L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, attraverso la risoluzione 98/E del 7 aprile, al fine di dirimere una questione relativa ad un Comune circa le istanze di quei canoni versati e non dovuti per i servizi di depurazione delle acque: secondo la decisione dell’Agenzia, esse sono soggette all’imposta di bollo fin dalla loro origine (14,62 euro). Ciò perché tali istanze non hanno natura tributaria, ma di corrispettivo per lo svolgimento dell’attività commerciale del comune. Sono diverse le norme a cui il documento ha fatto riferimento, ma comunque inapplicabili; anzitutto il D.P.R. 642/72, il quale riguarda l’assoggettamento a bollo anche di quelle istanze che tendono a conseguire l’emanazione di un provvedimento amministrativo (sempre questo decreto, all’articolo 5, stabilisce l’esenzione dal tributo per quel che riguarda le istanze di rimborso di qualsiasi imposta).