Immobili di pregio: il 16 giugno scade il termine per l’acconto Ici

 Il 16 giugno rappresenta l’ultimo giorno per provvedere al versamento dell’acconto Ici 2009 relativo ai cosiddetti immobili di pregio: in questo senso, si può utilizzare il modello F24 oppure, in alternativa, il bollettino intestato al Comune o al concessionario. La proprietà di questi immobili è valida ai fini del versamento, anche nei casi in cui essi vengano adibiti ad abitazione principale. L’Ici, tra le imposte meno gradite dai contribuenti, prevede, come è noto, delle detrazioni per l’applicazione di un’aliquota più favorevole; già le finanziarie 2007 e 2008 avevano previsto agevolazioni di questo tipo, soprattutto per quel che riguarda la produzione di energia rinnovabile e l’abolizione del tributo sull’abitazione principale. Solitamente, quindi, vengono esclusi dall’imposta le case dove il contribuente ha stabilito la propria dimora abituale. Le esenzioni relative all’Ici sono state introdotte dal Decreto legge 93 del 2008, che però non copre la casistica delle residenze di lusso: si tratta, per la precisione delle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (i castelli e i palazzi di pregio), per le quali vale la detrazione prevista per l’abitazione principale (103,29 euro).

 

Anche i premi per studenti meritevoli beneficiano della detrazione d’imposta

 La detrazione d’imposta relativa a quei premi che vengono assegnati agli studenti più meritevoli ammonta a circa 1.380 euro: le eccellenze scolastiche (bisogna ricordare che stiamo parlando di borse di studio) non hanno rilevanza dal punto di vista fiscale qualora il reddito totale non dovesse superare la soglia degli 8.000 euro, ma in questo caso subentra la detrazione valida per i rapporti a tempo determinato. Le precisazioni in merito alla materia si trovano nella risoluzione 156/E dell’Agenzia delle Entrate. I benefici di tipo economico destinati agli studenti più bravi possono essere ricondotti, come al solito, al Tuir e, più precisamente, all’articolo 50. Quest’ultimo dispone infatti che:

Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o assegno per fini di studio sono da equiparare ai redditi di lavoro dipendente, nel caso in cui lo studente beneficiario non è legato da questo tipo di rapporti verso il soggetto erogante.

 

L’assegno di mantenimento, anche se rateizzato, non è deducibile dal reddito

 La risoluzione 153/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nella giornata di ieri, ha inteso disciplinare l’ambito degli assegni periodici di mantenimento: infatti, in base a questo documento, l’importo che viene corrisposto all’ex coniuge, anche se frazionato con la modalità rateale, non può essere dedotto dal reddito del contribuente. L’ipotesi relativa al pagamento rateale della somma dovuta rappresenta sempre una forma di liquidazione e mantiene tutte le peculiarità di una risoluzione definitiva tra i due coniugi. Il chiarimento da parte dell’Agenzia si è reso necessario dopo l’interpello da parte di un uomo separatosi circa dieci anni fa dalla moglie e che corrisponde un assegno di mantenimento mensile portato sempre a deduzione. L’uomo aveva preso come riferimento specifico normativo in questo senso la circolare 50/2002, sempre relativa alle Entrate, la quale precisava che la deduzione dal reddito non era prevista in caso di versamento effettuato in un’unica soluzione.

 

Il Liechtenstein e la crisi: 34 miliardi in meno nei conti del principato

 Sono dunque ben 34 miliardi gli euro di differenza nei capitali gestiti sulla piazza finanziaria dal piccolo principato del Liechtenstein: è la conferma che la crisi colpisce anche i paradisi fiscali più “gettonati” dai contribuenti, anche se ora si deve parlare di questo stato come una ex giurisdizione non cooperativa, dato che è stato promosso a “entità che aspira alla cooperazione fiscale”. Questo buco di bilancio si riferisce sostanzialmente ai flussi di risorse e patrimoni che circolano nel principato, i quali sono gestiti da banche, fondi pensione e intermediari finanziari: la somma totale di tutti questi movimenti ammontava a circa 182 miliardi di euro nel 2007, mentre per quel che riguarda il 2008 tale cifra è scesa a 148 miliardi (-19%). Quali fattori hanno influito maggiormente su questo declino che non veniva registrato da decenni? Sono molte le opinioni al riguardo e alcune anche contrastanti. Secondo alcuni analisti, la principale responsabile del declino è, senza ombra di dubbio, la crisi economica e finanziaria che si è scatenata a livello globale. Per altri, invece, la giustificazione va cercata nell’impatto combinato provocato dalle mosse di diversi governi (come è successo in Germania), i quali sono intervenuti in maniera decisa sull’evasione fiscale offshore.

