Piccoli contribuenti, nessuna verifica dalle Direzioni Regionali

I piccoli contribuenti possono finalmente esultare, se non altro per il trattamento che verrà loro riservato dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate. La differenza tra piccoli e grandi contribuenti dipende, in particolare, dal volume d’affari o dai ricavi che si riescono a conseguire, con le imprese di maggiori dimensioni che beneficiano di un parametro pari a cento milioni di euro da qualche mese a questa parte. Ebbene, le Direzioni Regionali della nostra amministrazione finanziaria non possono porre in essere delle verifiche tributarie nei confronti dei soggetti medio-piccoli: ciò vuol dire che tali organizzazioni non sono affatto autorizzate a emettere degli atti di tipo consequenziale nei loro riguardi, visto che tale compito spetta soltanto verso i contribuenti maggiori. Si tratta, in pratica, dell’applicazione concreta delle nuove normative sul controllo fiscale.

Grandi contribuenti: nel 2011 una platea più ampia

L’esatta quantificazione e qualificazione dei cosiddetti “grandi contribuenti” ha rappresentato da sempre uno dei principali problemi a livello fiscale: ora, però, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fatto chiarezza, delineando con precisione quelli che sono i limiti e i confini delle imprese, aumentando comunque il novero di quelle che possono essere considerate di maggiori dimensioni. Nel 2011, infatti, l’attività di tutoraggio verrà modificata e si guarderà alla soglia dei 150 milioni di euro come volume minimo d’affari per l’appartenenza a questa specifica categoria. Il provvedimento della nostra amministrazione finanziaria è piuttosto recente, ma guarda con fiducia al nuovo anno che si appresta a cominciare, puntando a far divenire “grandi” anche le imprese che generano tradizionalmente cento milioni di euro in affari.

Iva: scade oggi il termine per il ravvedimento breve

È dunque giunto l’ultimo giorno per i titolari di partita Iva per mettersi in regola e sanare la propria posizione debitoria attraverso il cosiddetto ravvedimento breve: di cosa si tratta esattamente? In pratica, tutti quei contribuenti che non hanno provveduto al pagamento per intero o in parte dell’acconto Iva relativo al 2009 entro la scadenza del 28 dicembre scorso, possono usufruire di questa pratica fiscale alternativa, versando l’imposta che è dovuta, aggiungendo poi a tale somma gli interessi legali e la sanzione ridotta fino al 2,5%. La possibilità in questione deve essere appunto esercitata entro 30 giorni dalla scadenza iniziale, termine che scade oggi: ma anche chi non riesce a regolarizzarsi entro questa data ha ancora un modo per provvedere al versamento, vale a dire il cosiddetto “ravvedimento lungo”, il quale consente di appianare i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso di cui è stata posta in essere la violazione, mediante il pagamento di una sanzione pari al 3%. C’è comunque anche da dire che, a partire dallo scorso 1° gennaio, così come è stato stabilito dal ministero dell’Economia, sono cambiate le misure degli interessi legali da applicare alle somme da versare in ritardo (per la precisione, dal 3% all’1%).

 

Modello Eas: nel 2009 successo di numeri e adesioni

Si può parlare, a ragione, di successo più che positivo per quel che riguarda i numeri e l’adesione all’iniziativa relativa al modello Eas: 222.151 enti hanno infatti contribuito a questo felice esito, consentendo di ridisegnare in maniera accurata la carta della solidarietà e dell’impegno che contraddistinguono l’associazionismo italiano. La collaborazione tra il Terzo settore e l’Agenzia delle Entrate è stata notevolmente intensificata nel 2009, grazie soprattutto a una serie periodica di incontri e di tavole rotonde, volte ad aprire dialoghi e confronti sui temi più importanti collegati alla definizione del modello. Il termine ultimo per la presentazione di questo documento fiscale era stato fissato al 31 dicembre 2009: come già spiegato, oltre 200.000 associazioni hanno comunicato i propri dati rilevanti ai fini tributari, un risultato che testimonia come la risposta degli interessati sia stata uniforme ed omogenea.

 

Bonus energia: scattato l’invio dei dati per lavori pluriennali

Ha preso il via, a partire da ieri, la comunicazione obbligatoria dei dati fiscali relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il normale periodo d’imposta: è dunque possibile provvedere alla trasmissione dei dati riguardanti i lavori, i quali danno diritto a una detrazione d’imposta pari al 55%, avviati nello scorso anno e che non sono stati portati a termine entro la data del 31 dicembre 2009. L’adempimento in questione è previsto, per essere più precisi, nell’articolo 29 del Decreto legge 185 del 2008 (il cosiddetto “decreto anticrisi”) e consente il monitoraggio costante dell’onere a carico del bilancio dell’Erario che deriva dall’agevolazione fiscale concessa per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti; inoltre, la comunicazione è relativa anche agli interventi sugli involucri degli edifici, all’installazione dei pannelli solari e alla sostituzione degli impianti che provvedono alla climatizzazione invernale.

