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Ancora dieci giorni per correggere i dati del modello Eas

Tra dieci giorni esatti scadrà il termine fiscale fissato dall’Agenzia delle Entrate per presentare il modello Eas in caso di variazione dei dati comunicati in precedenza. Si tratta del documento predisposto per la comunicazione dei dati relativi agli enti associativi come è noto, dunque c’è la possibilità di perfezionare queste rettifiche entro il prossimo 31 marzo (vedi anche Modello Eas, c’è tempo fino al 2 aprile per le correzioni). Come di consueto, le modalità telematiche sono quelle utili per portare a compimento tale operazione.

Il modello in questione può essere inoltre inviato sia in modo diretto che avvalendosi degli intermediari che sono abilitati a Entratel. È questa la sede più opportuna per ricordare chi è coinvolto e chi è esonerato. Anzitutto, la comunicazione non è un obbligo che riguarda gli enti associativi dilettantistici che sono iscritti nel registro del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e che non svolgono delle attività commerciali. Lo stesso discorso vale per le pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolato (hanno realizzato meno di 250mila euro in proventi nel periodo d’imposta precedente), le organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali, i patronati, le Onlus e gli enti che beneficiano di una disciplina fiscale molto specifica (il tipico esempio è quello dei fondi pensione).

La presentazione ricomprende allo stesso tempo un elenco altrettanto lungo. In particolare, si possono ricordare le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato diverse da quelle esonerate, le associazioni religiose che il Ministero dell’Interno ha riconosciuto come enti che svolgono attività di religione e culto, l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e le associazioni sindacali del Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro). Secondo il Decreto legge 16 del 2012 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”), non è mai precluso l’accesso ai regimi tributari opzionali che sono subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva.