Contribuenti minimi: le regole in vigore nel 2011

Il regime dei contribuenti minimi è ormai noto nella sua conformazione e nelle caratteristiche, ma anche per il 2011 la nostra amministrazione finanziaria ha deciso di precisare tutti gli elementi: in questa particolare categoria rientrano tutti coloro che lo scorso anno sono riusciti a conseguire determinati obiettivi dal punto di vista lavorativo e tributario. Quali fattori devono sussistere? Anzitutto, i contribuenti minimi devono aver ottenuto dei ricavi e dei compensi che non oltrepassino il limite reddituale dei trentamila euro; inoltre, elemento non meno importante, non devono essere state effettuate delle vendite all’esportazione. Ma il lungo elenco non si limita soltanto a questo: in effetti, non devono essere state poste in essere delle spese per i lavoratori dipendenti e per quelli a progetto.

Entrate: precisazioni sul reverse charge relativo ai cellulari

La giornata odierna assume una rilevanza fondamentale per quel che concerne la cosiddetta inversione contabile, o “reverse charge”: da oggi, infatti, tale applicazione fiscale va a riguardare da vicino anche la cessione di dispositivi a circuito integrato. In effetti, quando il cellulare viene ceduto e questa cessione è accessoria alla fornitura di traffico, allora non si applica l’inversione, altrimenti quest’ultima rimane valida nell’ipotesi di server destinati alle aziende. Tutte queste precisazioni possono essere facilmente rinvenute nella risoluzione 36/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a pubblicare ieri, un documento che si è reso necessario alla luce di una consulenza giuridica richiesta da un’associazione in tal senso. Quindi, occorre demarcare in maniera precisa la distinzione tra telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato.

Compensazione Iva: controlli e recuperi si spostano a Venezia

In materia di compensazioni sull’imposta sul valore aggiunto (Iva), ed in particolare sui controlli e sulle irregolarità, la macchina amministrativa dell’Agenzia delle Entrate si sposta ufficialmente presso il Centro operativo di Venezia, che per l’occasione è stato oggetto di un restyling. A darne notizia nella giornata di ieri, mercoledì 30 marzo 2011, è stata proprio l’Amministrazione finanziaria dello Stato a seguito di un provvedimento che è stato firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. I controlli riguardano le verifiche sui crediti Iva annuali ed infrannuali che vengono portati in compensazione, per importi sopra il livello dei 10 mila euro, senza passare per i canali telematici dell’Amministrazione finanziaria dello Stato. Una volta effettuate le verifiche, e riscontrate le irregolarità nelle operazioni di compensazione, il Centro operativo di Venezia ha altresì la competenza di poter sia emettere per questi crediti degli atti di recupero, sia andare a gestire per tali somme l’iscrizione a ruolo e la gestione dei versamenti in sede di acquiescenza.

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Alberghi: l’Iva è dovuta nel paese del committente

Anche quando si tratta di parlare di camere d’albergo ha senso introdurre la disciplina relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto: più in particolare, nell’ipotesi di prestazioni di intermediazione, allora l’Iva è dovuta nella nazione del committente, ma solo se quest’ultimo è anche un soggetto passivo dal punto di vista tributario. Cosa succede invece se lo stesso soggetto è un privato? L’imposta in questione è sempre dovuta, ma nel paese in cui viene posto in essere il servizio alberghiero, vale a dire nel posto in cui è ubicato con esattezza l’immobile coinvolto. Inoltre, i pasti e le bevande dell’albergo vengono a essere fornite, ma non come normale prestazione di ristorazione o di catering, se al contempo non si presenta anche un supporto per quel che concerne il consumo da effettuare in maniera immediata. Tutte queste disposizioni possono essere facilmente estrapolate da uno specifico testo normativo, il Regolamento 282 di quest’anno del Consiglio dell’Unione Europea.

La Finlandia applicherà il reverse charge all’edilizia

L’inversione contabile, meglio conosciuta con il termine anglosassone “reverse charge”, è un particolare meccanismo che prevede una specifica eliminazione della detrazione fiscale dell’Iva sugli acquisti: l’imposta non viene dunque applicata nel momento in cui il cliente viene a qualificarsi come professionista o imprenditore nei confronti dei fornitori. Nell’ipotesi, poi, di una qualifica come consumatore finale, la detrazione viene ad essere esclusa allo stesso modo. Nel nostro paese questo strumento si addice perfettamente al settore dell’edilizia, ma l’Italia non è l’unica ad adottarlo; in effetti, anche la Finlandia sta provvedendo in tal senso, visto che i soggetti Iva della nazione scandinava sono tenuti ad emettere una sorta di autofattura, soprattutto quando si ha a che fare con i subappalti del comparto in questione.

