La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla tassabilità dell’indennizzo, per il maggior canone di locazione, che viene corrisposto al dipendente che si trasferisce in un’altra sede lavorativa: la pronuncia 20631 della Suprema Corte, prendendo a riferimento l’articolo 51 del Tuir, ha sottolineato come la fattispecie vada senz’altro sottoposta a tassazione, ma l’applicazione della sanzione nei confronti del lavoratore, per omesso versamento dell’imposta dovuta, non è immediatamente automatica, ma deve dipendere dal fatto che vi sia stato dolo o colpa grave dello stesso soggetto. Dunque, la valutazione spetta al giudice di merito, caso per caso. La pubblicazione della pronuncia, la quale risale allo scorso 25 settembre, si riferisce proprio a un caso analogo in cui era intervenuta la Commissione tributaria provinciale di Milano; il contribuente in questione aveva provveduto ad avanzare ricorso di fronte alla Cassazione, mettendo in luce soprattutto tre motivi: anzitutto, la presunta carenza di legittimazione attiva, visto che sul datore di lavoro incombeva l’onere di sottoporre a ritenuta le somme (per la Cassazione tale motivo è infondato, in quanto non sono influenti in questo senso la sostituzione d’imposta sulla posizione e gli obblighi del lavoratore sostituito).