 

Unico 2009: il riallineamento delle operazioni straordinarie

 Il riallineamento delle divergenze di valore sorte dalle operazioni straordinarie (vale a dire i conferimenti, le fusioni e le scissioni societarie) è una delle opzioni presenti nel Modello Unico 2009. Non si tratta, in questo senso, di rifarsi semplicemente alle disposizioni del Tuir, il quale prevede il riconoscimento delle differenze da immobilizzazioni materiali e immateriali attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva a scaglioni (12%, 14% e 16%), ma anche di un metodo alternativo, soprattutto per quel che riguarda le immobilizzazioni immateriali. Le soluzioni possibili sono tre: non effettuare l’allineamento, operare quest’ultimo in base al decreto 185/08, oppure secondo le disposizioni del Tuir. Analizzando una per una queste soluzioni, è possibile andarne a esaminare pregi e difetti. Anzitutto, se si prende a riferimento il Tuir, i benefici fiscali derivano dai maggiori ammortamenti e l’imposta sostitutiva andrà versata in tre rate, con l’applicazione di interessi del 2,5% sulle ultime due.

 

Al via il progetto dell’archivio informatico per le procedure d’infrazione

 È passato quasi un mese da quando a Bruxelles è stato presentato l’archivio informatico nazionale, il quale avrà il compito di raccogliere le varie procedure d’infrazione: la presentazione, curata dal dipartimento delle Politiche comunitarie dell’Unione Europea, ha avuto luogo nel corso della terza conferenza del Gruppo di esperti in materia di diritto comunitario. Tale gruppo può contare sull’attiva partecipazione dei paesi membri dell’Ue, al fine di favorire il processo di recepimento della normativa comunitaria, anche attraverso la presentazione di vari progetti informatici che vengono usati nelle diverse nazioni aderenti. Il nuovo progetto europeo prevede sostanzialmente l’inserimento nel web della specifica direttiva comunitaria, dal momento in cui viene elaborata in fase in di bozza la proposta: sarà dunque seguito passo dopo passo il percorso tracciato dalla norma, fino alla sua adozione, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e al recepimento successivo nel nostro ordinamento.

 

Unico 2009 offre spazio anche alle rettifiche al modello 730

 È ormai scaduto da tempo il termine ultimo per la presentazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi, ma esiste ancora la possibilità di assolvere l’obbligo nei confronti dell’amministrazione finanziaria per mezzo di Unico 2009, anche nel formato Mini. A chi è stata offerta questa interessante possibilità di “proroga”? Non sono rari i casi di contribuenti che non sono riusciti a utilizzare il modello 730, sia per la mancanza di un sostituto d’imposta per la sua liquidazione, sia per scadenza dei termini relativi al reperimento della documentazione necessaria per il visto di conformità. Unico 2009 in questo senso rappresenta una innovazione non indifferente, dato che consente di apportare anche delle correzioni a un 730 già presentato, mediante il pagamento, entro il termine del 16 giugno, della somma dovuta comprensiva della differenza di importo eventualmente rilevata.

 

È online il questionario Ocse per i rimborsi Iva ai non residenti

 L’Ocse ha provveduto a pubblicare sul proprio sito un nuovo questionario al fine di raccogliere il maggior numero di dati quantitativi e qualitativi in relazione ai rimborsi Iva a soggetti non residenti: si tratta, in questo, seno, di un problema che coinvolge un numero sempre crescente di imprese, le quali si trovano in difficoltà nel recupero dell’Iva estera. Le domande presenti in tale questionario sono abbastanza semplici e la sua compilazione non richiede un grosso uso di tempo (il completamento dovrebbe avvenire in non più di un quarto d’ora). C’è da dire che il rimborso dell’Iva pagata all’estero è una materia che varia significativamente da stato a stato, anche nelle sue modalità di esercizio; si verificano infatti dei casi in cui i costi per poter avviare la procedura di rimborso sono molto elevati, mentre non sono rare le casistiche di scarsa conoscenza della possibilità risarcitoria. Cosa viene chiesto, nello specifico, dal questionario alle imprese? Le domande vengono poste in lingua inglese e si va principalmente a valutare l’esperienza delle imprese in campo dei rimborsi Iva: si potrebbe dire che più che di un questionario, si tratta di un sondaggio elettronico, immediato e semplice e accessibile anche alle piccole e medie imprese, che di solito non partecipano alle rilevazioni in questione.

 

Anche le quote associative del club sono rilevanti ai fini Ires e Iva

 La risoluzione 141/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel merito dei servizi prestati da un club: questi ultimi, nello specifico, diventano una vera e propria attività svolta con i caratteri della commercialità, dunque, le quote che vengono elargite dai soci alla stessa associazione per poter accedere a soggiorni di lusso e godere di specifici beni assumono rilevanza ai fini dell’assoggettamento all’Ires e all’Iva. La questione era infatti sorta dopo che un club si era rivolto all’amministrazione finanziaria per chiedere come comportarsi nei riguardi delle sue finalità istituzionali che, nel dettaglio, si riferivano all’organizzazione di alcune attività volte alla fruizione di beni storici, architettonici e culturali: il club intendeva inoltre provvedere all’acquisto degli appartamenti privati, arredati con pregio e facenti parte di un complesso storico immobiliare, in modo da dare accesso ai soci per un soggiorno e la fruizione dei beni (reception, area fitness, yoga, pilates…). Per la sua decisione, l’Agenzia si è soprattutto riferita alla qualifica del socio, il quale deve pagare, per essere ammesso al club, una quota associativa oltre che versare un’ulteriore quota variabile per delle specifiche prestazioni di servizi.

 

Ampliata l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa

 Il contribuente che possiede un’abitazione e che, ai fini di un suo ampliamento, provvede all’acquisto di un immobile contiguo, ha diritto al beneficio dell’agevolazione “prima casa”, nel caso in cui i due alloggi costituiscano un’unica abitazione che non rientra nel novero degli immobili di lusso: in sintesi, è questo quanto emerge dall’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione 142/E di ieri, che ha preso come testo normativo di riferimento il decreto del 2 agosto 1969 (“caratteristiche delle abitazioni di lusso”) e il Dpr 131 del 1986. L’intervento dell’Agenzia si è reso necessario per rispondere all’interpello di un notaio in merito all’applicabilità delle agevolazioni relative alla prima casa quando si ha a che fare anche con un alloggio adiacente che è stato acquistato senza usufruire di questi benefici. In cosa consistono sostanzialmente le agevolazioni che si riferiscono alla prima abitazione? In pratica, l’imposta di registro nella misura del 3% e le imposte ipotecaria e catastale (queste ultime in misura fissa) vanno ad applicarsi ai trasferimenti che concernono le abitazioni non di lusso.

 

La detassazione degli straordinari nel modello Unico 2009

 Una delle novità più interessanti che presenta il modello della dichiarazione dei redditi Unico 2009 riguarda sicuramente la detassazione degli straordinari e delle somme volte a incrementare la produttività aziendale. In proposito, sono stati inseriti due appositi righi (RC4 e RC5) per la rettifica della tassazione relativa al 2008: questi due righi vanno compilati solamente da quei contribuenti che hanno l’obbligo di portare a rettifica l’assoggettamento a imposta di quello che hanno guadagnato nell’anno passato. Nel caso, invece, non sia necessario effettuare delle rettifiche, ovviamente i due righi vanno lasciati in bianco. La grande innovazione di Unico 2009 consiste proprio nel fatto che il modello già presentato può essere corretto nel corso della stessa presentazione. Si deve però anche dire che esistono due tipologie di rettifica in questo senso: anzitutto, vi sono le rettifiche obbligatorie, tra cui, solo per fare un esempio, le variazioni che nascono dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, e poi le rettifiche facoltative, come il ripristino della tassazione al 10% e l’opzione di scelta in favore della tassazione ordinaria. Un dato che può essere sottolineato si riferisce al fatto che per l’anno in corso la detassazione continua a proseguire, ma solo per quel che concerne le somme che sono state erogate ai dipendenti per la loro produttività ed efficienza.

 

Imposta di bollo leggera per gli atti da depositare al Genio Civile

 Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per disciplinare il deposito presso il Genio Civile di documenti uniti ad atti ad esso destinati. Per atti e allegati di questo tipo, come precisa la risoluzione 139/E, sono in vigore due diversi tipi di bollo: per la precisione, viene applicata un’imposta nella misura di 14,62 euro per ogni foglio relativo a relazioni ultimate, mentre per quel che riguarda i documenti a corredo, vige un’imposta di 1 euro per esemplare e solamente in caso d’uso. L’intervento dell’Agenzia si era reso necessario a seguito della richiesta di una Giunta regionale circa la possibilità di pagare l’imposta di bollo solo sulla relazione ultimata, senza andare a considerare gli altri allegati. Le motivazioni di questo forte interesse da parte della Giunta erano soprattutto dettate dal fatto che gli adempimenti da effettuare per relazioni e documenti allegati raggiungono molto spesso degli importi non indifferenti.

 

Lettere di avviso per i contribuenti anomali degli studi di settore

 L’Amministrazione fiscale sta puntando alla consegna di oltre 100.000 lettere di avviso da inviare agli altrettanti contribuenti che hanno compilato in maniera erronea gli studi di settore relativi al triennio 2005-2007: le lettere hanno infatti lo scopo precipuo di avvisare questi soggetti dell’erronea indicazione di dati strutturali e di contabilità e di dissuadere gli stessi contribuenti dal porre in essere comportamenti fiscali scorretti attraverso un adeguato scambio di informazioni. È allo studio, tra l’altro, un programma informatico che dovrebbe consentire di mettere in evidenza le imprecisioni della compilazioni e le motivazioni dell’anomalia stessa. Già l’anno scorso, comunque, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto all’invio di ben 200.000 avvisi di questo tipo, sempre in riferimento alle molte anomalie riscontrate negli studi di settore relativi al triennio 2003-2005 e 2004-2006. Non sono rari quindi i casi in cui il contribuente, nonostante possa risultare congruo ai risultati degli studi, presenta dell’anomalie, dettate soprattutto dall’omissione o dalla indicazione errata di dati fondamentali per l’applicazione degli stessi; addirittura, si sono verificati anche molti casi in cui il contribuente non ha nemmeno trasmesso il modello.

 

Il “fringe benefit” continua a essere tassato anche se si è pensionati

 La risoluzione 137/E dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta per disciplinare gli sconti tariffari sul consumo energetico da parte di ex dipendenti: come sottolinea la stessa circolare, la tassazione continua a rimanere in vigore per quel che riguarda questi sconti percepiti anche da chi è andato in pensione nell’ambito di un rapporto di lavoro sulla somministrazione di energia elettrica. L’Agenzia ha deciso di pubblicare il documento a seguito della richiesta da parte di un ente della previdenza che doveva fronteggiare le istanze di dipendenti a riposo, i quali beneficiavano dello stesso sconto sul consumo di energia di quando lavoravano con l’azienda erogatrice. Il testo che le Entrate hanno preso a riferimento per risolvere la disputa è il Tuir, il quale individua in maniera dettagliata le tipologie di retribuzione in base al rapporto di lavoro. È chiaro dalla lettura del testo normativo che l’assoggettamento a Irpef degli introiti non concerne solamente le somme in denaro, ma anche i vantaggi che integrano la retribuzione, i cosiddetti “fringe benefits: questi ultimi altro non sono che compensi in natura, servizi o beni e sono erogati dal datore di lavoro per degli sconti particolari.