Le università italiane non possono essere considerate come degli organi dello Stato, ma piuttosto come degli enti pubblici dotati di autonomia propria: tale disposizione, posta in essere grazie all’introduzione della legge 168 del 1989 (“Istituzione del ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”), diventa molto utile anche dal punto di vista fiscale, visto che si può affermare con certezza che gli atenei non subiscono lo stesso regime tariffario statale per quel che riguarda l’applicazione di varie imposte, come quella di registro e quella catastale. La precisazione in questione, tra l’altro, è stata ribadita pochi giorni fa anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha espressamente stabilito che gli acquisti immobiliari effettuati dalle università del nostro paese prevede la registrazione a tassa fissa per i trasferimenti posti in essere in favore dello Stato e dei vari enti pubblici territoriali.