Il regime speciale Iva delle agenzie di viaggio

Alle agenzie di viaggio deve essere applicata una Imposta sul Valore Aggiunto speciale (vedi anche Agenzie di viaggio: tre giorni all’adempimento dell’Iva). Come è stato stabilito pochi giorni fa dall’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il cosiddetto regime del margine deve essere applicato non soltanto nei confronti di chi viaggia, ma anche e soprattutto quando colui che acquista il pacchetto turistico è un’altra impresa, in primis una agenzia diversa. Il parere in questione si è reso necessario alla luce di un ricorso della Commissione Europea, secondo cui il nostro paese e altri sette stati membri dovevano essere condannati per la violazione degli obblighi sanciti dalla direttiva sull’Iva.

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Esenzione fiscale per i marittimi danesi imbarcati secondo il DIS

Da Lussemburgo è giunta una indicazione piuttosto precisa per quel che riguarda la disciplina fiscale della navigazione marittima: in effetti, i giudici comunitari hanno dovuto affrontare la questione di un ricorso che era stato presentato da una società operante in tale ambito, convinta che si potesse contestare la tassazione agevolata nei confronti dei marittimi imbarcati a bordo di mezzi iscritti in Danimarca presso il registro internazionale. La situazione è piuttosto particolare. Nel paese scandinavo, di cui si è parlato per argomenti di altro tipo di recente (La Danimarca cambia idea sulla tassazione dei cibi grassi), vi sono due distinti registri per la navigazione.

Lussemburgo: l’Ue indaga sulle agevolazioni fiscali

I sospetti fiscali della Corte europea di Giustizia sono andati nella direzione del Granducato del Lussemburgo: lo stato nordeuropeo, uno dei sei firmatari del Trattato di Roma del 1957, presenta attualmente un ordinamento tributario di favore, con abbuoni di imposta in relazione agli investimenti posti in essere dal punto di vista materiale nel territorio che offre in concessione la stessa agevolazione. Strasburgo sta indagando nel dettaglio su un caso che ha visto coinvolta una società navale con sede a Lussemburgo e soggetta a questa specifica imposizione per quel che concerne delle imbarcazioni usate per la navigazione su fiume. In questo caso, comunque, il Fisco nazionale aveva respinto la richiesta di sgravio fiscale proprio alla luce di quanto disposto dal punto di vista normativo.

Cavalli per uso alimentare: la Corte Ue opta per l’Iva tradizionale

L’ultima questione che ha visto coinvolte l’Olanda e la Commissione Europea ha riguardato l’applicazione dell’Iva a un particolare tipo di importazione e acquisto: in effetti, si è dovuto comprendere se l’imposta relativa alle cessioni a livello intracomunitario di animali vivi, soprattutto cavalli, i quali non sono usualmente sfruttati per la produzione alimentare e per il consumo umano, dovesse essere ridotta o meno. Nello specifico, Bruxelles aveva chiesto spiegazioni allo stato nordeuropeo per quel che concerneva l’aliquota dell’Iva. Il governo di Amsterdam aveva infatti optato per un’imposta ridotta, così come previsto dalla propria normativa interna, ma aveva anche precisato che quest’ultima doveva essere adeguata alle disposizioni continentali entro il 1° gennaio del 2007. Il termine in questione è scaduto e nel 2008 la stessa Olanda ha fatto presente alla Commissione di non voler adottare alcun provvedimento per riportare all’Iva all’aliquota classica, quella del 20%.

Fidelizzazioni: per l’Ue non sussiste la detraibilità dell’Iva

La fidelizzazione è una delle pratiche di marketing più gettonate dalle aziende, soprattutto per il fatto che in questo modo si riesce a mantenere la clientela già esistente con appositi servizi da offrire: questi specifici programmi, comunque, sono ora al centro di una decisione molto importante dal punto di vista fiscale, la quale ha riguardato in primis la Gran Bretagna e, poi, in maniera più allargata, l’intera Unione Europea. Cerchiamo di comprendere nel dettaglio la questione. In pratica, i tipici soggetti che vengono coinvolti nelle fidelizzazioni sono gli sponsor, il gestore del programma e i fornitori, vale a dire coloro che erogano i cosiddetti premi fedeltà a fronte di un determinato punteggio. È l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto la pietra del paragone di queste iniziative.

Tabacco grezzo: niente accisa d’importazione per la Corte Ue

Il tabacco grezzo e il suo trattamento fiscale sono stati gli elementi al centro di una delle ultime sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: in particolare, i giudici sono intervenuti in merito alla riscossione fiscale dei diritti doganali, partendo come base da una controversia che aveva visto coinvolte Germania e Francia e l’accisa sul prodotto al momento della sua spedizione. Che cosa era successo esattamente? In pratica, un’azienda aveva importato in territorio tedesco il tabacco proveniente da altri paesi in modo da provvedere poi alla lavorazione e alla successiva trasformazione: a questo punto, però, è intervenuto il Fisco teutonico, il quale ha espressamente richiesto il versamento fiscale dell’accisa relativa proprio al tabacco, anche perché la società non era riuscita a dimostrare la provenienza del deposito tributario. Dunque, la stessa azienda ha deciso di presentare ricorso al tribunale finanziario di Monaco di Baviera, il quale ha verificato la corretta applicazione della direttiva comunitaria 12 del 1992, in base alla quale la circolazione di beni nell’Ue può avvenire anche senza documento di accompagnamento.

