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Cavalli per uso alimentare: la Corte Ue opta per l’Iva tradizionale

L’ultima questione che ha visto coinvolte l’Olanda e la Commissione Europea ha riguardato l’applicazione dell’Iva a un particolare tipo di importazione e acquisto: in effetti, si è dovuto comprendere se l’imposta relativa alle cessioni a livello intracomunitario di animali vivi, soprattutto cavalli, i quali non sono usualmente sfruttati per la produzione alimentare e per il consumo umano, dovesse essere ridotta o meno. Nello specifico, Bruxelles aveva chiesto spiegazioni allo stato nordeuropeo per quel che concerneva l’aliquota dell’Iva. Il governo di Amsterdam aveva infatti optato per un’imposta ridotta, così come previsto dalla propria normativa interna, ma aveva anche precisato che quest’ultima doveva essere adeguata alle disposizioni continentali entro il 1° gennaio del 2007. Il termine in questione è scaduto e nel 2008 la stessa Olanda ha fatto presente alla Commissione di non voler adottare alcun provvedimento per riportare all’Iva all’aliquota classica, quella del 20%.


Si è così arrivati al ricorso formale di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il tribunale di Lussemburgo ha esaminato nel dettaglio la situazione, in particolare il contenuto della direttiva 112 del 2006 del Consiglio Europeo (Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto): l’articolo 98 precisa proprio che gli stati membri dell’Ue hanno la possibilità di porre in essere una o due aliquote in forma ridotta, le quali vanno però applicate soltanto alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi relativi a categorie specifiche (allegato H).

Si tratta di prodotti alimentari da consumo, animali vivi, sementi, piante e altri ingredienti, elementi che integrano altri prodotti. Secondo la Commissione, gli animali vivi beneficiano di un’aliquota ridotta soltanto quando sono destinati alla preparazione di prodotti alimentari, una situazione che non si verifica per quel che riguarda i cavalli. I Paesi Bassi hanno voluto rimarcare l’utilizzo alimentare di questi animali, ma ciò non è bastato, visto che nel caso in questione l’aliquota di riferimento non è quella ridotta.

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