Se un determinato compenso in denaro viene pagato a un’autorità di porto, la quale ha provveduto ad affidare il servizio di una specifica stazione marittima in concessione, allora tale operazione diventa rilevante dal punto di vista fiscale e sconta l’Iva al 20%: si tratta della conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della risoluzione 32/E, la quale risale proprio a un giorno fa. In effetti, la non imponibilità all’imposta in questione ha ragione di esistere solamente nel caso in cui ci troviamo di fronte a dei rapporti tra la società concessionaria e gli utenti che beneficiano del servizio, oppure ancora quando si instaura un rapporto con le società di navigazione che svolgono attività di sbarco e imbarco. Le Entrate sono giunte a questa conclusione applicando in maniera piena il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, in base al quale l’originario atto di concessione non sconta l’imposta proporzionale di registro per l’appunto.