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730: rimangono dieci giorni per le correzioni pro contribuente

C’è tempo fino al prossimo 26 ottobre per rimediare agli errori o alle dimenticanze commessi dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi: si tratta sostanzialmente di correzioni di errori commessi a danno degli stessi contribuenti e che comportano un minor debito o un maggior credito d’imposta. A seconda dell’errore e di chi l’ha commesso (Caf o contribuente), si possono seguire varie strade; se la dimenticanza è attribuibile a chi ha prestato assistenza fiscale, deve essere il dichiarante a far presente questa situazione, in modo da elaborare in maniera tempestiva un modello 730 di rettificazione. Se è invece lo stesso contribuente ad accorgersi di non aver consegnato tutti i documenti utili, cambiano a loro volta le modalità di rettifica a seconda della differenza di importo a titolo di imposta; se la correzione dell’errore dà luogo a un minor credito o a un maggior debito è necessario ricorrere all’utilizzo del modello Unico Persone Fisiche.

 

La presentazione del modello Unico correttivo è scaduta lo scorso 30 settembre; riguardo all’Unico integrativo c’è invece tempo fino al termine previsto per la presentazione del modello relativo all’anno successivo. Tra l’altro, bisogna comunque ricordare che la correzione degli errori del 730 è possibile fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui si è presentata la dichiarazione originaria; la data del 26 ottobre è invece relativa al 730 integrativo. Come si procede alla compilazione rettificativa? È tutto abbastanza semplice: è sufficiente, infatti, presentare un nuovo modello 730, completo in tutte le sue parti e sezioni, indicando il codice 1 nell’apposita casella denominata “730 integrativo”, nel caso l’errore si riferisce a oneri deducibili e detrazioni.

 

Ma c’è anche il codice 2, indicativo della correzione di elementi utili per il riconoscimento del sostituto d’imposta. Infine, se si dovesse presentare un caso “misto” (errori nei dati di identificazione congiuntamente ad errori negli importi), il contribuente deve provvedere a indicare il codice 3.