Partita Iva: tutti i passaggi per arrivare alla chiusura

Come è noto, la partita Iva rappresenta quella sequenza di cifre che identifica un soggetto che svolge un’attività determinante per quel che concerne l’imposizione del fisco: all’interno dell’Unione Europea, questo strumento consente quindi di riconoscere più facilmente un determinato contribuente, in base alla nazione di appartenenza (IT nel caso del nostro paese) e a una sequenza alfanumerica. Ma nel caso si volesse fare a meno di essa, come si può chiudere la partita Iva? Nel caso in cui l’attività sia venuta a cessare, ovviamente la sequenza in questione non ha più ragione di esistere, pertanto si deve presentare una apposita dichiarazione entro trenta giorni dall’ultima operazione che è stata posta in essere in relazione alla liquidazione aziendale. I modelli da sfruttare sono sostanzialmente due, vale a dire l’AA9/8 per quel che concerne le persone fisiche e l’AA7/8 quando si tratta invece di società.

Cavalli per uso alimentare: la Corte Ue opta per l’Iva tradizionale

L’ultima questione che ha visto coinvolte l’Olanda e la Commissione Europea ha riguardato l’applicazione dell’Iva a un particolare tipo di importazione e acquisto: in effetti, si è dovuto comprendere se l’imposta relativa alle cessioni a livello intracomunitario di animali vivi, soprattutto cavalli, i quali non sono usualmente sfruttati per la produzione alimentare e per il consumo umano, dovesse essere ridotta o meno. Nello specifico, Bruxelles aveva chiesto spiegazioni allo stato nordeuropeo per quel che concerneva l’aliquota dell’Iva. Il governo di Amsterdam aveva infatti optato per un’imposta ridotta, così come previsto dalla propria normativa interna, ma aveva anche precisato che quest’ultima doveva essere adeguata alle disposizioni continentali entro il 1° gennaio del 2007. Il termine in questione è scaduto e nel 2008 la stessa Olanda ha fatto presente alla Commissione di non voler adottare alcun provvedimento per riportare all’Iva all’aliquota classica, quella del 20%.

Iva: ancora due settimane per la fatturazione differita

Il prossimo 15 marzo sarà una data fondamentale e da tenere bene a mente da parte di quei contribuenti che devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture dell’Iva: in particolare, questa imminente scadenza temporale si riferisce a quei documenti tributari che sono stati differiti e che contemplano beni sottoposti a consegna o spedizione nel mese di febbraio che è appena terminato. Ovviamente, l’intera operazione deve risultare dal documento di trasporto o da un altro documento che sia idoneo a identificare i contraenti. A cosa devono provvedere dunque questi soggetti? Le fatture in questione necessitano di elementi importanti, come la data e il numero di riferimento; inoltre, per tutte le vendite che sono state poste in essere nel corso del mese precedente e nei riguardi degli stessi soggetti, esiste un’ulteriore possibilità, vale a dire quella di emettere una sola fattura che riepiloghi l’intera situazione fiscale.

Buoni acquisto: l’Iva vale solo alla fine delle operazioni

Quando si ha a che fare con dei buoni regalo o buoni acquisto la disciplina dell’Iva è molto semplice, visto che viene a intervenire soltanto nelle fasi finali delle transazioni: l’obbligo di fatturazione in questo caso viene a sorgere soltanto nel momento in cui il soggetto che possiede il bene lo riceve e ne paga il prezzo. Il concetto è stato ribadito con una certa chiarezza e precisione da una delle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, la 21/E di due giorni fa. In pratica, la nostra amministrazione finanziaria ha voluto comprendere quando fosse rilevante l’imposta in questione, visto che i buoni a cui si fa riferimento non sono merce vera e propria, ma documenti di legittimazione. La cessione del prodotto a chi è titolare del voucher rappresenta quindi il momento topico in tale ambito. Ciò vuol dire che le società incaricate emettono i buoni da spendere in determinati esercizi, distribuiscono gli stessi a chi dovrà usufruirne, ma i rapporti antecedenti la spesa effettiva non sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Tonno rosso: l’Iva è al 20% e può essere rimborsata

