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Imposta di bollo per i canoni depurazione acque

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, attraverso la risoluzione 98/E del 7 aprile, al fine di dirimere una questione relativa ad un Comune circa le istanze di quei canoni versati e non dovuti per i servizi di depurazione delle acque: secondo la decisione dell’Agenzia, esse sono soggette all’imposta di bollo fin dalla loro origine (14,62 euro). Ciò perché tali istanze non hanno natura tributaria, ma di corrispettivo per lo svolgimento dell’attività commerciale del comune. Sono diverse le norme a cui il documento ha fatto riferimento, ma comunque inapplicabili; anzitutto il D.P.R. 642/72, il quale riguarda l’assoggettamento a bollo anche di quelle istanze che tendono a conseguire l’emanazione di un provvedimento amministrativo (sempre questo decreto, all’articolo 5, stabilisce l’esenzione dal tributo per quel che riguarda le istanze di rimborso di qualsiasi imposta).

 


Come già descritto in precedenza, in questo particolare ambito ha assunto rilevanza il settore della depurazione delle acque: il problema, in questo caso, è relativo alla qualificazione o meno della natura tributaria del canone, anche perché bisogna sottolineare che è il Comune il soggetto destinatario dell’istanza di rimborso. Il Comune, nell’esercizio di erogazione di questo servizio, pone in essere un vero e proprio rapporto contrattuale: il rapporto che si instaura tra Comune e utente mette in luce come la depurazione delle acque sia un corrispettivo del servizio prestato.

 

Tra l’altro, in merito si era già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza 335 dello scorso 10 ottobre: con questa pronuncia, la Corte ha precisato che i canoni relativi alle istanze di rimborso devono essere considerati dei veri e propri corrispettivi che sono dovuti per lo svolgimento di attività commerciali e per tale ragione devono essere assoggettati all’Imposta sul Valore Aggiunto, anche se esercitate da enti pubblici. Appare dunque evidente come il summenzionato articolo 5 del D.P.R. 642/72 sia inapplicabile al caso in questione.