, per fare alcuni esempi, gli apparati motore e le loro componenti, le parti di ricambio delle vetture, le dotazioni di bordo e, ancora, le forniture che sono destinate a rifornire i mezzi. C’è però anche da dire che non esistono in questo senso delle annualità di riferimento, quindi, per poter escludere le operazioni dall’applicabilità dell’Iva, si prenderanno come riferimento le dichiarazioni e i proponimenti di chi ha effettuato l’acquisto.

 

Questo criterio vale ovviamente soltanto nel presente; per il futuro più prossimo, il requisito di prevalenza e “costanza” delle diverse operazioni e acquisti dovranno essere sottoposti ad una verifica caso per caso.