La circolare 20/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare ieri ha riguardato, nello specifico, l’inquadramento della disciplina relativa alle quote di tonno rosso: i trasferimenti di queste ultime, infatti, sono assoggettabili all’Imposta sul Valore Aggiunto con un’aliquota di tipo ordinario (quindi del 20%). Si tratta, a conti fatti, di un diritto immateriale, pertanto il bene in questione può essere ammortizzato e se ne può richiedere anche il rimborso. I diritti relativi al tonno rosso vengono regolamentati dal ministero delle Politiche Agricole e si riferiscono all’adeguamento della pesca della flotta alla circuizione autorizzata nel nostro paese; tale pesca può essere considerata a tutti gli effetti un’attività imprenditoriale immateriale, così come possono esserlo le concessioni e le licenze.

Consorzi: l’esenzione dell’Iva deve rispettare due condizioni

La circolare numero 5 dello scorso 17 febbraio è stata resa pubblica dall’Agenzia delle Entrate per portare un po’ di chiarezza nell’ambito della disciplina fiscale da applicare alle cosiddette società consortili. Queste ultime, conosciute anche col nome di consorzi, possono assumere qualsiasi tipo di forma, ad eccezione di quello della società semplice, ma non si deve perseguire necessariamente lo scopo di lucro; ebbene, proprio queste associazioni possono beneficiare di una importante esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto quando sono costituite con tale tipo di funzioni, nella forma di società o di cooperative. Tra l’altro, bisogna ricordare che una circolare del 2009 della stessa amministrazione finanziaria aveva già precisato alcuni aspetti, come ad esempio il diritto alla detraibilità dell’Iva dei consorziati e dei partecipanti alla società, una agevolazione tributaria quantificata nella misura del 10%.

Federalismo fiscale: cosa sarebbe l’Italia senza la Lombardia

Senza la Lombardia il Paese non esiste“. A dichiararlo è stato l’Assessore all’Industria ed all’Artigianato, nonché vice presidente della Regione Lombardia, Andrea Gibelli, in merito sia al federalismo fiscale, sia all’imposta sul valore aggiunto per la quale ha sottolineato come sia “giusto che l’Iva resti dove si paga“. Andrea Gibelli che, durante la sedicesima tappa dell’iniziativa denominata “Assessorato itinerante“, ha visitato l’azienda Piberplast, ha messo in risalto come ci siano aree dove l’Iva si paga, ed è giusto che resti sul territorio, ed altre dove invece non solo non ci vogliono sentire, ma dove vedono altresì il federalismo fiscale “come un modo per mantenere la sperequazione dei territori“.

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Eurofisc, a Parigi stabilite le linee guida del gruppo

Il progetto Eurofisc è nato nel 2008 per merito del Consiglio dell’Unione Europea e su forte pressione della Francia: lo sviluppo di un sistema multilaterale volto a contrastare le frodi fiscali, il coordinamento nello scambio di informazioni e la diffusione di buone pratiche rappresentano i compiti principali in questo senso, i quali richiedono, come appare chiaro, una collaborazione molto stretta tra gli stati dell’Unione Europea. La Francia, e in particolare la capitale Parigi, sono ancora il centro nevralgico per le riunioni di questo progetto, visto che in questi giorni si è tenuta la riunione per fissare quelle che sono le linee guida operative in vista dei prossimi incontri. Non si è trattato di un semplice meeting, bensì del primo vertice di Eurofisc, il quale comincia così a farsi conoscere e a prendere una forma più concreta.

Iva ed Unione Europea: ecco le aliquote del 2011

L’Imposta sul Valore Aggiunto del Vecchio Continente si appresta a vivere un 2011 ricco di novità e spunti rilevanti: le revisioni delle percentuali e delle relative aliquote potranno fare riferimento alla direttiva che l’Unione Europea ha appositamente istituito in questo senso. Il riferimento normativo in questione è la direttiva 112 del 2006, relativa appunto alle aliquote dell’Iva. A dire la verità, sia in Europa che negli Stati Uniti si sta discutendo parecchio circa la possibilità di effettuare un trasferimento della imposizione fiscale dal reddito fino ai consumi. Alcuni esempi possono aiutare a comprendere meglio la questione: il Portogallo ha optato per l’incremento dell’aliquota ordinaria (due punti percentuali in più, dal 21 al 23%), anche se esistono alcune differenze importanti per quel che concerne le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira.