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Tabacco grezzo: niente accisa d’importazione per la Corte Ue

Il tabacco grezzo e il suo trattamento fiscale sono stati gli elementi al centro di una delle ultime sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: in particolare, i giudici sono intervenuti in merito alla riscossione fiscale dei diritti doganali, partendo come base da una controversia che aveva visto coinvolte Germania e Francia e l’accisa sul prodotto al momento della sua spedizione. Che cosa era successo esattamente? In pratica, un’azienda aveva importato in territorio tedesco il tabacco proveniente da altri paesi in modo da provvedere poi alla lavorazione e alla successiva trasformazione: a questo punto, però, è intervenuto il Fisco teutonico, il quale ha espressamente richiesto il versamento fiscale dell’accisa relativa proprio al tabacco, anche perché la società non era riuscita a dimostrare la provenienza del deposito tributario. Dunque, la stessa azienda ha deciso di presentare ricorso al tribunale finanziario di Monaco di Baviera, il quale ha verificato la corretta applicazione della direttiva comunitaria 12 del 1992, in base alla quale la circolazione di beni nell’Ue può avvenire anche senza documento di accompagnamento.

 

Secondo la legge nazionale tedesca, ai tabacchi sottoposti a lavorazione si applicano le disposizioni di tipo doganale, mentre il testo normativo europeo stabilisce che gli stessi beni devono veder applicata l’accisa nel momento della loro fabbricazione o dell’importazione. Come è stato possibile, allora, arrivare a una pronuncia adeguata da parte della Corte Europea?

 

La domanda che è stata posta agli euro giudici ha riguardato l’interpretazione, in particolare, degli articoli 5 e 15 della direttiva in questione (si tratta del testo relativo al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa): il primo articolo presuppone che questi specifici prodotti, tra cui anche il tabacco grezzo, i quali sono stati ricavati da altri prodotti non sottoposti alle accise di importazione, sono considerati in regime di sospensione fiscale, dunque essi possono liberamente circolare tra gli Stati membri anche senza documenti di accompagnamento.