 

Bollo auto dal tabaccaio? 32 centesimi in più per l’operazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che provvede a rimodulare il compenso per la riscossione del bollo auto: dal prossimo 1° aprile infatti, il bollo che verrà pagato presso le tabaccherie verrà a costare 32 centesimi di euro in più. Il testo normativo a cui si faceva riferimento prima è il Dpcm 186 del 2009, secondo il quale il compenso per ogni operazione relativa alla riscossione passa dal precedente importo di 3.000 lire (quindi 1,55 euro) a un euro e 87 centesimi. Si tratta di una importante novità, se si tiene conto del fatto che la vecchia cifra relativa al versamento era ancora stabilita in lire: essa era stata stabilita in seguito all’espressa autorizzazione a riscuotere le tasse automobilistiche anche da parte degli esercenti dei negozi di tabacchi ed era inoltre stazionaria da ben dodici anni.

 

Rimborsi Irap: “click day”, un meccanismo da superare

Quella dei rimborsi Irap quest’anno è stata una vicenda tormentata sia per l’Agenzia delle Entrate, sia per le imprese che ne dovrebbero beneficiare; il meccanismo del “click day” per ottenere i rimborsi, infatti, è stato aspramente contestato dalle PMI, visto che il criterio di assegnazione del beneficio è solo ed esclusivamente dato dall’ordine cronologico di presentazione delle istanze. E così, dopo un primo rinvio del “click day”, l’Amministrazione finanziaria ha deciso di “congelare” i rimborsi al fine di mettere a punto delle procedure non basate sulla rapidità dei click del mouse. Nei giorni scorsi, tra l’altro, la Confartigianato ed alcune Associazioni di categoria delle piccole e medie imprese hanno inviato una lettera ad Attilio Befera, Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con oggetto proprio quello di superare in materia di rimborsi sull’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) le oramai note ed odiate iniquità del click day.

Meno tasse per chi innova e più ammortizzatori sociali

Con la fiducia al “Decreto anticrisi“, la Camera dei Deputati ha dato il via libera a tutta una serie di proroghe e provvedimenti che, tra l’altro, riguardano il mondo del lavoro e delle imprese. Le società, in particolare, potranno far leva sulla detassazione degli utili reinvestiti se la destinazione è quella relativa all’acquisto di nuove apparecchiature e macchinari per l’esercizio dell’attività e per il miglioramento delle condizioni e della sicurezza sul luogo di lavoro. Usufruendo del bonus fiscale, pena la relativa decadenza, l’imprenditore che si avvale di tale beneficio non dovrà cedere a terzi le apparecchiature o i macchinari acquistati prima che sia scaduto il secondo periodo di imposta susseguente all’acquisto. Gli imprenditori, tra l’altro, possono investire non solo in innovazione per usufruire di agevolazioni, ma anche nel capitale d’impresa, visto che il “Decreto anticrisi” permette altresì di far leva su uno sgravio dell’imposta sui redditi delle società (IRES) pari al 3% per gli aumenti di capitale fino alla quota dei 500 mila euro.

Compensazioni IVA: sono automatiche solo sotto i 15 mila euro

Le compensazioni dei debiti fiscali con i crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) potranno avvenire in via automatica solamente fino al tetto dei 15 mila euro. Lo prevede, in accordo con quanto approvato presso la Commissione Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, un emendamento al “Decreto anticrisi”; viene quindi innalzata la soglia di compensazione dei debiti con i crediti IVA precedentemente posta a diecimila euro; oltre i 15 mila euro, invece, per poter applicare il meccanismo della compensazione sarà necessario ottenere il relativo visto di conformità da parte di un intermediario abilitato. Per quanto riguarda le compensazioni, a fronte delle novità previste dal “Decreto anticrisi“, a partire dal prossimo anno si inasprirà comunque la lotta ed il contrasto alle compensazioni fittizie, illecite ed inesistenti.

Scadenze fiscali, versamenti e rimborsi: tutto semplice con l’Annuario 2009

Tra scadenze IRPEF, acconti sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) e versamenti periodici di tasse, imposte e tributi, ogni tanto capita di fare non poca confusione, o di non ricordarsi molto bene le singole date; ma molto spesso, non essendo ben informati, non si colgono i vantaggi offerti, ad esempio, dalla possibilità di trasmettere direttamente on line la dichiarazione dei redditi senza dover fare lunghe ed estenuanti file agli sportelli. Queste risposte e queste soluzioni vengono fornite dall’Annuario del Contribuente dell’Agenzia delle Entrate, la cui edizione 2009 si trova come ogni anno sul proprio sito Internet, ma può essere altresì ritirata, grazie ad una tiratura pari a ben 200 mila copie, presso tutti gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo per il contribuente non ci saranno più “segreti” in materia di versamenti, rimborsi, aperture e chiusure di partita IVA, scadenze fiscali, sanzioni, ravvedimenti, cassetto fiscale e tutti gli altri servizi telematici offerti dall’Amministrazione Finanziaria.

Rimborsi IRAP: slittano i termini per la presentazione delle istanze

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che slitta dal prossimo 12 giugno al 14 settembre 2009 il giorno in cui potrà avere inizio l’inoltro per via telematica delle istanze di rimborso IRAP; in merito, è in corso la pubblicazione del relativo provvedimento a firma del Direttore dell’Agenzia visto che l’Amministrazione, su sollecitazione delle Associazioni di categoria, ma anche degli Ordini professionali, ha deciso di spostare in avanti il “click day” per l’inoltro delle richieste di rimborsi IRAP sia per evitare sovrapposizioni con gli altri adempimenti fiscali, sia per fare in modo che i contribuenti, ivi compresi quelli “piccoli”, possano avere a livello amministrativo il tempo per organizzarsi. Il “click day” quindi, come accennato, parte il prossimo 14 settembre 2009 con scadenza entro la data del 13 novembre 2009 per coloro che devono presentare istanze di rimborso IRAP con termini di presentazione compresi tra il 29 novembre 2008 ed il 13 novembre 2009; questo significa che in tal caso il termine di scadenza è pari a 60 giorni dal “click day“.

Modelli fiscali: pronto quello per il “rimborso da IRAP”

In scia al Decreto anticrisi varato nello scorso mese di novembre dal Governo, e poi convertito in Legge dello Stato, c’è la possibilità di ottenere dall’Erario il rimborso sulle maggiori tasse pagate sui redditi in virtù dell’introduzione della deduzione forfetaria, pari al 10%, sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che è stata versata. A darne notizia è l’Agenzia delle Entrate in concomitanza con l’approvazione, da parte del Direttore dell’Agenzia, del modello che permetterà così di poter inoltrare al Fisco l’istanza di rimborso del credito legato proprio alle maggiori imposte versate. I contribuenti aventi diritto al rimborso dovranno di conseguenza provvedere a compilare ed a trasmettere il modello di rimborso all’Agenzia delle Entrate; a tal fine si ricorda che la deduzione forfetaria IRAP nella misura del 10% può essere fatta valere dai contribuenti anche per i periodi di imposta precedenti a quello che si è chiuso al 31 dicembre del 2008.

Modello Unico 2009 Enti non commerciali con le novità della Finanziaria

Anche per gli Enti non commerciali, chiamati alla presentazione del modello Unico 2009, ci sono per quest’anno delle novità introdotte con l’ultima Legge Finanziaria; il modello Unico 2009 ENC (Enti Non Commerciali) è come ogni anno disponibile con le relative istruzioni sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. In scia alle novità introdotte, in alcuni quadri del modello sono presenti dei “ritocchi”, a partire dal quadro “RQ” dove, in particolare, sono state inserite due sezioni ad hoc in ottemperanza al Decreto anticrisi varato dal Governo lo scorso mese di novembre e successivamente convertito in Legge. Nel dettaglio, una sezione riguarda l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, mentre l’altra è stata predisposta per la rivalutazione dei beni immobili. Trovano altresì spazio nel modello i criteri mediante i quali si può applicare la deducibilità delle spese di rappresentanza, ma anche la possibilità di portare in deduzione dal reddito dell’impresa il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bonus riqualificazione energetica: obbligo comunicazione fine lavori all’ENEA

Sugli interventi di riqualificazione energetica esiste in Italia una fiscalità a dir poco agevolata, visto che si può godere delle detrazioni al 55%; accade però spesso che i lavori magari iniziano verso la fine dell’anno, e poi continuano nell’anno successivo. Ebbene, per tali casi, in ottemperanza al Decreto Legge anticrisi messo a punto nello scorso mese di novembre da parte dell’attuale Governo in carica, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a predisporre un modello di dichiarazione delle spese sostenute in corrispondenza di più periodi di imposta, fatta salva la comunicazione obbligatoria all’ENEA riguardante la conclusione dei lavori di riqualificazione energetica. Questo significa, ad esempio, che se i lavori iniziano nel giugno del 2009 e si protraggono nel 2010, allora entro il 31 marzo del 2010 dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, il modello di comunicazione con i dati relativi alle spese sostenute al 31 dicembre del 2009.