 

Ue: basta la firma del procuratore per il rimborso Iva

Il procedimento C-433/08 della Corte di Giustizia europea ha portato un po’ di ordine in relazione al rimborso dell’Iva: in particolare, era sorta una controversia che vedeva coinvolte una società olandese di diritto e l’ufficio federale centrale tedesco delle imposte per la mancata accettazione di una domanda di rimborso della stessa compagnia. La sentenza è entrata nell’ambito dell’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri. Il contesto normativo di riferimento spiega che per poter beneficiare del rimborso Iva ogni soggetto passivo deve inoltrare presso l’ufficio competente una domanda conforme, a cui allegare poi le fatture e i documenti di importazione. In Germania è previsto che la domanda di rimborso venga presentata entro sei mesi dalla fine dell’anno solare in cui è sorto il diritto al rimborso stesso: la lite fiscale tra la società e il fisco tedesco è stata quindi portata a termine dai giudici europei per verificare se la nozione di “firma” che compare nell’allegato deve essere interpretata in maniera uniforme o se invece vuol dire che essa va firmata obbligatoriamente.

 

Irap: i precedenti tentativi di abolizione

Si parla molto in questi giorni di Irap e di una sua possibile abolizione o, al massimo, progressiva riduzione: si tratta di una soluzione già cercata in passato dai vari governi, la quale si è contraddistinta per i numerosi aspetti controversi. In effetti, ogni proposta in questo senso ha visto la netta opposizione da parte delle imprese ed è stata costellata da diverse vicende giudiziarie. Già nella legge 80 del 2003 (la cosiddetta “legge delega Tremonti”) si parlò di abolizione progressiva dell’imposta: tra l’altro, l’Irap era stata introdotta da pochi anni, avendo sostituito a partire dal 1998 sette imposte preesistenti, ma già doveva fare i conti con questa difficoltà. Nel 2001, inoltre, la Corte Costituzionale aveva dovuto esprimere il proprio parere in merito alla legittimità del tributo. In sostanza, si può parlare, in quell’occasione, di un “salvataggio in corner” per l’Irap, visto che fu richiesto per gli autonomi il riscontro dell’autonoma organizzazione per essere soggetti ad essa.

 

Le barche a rischio ambientale vanno tassate anche se domiciliate nel territorio

L’avvocato Juliane Kokott, il cosiddetto “pm comunitario”, è giunta alla conclusione che l’imposta introdotta dalla Regione Sardegna per gli scali di aeromobili privati e unità di diporto è in contrasto con i dettami del Trattato dell’Ue, quando specifica che essa va applicata alle sole imprese non residenti nel domicilio fiscale sardo e non anche a quelle già domiciliate. La causa in questione (per essere più precisi si tratta della C-169/08 della Corte di Giustizia europea) ha infatti voluto sottolineare come le finalità di tutela dell’ambiente e le caratteristiche di insularità addotte dalla legge non possono giustificare alcun tipo di limitazione alla prestazione dei servizi, se non ricorrono motivi di ordine pubblico e di sicurezza. Infatti, questo vantaggio che verrebbe in tal modo assegnato alle imprese della Sardegna andrebbe a falsare la concorrenza e rappresenterebbe un reale e ingiustificato aiuto fiscale da parte dello Stato. Bisogna poi dire che la Corte ha sì riconosciuto e apprezzato le finalità di tutela ambientale e di lotta all’inquinamento utilizzate in questo senso come giustificazione di restrizioni nella logica del principio “chi inquina paga”, ma anche che esse non sarebbero perseguite in maniera corretta.

 

Spazio economico europeo: uguali diritti anche in ambito fiscale

I giudici europei si sono pronunciati in merito ad una norma che era stata ritenuta discriminatoria, per la precisione quella promulgata dai Paesi Bassi sui dividendi. La controversia era nata da un ricorso portato avanti dalla Commissione Europea: il punto di maggior contrasto riguardava i dividendi pagati da una società olandese ad un’altra azienda stabilita in uno Stato membro dell’Ue o al di fuori di essa, i quali, in base alla legge già menzionata, erano esentati dalla ritenuta alla fonte dell’imposta sui dividendi a carico della prima società. Questa discriminazione, a detta della Commissione, rappresenterebbe una evidente violazione del principio che sancisce la libera circolazione di capitali. Il ricorso alla Corte di Giustizia ha  avuto proprio il preciso intento di far accertare che, non esonerando i dividendi pagati alle società stabilite in paesi come Islanda e Norvegia (i più discriminati dalla normativa) dalla ritenuta alla fonte dell’imposta sui dividendi, l’Olanda è venuta meno alle disposizioni relative all’accordo sullo Spazio Economico Europeo.